(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2016) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre  2011,
n. 18 «Disposizioni per la formazione  del  bilancio  pluriennale  ed
annuale della regione (Legge finanziaria 2012)» che dispone, al  fine
di una piu' aderente scansione temporale  dell'informatizzazione  del
comparto, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto di data
16 marzo 2011 del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  recante
«Principi e direttive per la revisione  e  l'informatizzazione  delle
scritture contabili dei beni immobili  di  proprieta'  dello  Stato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159  dell'11  luglio  2011  (e
successiva errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  175
del  29  luglio  2011),  nonche'  i  provvedimenti  amministrativi  e
regolamentari  da  esso  derivanti,  a  seguito  dell'emanazione   di
apposito regolamento regionale; 
  Visti i commi 22, 23 e 24 dell'art.  7  della  legge  regionale  29
dicembre 2015, n.  33  (Legge  collegata  alla  manovra  di  bilancio
2016-2018), con i quali: 
    - viene istituito  l'inventario  informatico  dei  beni  immobili
patrimoniali regionali e degli altri diritti reali di cui e' titolare
la regione; 
    - viene  disposto  che  la  tenuta  di  detto  inventario,  e  la
vigilanza sullo stesso, sono  disciplinate  da  un  regolamento,  che
fissa anche la data di effettivo avvio di tale inventario informatico
e dispone gli adempimenti connessi alla fase transitoria; 
    -  viene  disposto  che  detto  inventario  disciplini  anche  la
raccolta   dei   dati   relativi   ai   beni   di   terzi   in    uso
all'amministrazione regionale e degli altri dati la cui  acquisizione
e'  prevista  dalla  legge,  o  e'   necessaria   all'amministrazione
regionale per lo svolgimento dei suoi compiti; 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,  recante  «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  contenente  il
«Regolamento  per  l'amministrazione  del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato»; 
  Visto il decreto ministeriale 24 agosto  1940,  n.  2984,  relativo
all'«Approvazione  delle  istruzioni   generali   sui   servizi   del
Provveditorato generale dello Stato»; 
  Ritenuto che le disposizioni in materia  di  contabilita'  generale
dello  Stato  su  richiamate  trovino  applicazione  nell'ordinamento
regionale,  specificamente  per  la  materia  relativa  alla   tenuta
dell'inventario del patrimonio immobiliare regionale, solo per quanto
non previsto e in quanto compatibili, ai sensi del  l'art.  73  della
legge  regionale  8  agosto  2007,  n.  21  «Norme  in   materia   di
programmazione finanziaria e di contabilita' regionale»; 
  Visto il decreto di data 16 marzo 2011 del Ministro dell'economia e
delle finanze, recante «Principi  e  direttive  per  la  revisione  e
l'informatizzazione delle scritture contabili dei  beni  immobili  di
proprieta' dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  159
dell'11 luglio 2011 (e  successiva  errata-corrige  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2011) e, in particolare:  (a)
l'art. 4, che demanda ad un  provvedimento  del  Ragioniere  generale
dello Stato di concerto con il  direttore  dell'Agenzia  del  demanio
l'individuazione del nuovo sistema di scritture  contabili  dei  beni
immobili di proprieta' dello Stato e (b) l'art. 6,  che  a  far  data
dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 4, comma  1,
dello stesso decreto abroga l'intero capo IV della parte V, titolo  I
- corrispondenti agli articoli dal 515 al 535  -  e  l'art.  594  del
citato decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984; 
  Visto  il  decreto  di  data  29  dicembre  2011,  n.  124834,  del
Ragioniere  generale  dello  Stato  di  concerto  con  il   direttore
dell'Agenzia del demanio, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1,  del
citato decreto di data 16 marzo 2011  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  individuazione  del  nuovo  sistema  di  scritture
contabili dei beni immobili di proprieta' dello Stato; 
  Visto  il  decreto  di  data  30  dicembre  2011,  n.  130433,  del
Ragioniere generale dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 5,  comma
1,  del  citato  decreto  di  data  16  marzo   2011   del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   che   detta   disposizioni   per
disciplinare  la  migrazione  dei  dati  dalle  vecchie  alle   nuove
scritture  contabili  e  per  regolamentare  la  relativa   fase   di
transizione; 
  Atteso che il processo innovativo  della  pubblica  amministrazione
prevede necessariamente la modifica delle procedure,  con  l'adozione
di tecnologie informatiche, e che  tale  processo  e'  finalizzato  a
migliorare l'efficienza,  l'efficacia  e  l'economicita'  dell'azione
amministrativa; 
  Considerata la necessita' di procedere all'informatizzazione  delle
scritture attinenti alla gestione  contabile  dei  beni  immobili  di
proprieta' o in godimento di altri diritti reali dell'amministrazione
regionale,   appartenenti   sia   al   patrimonio   disponibile   che
indisponibile; 
  Ritenuto conseguentemente di  regolamentare  la  materia,  rendendo
applicabili all'ordinamento della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  le
sole disposizioni del citato decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze del 16 marzo 2011, nonche' dei citati decreti  di  data
29 dicembre 2011, n. 124834 e di data 30 dicembre  2011,  n.  130433,
compatibili con  l'ordinamento  degli  uffici  regionali,  in  quanto
l'informatizzazione del comparto attuata dall'Amministrazione statale
si basa su  specifiche,  modalita'  e  strumenti  diversi  da  quelli
adottati dall'amministrazione regionale; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1173 del 23 giugno
2016  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  recante
disposizioni per l'informatizzazione  e  la  tenuta  delle  scritture
contabili della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia,  per  i  beni
immobili di cui all'art.  7,  comma  22,  della  legge  regionale  29
dicembre 2015, n. 33»; 
  Ritenuto  di  emanare  il  «Regolamento  recante  disposizioni  per
l'informatizzazione e  la  tenuta  delle  scritture  contabili  della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni  immobili  di  cui
all'art. 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33»; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali,  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto gli l'articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno  2007,
n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1173  del  23
giugno 2016; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'   emanato   il   «Regolamento   recante   disposizioni   per
l'informatizzazione e  la  tenuta  delle  scritture  contabili  della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per i beni  immobili  di  cui
all'art. 7, comma 22, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33»,
nel testo allegato  al  presente  decreto  quale  parte  integrale  e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione. 
 
                                                    p.  Il Presidente 
                                                    Il Vicepresidente 
                                                        Bolzonello