(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35  del
                           12 agosto 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l' art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 , comma 1, lettera b), e  l'art.  73  dello  Statuto
regionale; 
  Vista la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa); 
  Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni); 
  Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione  di  due
strutture speciali per le attivita'  di  informazione  del  Consiglio
regionale e degli organi di governo); 
  Vista  la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4   (Autonomia
dell'Assemblea legislativa regionale); 
  Vista  la  legge  regionale  9  marzo  2011,  n.   9   (Istituzione
dell'ufficio stampa per le attivita' di  informazione  del  Consiglio
regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto  2006,
n. 43 «Istituzione di due strutture  speciali  per  le  attivita'  di
informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo  della
Regione» e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010,  n.  54
«Disposizioni transitorie  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
informazione del Consiglio regionale»); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  informazione  del
Consiglio regionale la legge  dispone  l'istituzione  di  un  ufficio
stampa, diretta da un coordinatore che assume la  qualifica  di  capo
ufficio stampa e costituito da personale iscritto dall'albo nazionale
dei giornalisti; 
    2.  Al  fine  di   dotare   l'ufficio   stampa   delle   migliori
professionalita', si prevede l'ulteriore possibilita'  di  attribuire
l'incarico di capo ufficio  stampa  ad  un  soggetto,  anche  esterno
all'amministrazione   regionale,   in    possesso    del    requisito
dell'iscrizione   all'albo   nazionale   dei   giornalisti,    elenco
professionisti, unitamente alla possibilita' di coprire il trenta per
cento della dotazione organica  con  incarichi  a  tempo  determinato
conferiti a soggetti anch'essi esterni all'amministrazione regionale,
individuati mediante selezione; 
    3.  Viene   razionalizzata   l'organizzazione   delle   attivita'
gestionali attribuendo al Segretario generale l'individuazione  della
struttura competente; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                              Funzioni. 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 9/2011 
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della  legge  regionale  9
marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attivita' di
informazione del  Consiglio  regionale.  Abrogazione  parziale  della
legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 «Istituzione  di  due  strutture
speciali per le attivita' di informazione del Consiglio  regionale  e
degli organi di governo della Regione»)  e  abrogazione  della  legge
regionale 30 ottobre 2010, n. 54  «Disposizioni  transitorie  per  lo
svolgimento delle attivita' di informazione del Consiglio regionale»)
e' sostituita dalla seguente: 
  «b) produzione e  diffusione,  anche  attraverso  l'utilizzo  delle
tecnologie digitali, delle informazioni sulle attivita' del Consiglio
regionale,  delle  commissioni,  degli   organi   consiliari,   degli
organismi istituiti presso il Consiglio regionale e sulle  iniziative
istituzionali promosse o partecipate dallo stesso Consiglio;».