(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37  del
                           19 agosto 2016) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Visto l'art. 4 comma 1 lettera l) dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); 
  Vista  la  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque. (direttiva Quadro sulle acque); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 24 febbraio 2015 n. 39 (regolamento  recante  i
criteri per la definizione del costo ambientale  e  del  costo  della
risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua); 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per  la  regolamentazione
da parte delle Regioni delle modalita' di quantificazione dei  volumi
idrici ad uso irriguo); 
  Vista la legge  regionale  3  marzo  2015  n.  22  «Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
(Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni  di  comuni).  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
32/2002, alla legge regionale n. 67/2003,  alla  legge  regionale  n.
41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla  legge  regionale  n.
65/2014»; 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme  in  materia
di difesa del suolo, tutela delle  risorse  idriche  e  tutela  della
costa e degli abitati costieri) ed in  particolare  gli  articoli  11
comma 1 lettere a) b) c) d) h) e comma 2, art. 12 e art. 13; 
  Visto il regolamento approvato con d.p.g.r. 21 aprile 2015 n.  50/R
(regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere a), b),
c), d) e h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (norme  per
la difesa del suolo), disposizioni per la riduzione  dei  consumi  di
acqua prelevata ad uso diverso dal potabile); 
  Visto il regolamento approvato con d.p.g.r. 21 aprile 2015, n. 51/R
«Regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere  E)  ed
F) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la  difesa
del suolo). Disciplina  degli  obblighi  concernenti  la  misurazione
delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua
pubblica.  Definizione  degli   obblighi   e   delle   modalita'   di
trasmissione dei risultati delle misurazioni»; 
  Visti  i   Piani   di   gestione   dei   distretti   dell'Appennino
settentrionale, dell'Appennino centrale e del Serchio; 
  Visto il Piano di tutela delle acque della Toscana; 
  Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del
14 maggio 2016; 
  Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17  comma
4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014,  n.
4; 
  Visti i pareri, resi ai sensi degli articoli 95 e  98  del  decreto
legislativo n. 152/2006 delle Autorita' di bacino ed in particolare: 
    a) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorita' di bacino
del fiume Arno reso in data 27 maggio 2016; 
    b) il parere favorevole con prescrizioni dell'Autorita' di bacino
del fiume Serchio reso in data 25 maggio 2016; 
    c) il parere favorevole dell'Autorita' di bacino del Tevere  reso
in data 26 maggio 2016; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento n. 570 del 14 giugno 2016. 
  Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso
nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare  conseguentemente
il testo alle osservazioni ivi formulate; 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  Autonomie  locali
espresso nella seduta del 12 luglio 2016; 
  Visti gli  ulteriori  pareri  delle  competenti  strutture  di  cui
all'art. 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale  3
febbraio 2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1°  agosto  2016,
n. 815; 
  Considerato quanto segue: 
    1. il presente regolamento, in attuazione della  legge  regionale
n. 80/2015, detta disposizioni per il razionale uso  e  la  riduzione
dei  consumi  di  acqua  al  fine  di  tutelare  la  risorsa  idrica,
contenerne i consumi e prevenire le crisi idriche  tenuto  conto  dei
criteri per la definizione del costo ambientale  e  del  costo  della
risorse per i  vari  settori  di  impiego  dell'acqua  approvati  con
decreto ministeriale ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare  n.  39/2015;   le   disposizioni   del   presente   regolamento
sostituiscono,  le  disposizioni  gia'  contenute  nel  d.p.g.r.   n.
50/R/2015 attuativo della legge regionale n. 91/1998 -  ora  abrogata
dalla legge regionale n. 80/2015 - rivisitandone  i  contenuti,  alla
luce del nuovo  assetto  delle  competenze  determinato  dalla  legge
regionale n. 22/2015 nonche' delle nuove della  norme  di  attuazione
della legislazione nazionale in materia di tutela delle acque; 
    2. le finalita' di cui al punto 1 sono perseguite attraverso: 
      a) la definizione di criteri e condizioni omogenee per l'intero
territorio  regionale  in  materia  di  rilascio  e   rinnovo   delle
concessioni per l'utilizzo dell'acqua pubblica che consentano un equo
riparto della risorsa idrica disponibile; 
      b) la definizione di disposizioni concernenti  l'estrazione  di
acqua   sotterranea   finalizzata   all'abbassamento   del    livello
piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art.  17,  comma
1, del regio decreto n. 1775/1933; 
      c) i parametri di riferimento e la formula per il  calcolo  dei
canoni secondo i criteri di cui all'art. 12 della legge regionale  n.
