(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
            della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
                      n. 29 del 20 luglio 2016) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 20  della  legge  regionale  22  agosto  1968,  n.  30
(Modificazioni  all'ordinamento  dell'Amministrazione   regionale   -
Istituzione  dell'Assessorato  dell'urbanistica  e  del  servizio  di
vigilanza sulle cooperative, passaggio  del  Servizio  dei  trasporti
alla  Presidenza  della  Giunta  regionale   e   nuove   disposizioni
sull'Ufficio legislativo e legale); 
  Visto in particolare il comma 2 del citato art. 20, come modificato
dall' l'art. 12, commi 10 e 11 della legge regionale 6  agosto  2015,
n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale  per
gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34  della  legge  regionale  n.
21/2007)  che  prevede  che  «per  le  prestazioni   di   assistenza,
rappresentanza e difesa della Regione e  degli  enti  patrocinati  e'
corrisposto  all'avvocato  della  Regione  e  agli   avvocati   della
struttura direzionale di cui all'art. 18, un  compenso  professionale
nei soli casi in cui la lite sia stata definita in  senso  favorevole
per la Regione o per l'ente patrocinato. I criteri e le modalita'  di
corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla  base
della disciplina di cui all' art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90  (Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014; in ogni  caso
il  compenso,  da  corrispondersi  annualmente,   non   puo'   essere
liquidato, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del medesimo decreto-legge,
in misura superiore al trattamento  economico  complessivo  annuo  di
ciascun avvocato, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  7  giugno  2016,  n.
1014,  con  cui  e'  stato  approvato  il  testo   del   «regolamento
concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art.
20 della  legge  regionale  22  agosto  1968,  n.  30  (Modificazioni
all'ordinamento   dell'Amministrazione   regionale   -    Istituzione
dell'assessorato dell'urbanistica e del servizio di  vigilanza  sulle
cooperative, passaggio del Servizio  dei  trasporti  alla  Presidenza
della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo
e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10,  lettera
c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20»; 
  Atteso  che,   a   seguito   della   manifestata   volonta'   delle
organizzazioni sindacali CGIL, UIL e CISAL di ritirare la firma  gia'
apposta in  data  30  maggio  2016  a  causa  di  possibili  problemi
interpretativi in merito al contenuto del punto 1 degli  accordi,  le
organizzazioni sindacali sono state  riconvocate  per  il  giorno  20
giugno 2016 al fine di procedere ad una disamina comune degli aspetti
oggetto di diversa interpretazione; 
  Visto il verbale della riunione  del  giorno  20  giugno  2016  tra
l'Amministrazione  regionale,  le  organizzazioni  sindacali   e   la
rappresentanza sindacale  unitaria  dal  quale  emerge  una  volonta'
comune di procedere  all'approvazione  del  regolamento  de  quo,  di
acquisire un motivato avviso da parte della Corte dei conti in merito
alla retribuzione da prendere a riferimento per la determinazione del
limite dello speciale compenso e di procedere ad eventuali  conguagli
ad avvenuta acquisizione del motivato avviso; 
  Ritenuto,   peraltro,   che   l'Amministrazione   regionale   abbia
correttamente adempiuto agli obblighi procedurali  relativi  all'iter
approvativo del regolamento; 
  Tenuto  altresi'  conto  del  fatto  che  si  rende   assolutamente
necessario procedere all'approvazione del  regolamento  in  argomento
per  le  motivazioni   gia'   espresse   nell'ambito   della   citata
deliberazione n. 1014/2016; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giungo 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato, per le ragioni espresse in premessa, il «Regolamento
concernente l'attribuzione del compenso professionale di cui all'art.
20 della  legge  regionale  22  agosto  1968,  n.  30  (Modificazioni
all'ordinamento   dell'Amministrazione   regionale   -    Istituzione
dell'assessorato dell'urbanistica e del servizio di  vigilanza  sulle
cooperative, passaggio del servizio  dei  trasporti  alla  Presidenza
della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo
e legale), come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 10,  lettera
c), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20» nel testo allegato al
presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI