(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 12 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l' art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 4 , comma 1, lettera b), e l'art. 73 dello Statuto regionale; Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa); Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni); Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attivita' di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo); Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attivita' di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 «Istituzione di due strutture speciali per le attivita' di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione» e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 «Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attivita' di informazione del Consiglio regionale»); Considerato quanto segue: 1. Per lo svolgimento delle attivita' di informazione del Consiglio regionale la legge dispone l'istituzione di un ufficio stampa, diretta da un coordinatore che assume la qualifica di capo ufficio stampa e costituito da personale iscritto dall'albo nazionale dei giornalisti; 2. Al fine di dotare l'ufficio stampa delle migliori professionalita', si prevede l'ulteriore possibilita' di attribuire l'incarico di capo ufficio stampa ad un soggetto, anche esterno all'amministrazione regionale, in possesso del requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, unitamente alla possibilita' di coprire il trenta per cento della dotazione organica con incarichi a tempo determinato conferiti a soggetti anch'essi esterni all'amministrazione regionale, individuati mediante selezione; 3. Viene razionalizzata l'organizzazione delle attivita' gestionali attribuendo al Segretario generale l'individuazione della struttura competente; Approva la presente legge Art. 1 Funzioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 9/2011 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attivita' di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 «Istituzione di due strutture speciali per le attivita' di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione») e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 «Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attivita' di informazione del Consiglio regionale») e' sostituita dalla seguente: «b) produzione e diffusione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali, delle informazioni sulle attivita' del Consiglio regionale, delle commissioni, degli organi consiliari, degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale e sulle iniziative istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio;».