80/2015, nonche', per ogni  categoria  d'uso,  casi  e  modalita'  di
determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni
di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e
l'uso sostenibile della risorsa  idrica,  nel  rispetto  dei  criteri
generali di cui all'art. 119, comma 2,  e  art.  154,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
      d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma  11,  del  decreto
legislativo n.152/2006; 
    3. e' necessario  condizionare  il  rilascio  ed  il  rinnovo  di
concessioni all'accertata impossibilita'  tecnica  ed  economica,  da
parte del richiedente, di ricorrere all'uso di risorsa alternativa ed
allo   stesso   tempo   l'opportunita'   di   prevedere   forme    di
semplificazione per le microimprese attraverso la sostituzione  della
documentazione che comprova la non sostenibilita' economica  mediante
autodichiarazione  ai  sensi  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa); 
    4. e' necessario comunque subordinare il rilascio ed  il  rinnovo
delle concessioni all'adozione, da parte del richiedente,  di  misure
di risparmio idrico; 
    5. e' inoltre opportuno prevedere: 
      a) l'esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che
prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e  quindi  un
consumo gia' molto contenuto, per le quali  le  suddette  misure,  in
termini di  rapporto  costi-benefici  risultano  sovradimensionate  e
scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi
della risorsa; 
      b) una tempistica piu' ampia per  l'adozione  delle  misure  di
risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine  di
evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attivita'
in esercizio; 
    6.  e'  opportuno  limitare  le  soglie  di  prelievo  degli  usi
domestici delle acque sotterranee rendendola piu'  coerente  con  gli
effettivi attuali usi  e  le  mutate  condizioni  di  estensione  dei
servizi idrici. Le soglie sono state dimensionate tenendo  conto  dei
consumi idrici pro-capite  su  base  ISTAT  ed  i  fabbisogni  di  un
giardino ed orto a conduzione familiare; 
    7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, e'
sorta l'esigenza di rivisitare le  procedure  del  regio  decreto  n.
1775/1993 alla luce delle disposizioni  del  decreto  legislativo  n.
152/2006, nonche' del decreto ministeriale ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare n. 39/2015 dando attuazione ai principi  di
internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa, di  risparmio
idrico, nonche' di  razionalizzazione  ed  equa  distribuzione  della
risorsa  che  impongono  la  giusta  relazione  tra  i   quantitativi
assentiti e dei reali fabbisogni dell'utenza; 
    8. e' sorta altresi'  l'esigenza  di  modificare  il  regolamento
approvato con decreto  d.p.g.r.  n.  51/R/2015)  che  disciplina  gli
obblighi di misurazioni dei prelievi e restituzioni e la gestione dei
connessi oneri informativi, sia per l'adeguamento formale alla  nuova
legge regionale n. 80/2015, sia  per  recepire  le  disposizioni  del
decreto ministeriale politiche agricole, alimentari  e  forestali  31
luglio 2015, anche ai fini dell'ottemperanza alle condizionalita'  ex
ante per l'erogazione dei fondi strutturali. In particolare e'  stato
ritenuto opportuno ridurre a 4 anni  il  termine  di  assoggettamento
agli obblighi di misurazione e trasmissione nel caso  di  prelievi  e
restituzioni esistenti di portata superiore a 100 litri  al  secondo,
effettuati  da  enti  irrigui  e  disciplinare  soggetti   obbligati,
modalita' e tempi e di  trasmissione  dei  dati  relativi  ai  volumi
misurati alla banca dati SIGRIAN; 
    9. il presente regolamento definisce altresi', nel rispetto delle
direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'art. 96, comma
11,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,   la   disciplina   dei
procedimenti per il rilascio dei titoli  concessori  e  autorizzatori
relativi  al  prelievo   di   acqua   pubblica,   ivi   comprese   le
autorizzazioni alla ricerca di acqua; 
    10. la concessione di derivazione per l'utilizzazione  dell'acqua
