(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2016) IL PRESIDENTE Visto l'art. 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (Legge finanziaria 2012)» che dispone, al fine di una piu' aderente scansione temporale dell'informatizzazione del comparto, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto di data 16 marzo 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprieta' dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 (e successiva errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011), nonche' i provvedimenti amministrativi e regolamentari da esso derivanti, a seguito dell'emanazione di apposito regolamento regionale; Visti i commi 22, 23 e 24 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), con i quali: - viene istituito l'inventario informatico dei beni immobili patrimoniali regionali e degli altri diritti reali di cui e' titolare la regione; - viene disposto che la tenuta di detto inventario, e la vigilanza sullo stesso, sono disciplinate da un regolamento, che fissa anche la data di effettivo avvio di tale inventario informatico e dispone gli adempimenti connessi alla fase transitoria; - viene disposto che detto inventario disciplini anche la raccolta dei dati relativi ai beni di terzi in uso all'amministrazione regionale e degli altri dati la cui acquisizione e' prevista dalla legge, o e' necessaria all'amministrazione regionale per lo svolgimento dei suoi compiti; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, contenente il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, relativo all'«Approvazione delle istruzioni generali sui servizi del Provveditorato generale dello Stato»; Ritenuto che le disposizioni in materia di contabilita' generale dello Stato su richiamate trovino applicazione nell'ordinamento regionale, specificamente per la materia relativa alla tenuta dell'inventario del patrimonio immobiliare regionale, solo per quanto non previsto e in quanto compatibili, ai sensi del l'art. 73 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale»; Visto il decreto di data 16 marzo 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Principi e direttive per la revisione e l'informatizzazione delle scritture contabili dei beni immobili di proprieta' dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 (e successiva errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011) e, in particolare: (a) l'art. 4, che demanda ad un provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia del demanio l'individuazione del nuovo sistema di scritture contabili dei beni immobili di proprieta' dello Stato e (b) l'art. 6, che a far data dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, dello stesso decreto abroga l'intero capo IV della parte V, titolo I - corrispondenti agli articoli dal 515 al 535 - e l'art. 594 del citato decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984; Visto il decreto di data 29 dicembre 2011, n. 124834, del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia del demanio, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato decreto di data 16 marzo 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione del nuovo sistema di scritture contabili dei beni immobili di proprieta' dello Stato; Visto il decreto di data 30 dicembre 2011, n. 130433, del Ragioniere generale dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto di data 16 marzo 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, che detta disposizioni per disciplinare la migrazione dei dati dalle vecchie alle nuove scritture contabili e per regolamentare la relativa fase di transizione; Atteso che il processo innovativo della pubblica amministrazione prevede necessariamente la modifica delle procedure, con l'adozione di tecnologie informatiche, e che tale processo e' finalizzato a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' dell'azione amministrativa; Considerata la necessita' di procedere all'informatizzazione delle scritture attinenti alla gestione contabile dei beni immobili di proprieta' o in godimento di altri diritti reali dell'amministrazione regionale, appartenenti sia al patrimonio disponibile che indisponibile; Ritenuto conseguentemente di regolamentare la materia, rendendo applicabili all'ordinamento della Regione Friuli-Venezia Giulia le sole disposizioni del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 marzo 2011, nonche' dei citati decreti di data 29 dicembre 2011, n. 124834 e di data 30 dicembre 2011, n. 130433, compatibili con l'ordinamento degli uffici regionali, in quanto l'informatizzazione del comparto attuata dall'Amministrazione statale si basa su specifiche, modalita' e strumenti diversi da quelli adottati dall'amministrazione regionale; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 23 giugno 2016 con la quale e' stato approvato il «Regolamento recante disposizioni per l'informatizzazione e la tenuta delle scritture contabili della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni immobili di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33»; Ritenuto di emanare il «Regolamento recante disposizioni per l'informatizzazione e la tenuta delle scritture contabili della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni immobili di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33»; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto gli l'articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 23 giugno 2016; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'informatizzazione e la tenuta delle scritture contabili della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni immobili di cui all'art. 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrale e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. p. Il Presidente Il Vicepresidente Bolzonello