pubblica e' rilasciata nel rispetto dei principi del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque  ed  impianti  elettrici)  e  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale); 
    11. e' comunque necessario ed opportuno rivisitare la  disciplina
del regio decreto n.  1775/1933,  dettagliandone  l'applicazione,  in
coerenza al  quadro  legislativo  statale  e  regionale  vigente,  in
particolare: 
      a) attualizzando la stessa sulla base del  mutato  panorama  di
richieste attraverso la previsione di procedure semplificate nei casi
in cui vi e' una  bassa  probabilita'  di  presentazione  di  domande
concorrenti; 
      b) introducendo criteri di preferenza per  domande  concorrenti
ad uso idroelettrico; 
      c)  definendo  forme  di   coordinamento   e   di   snellimento
procedurale per l'acquisizione dei  pareri,  nulla  osta  e  atti  di
assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il  rinnovo  e
la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio; 
      d) definendo forme di coordinamento con altri procedimenti come
la verifica di  assoggettabilita'  a  VIA,  la  VIA,  la  valutazione
d'incidenza; l' autorizzazione unica per gli impianti  di  produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili; 
      e)  definendo   l'entita'   delle   garanzie   finanziarie   da
presentare, nei  casi  e  secondo  le  modalita'  stabilite,  per  il
rilascio  delle  concessioni  di  derivazione,  prevedendo  anche  un
sistema di verifica e monitoraggio periodico delle stesse; 
      f) introducendo forme di snellimento e procedure  semplificate,
correlate all'entita' modesta dei volumi di prelievo, per il rilascio
di licenze d'uso e di attingimento nonche' di concessioni per piccole
derivazioni, anche preferenziali; 
      g) disciplinando gli usi plurimi delle  acque  da  parte  degli
Enti irrigui, in coerenza con la normativa nazionale; 
    12. e' inoltre necessario determinare  la  durata  massima  delle
concessioni, calibrandola sulla  base  degli  impatti  potenzialmente
prodotti in  relazione  all'uso  e  sull'entita'  degli  investimenti
necessari per il corretto esercizio delle stesse; 
    13. e' infine necessario introdurre un complesso di norme  finali
e transitorie, con particolare  riferimento  alle  modalita'  e  alle
tempistiche di adeguamento delle  concessioni  esistenti  alla  nuova
disciplina, all'applicazione dei criteri per il  rilascio  e  rinnovo
dei titoli  concessori,  alla  gestione  dei  flussi  informativi  in
adempimento  alla  normativa  comunitaria,   alla   definizione   dei
procedimenti  amministrativi  pendenti  nonche'  al   rilascio,   con
modalita' procedurali  speditive,  dei  procedimenti  di  concessione
preferenziale non conclusi alla data del 1° gennaio 2016; 
    14. sono state recepite le prescrizioni dettate dall'Autorita' di
bacino e accolte le raccomandazioni formulate,  compatibilmente  alla
loro attinenza con la disciplina oggetto del presente regolamento; 
    15. sono state recepite le osservazioni nonche'  gran  parte  dei
suggerimenti di carattere  redazionale  formulati  dalla  Commissione
consiliare. In particolare e' stato  ritenuto  opportuno  modificare,
eliminando la disciplina di dettaglio, le disposizioni che riguardano
i  procedimenti  complessi,  riferiti  ai  casi   in   cui   vi   sia
sovrapposizione con le procedure di autorizzazione unica, verifica di
assoggettabilita' a VIA e VIA al fine di mantenerne la coerenza con i
contenuti del decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127 (Norme per il
riordino della disciplina in materia di  conferenza  dei  servizi  in
attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015 n.  124)  approvato,
ma ancora non pubblicato alla data di prima approvazione dello schema
di regolamento in oggetto - rimandando la definizione delle modalita'
organizzative e operative di tali procedure  ad  un  successivo  atto
della Giunta regionale, in ragione degli snodi interpretativi e delle
problematiche di prima applicazione  della  normativa  nazionale.  In
sede di adeguamento redazionale sono  state  inoltre  risolte  alcune
contraddizioni interne presenti nel testo. 
    16. e' necessario definire le  modalita'  di  determinazione  dei
canoni  anche  al  fine  di  consentire  la  rideterminazione  e   la
riscossione dei canoni 2016 in attuazione  dell'art.  1  della  legge
regionale 28 dicembre 2015 n. 81  (legge  di  stabilita'  per  l'anno
2016). 
    17. al fine di consentire una rapida attivazione delle  procedure
previste dal presente regolamento,  e'  necessario  disporre  la  sua
entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel
Bollettino della Regione Toscana. 
  Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 1,  lettere
a), b) c), d) ed h) della legge regionale 29  dicembre  2015,  n.  80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e
tutela della costa e degli abitati costieri), il presente regolamento
in coerenza con il piano di  tutela  delle  acque  e  con  i  criteri
indicati  negli  atti  di  pianificazione  di  bacino,  individua   e
definisce, con riferimento a tutti gli usi di acque pubbliche: 
    a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni per  il
razionale utilizzo dell'acqua pubblica; 
    b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua  sotterranea
finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi
di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, 105 e 106 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle  disposizioni  di  legge
sulle acque e impianti elettrici); 
    c) i parametri di riferimento e la formula  per  il  calcolo  dei
canoni secondo i criteri di cui all'art. 12 della legge  n.  80/2015,
nonche', per ogni categoria d'uso, casi e modalita' di determinazione
delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione
annualmente  dovuti,  al  fine  di  favorire  il  risparmio  e  l'uso
sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei  criteri  generali
di cui all'art. 119, comma 2,  e  art.  154,  comma  3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 
    d) la disciplina degli  usi  domestici  delle  acque  sotterranee
anche in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 96, comma  11,  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
    e) le  misure  volte  a  favorire  il  riciclo  dell'acqua  e  il
riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'art. 99,  comma
2, del decreto legislativo n. 152/2006. 
  2.  Il  presente  regolamento,  in  attuazione  a  quanto  disposto
dall'art. 11 lettere e)  ed  f)  della  legge  regionale  n.  80/2015
contiene norme di modifica del decreto del  Presidente  della  Giunta
regionale  21  aprile  2015,  n.  51/R  (Regolamento  di   attuazione
dell'art. 12-bis, comma 4, lettera e) ed f) della legge regionale  11
dicembre 1998, n. 91 (norme per  la  difesa  del  suolo).  Disciplina
degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei  volumi
dei prelievi e delle  restituzioni  di  acqua  pubblica.  definizione
degli obblighi  e  modalita'  di  trasmissione  dei  risultati  delle
misurazioni)), anche al  fine  di  adeguarne  i  contenuti  a  quanto
disposto dalle linee guida di cui  al  decreto  del  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015  (Linee
guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle  modalita'
di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo); 
  3. In  attuazione  dell'art.  11,  comma  2  della  medesima  legge
regionale n. 80/2015 il regolamento definisce altresi', nel  rispetto
delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'art. 96,
comma 11, del decreto legislativo  n.  152/2006,  la  disciplina  dei
procedimenti per il rilascio dei titoli  concessori  e  autorizzatori
relativi  al  prelievo   di   acqua   pubblica,   ivi   comprese   le
autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento: 
    a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi; 
    b) all'entita' delle garanzie finanziarie da presentare; 
    c) alle procedure semplificate, graduate in relazione  ai  volumi
di  prelievo,  per  il  rilascio   delle   concessioni   di   piccola
derivazione, anche preferenziali; 
    d) alle forme di coordinamento e di snellimento  procedurale  per
l'acquisizione dei pareri, nulla osta  e  atti  di  assenso  comunque
denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e  la  modifica  del
titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi  i  pareri  di  cui
all'art. 164, comma 2 del decreto legislativo  n.  152/2006,  nonche'
nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere  di  presa
ed  accessorie   assoggettati   alle   procedure   di   verifica   di
assoggettabilita' a VIA, di VIA, e di valutazione d'incidenza; 
    e) alle modalita' organizzative del rilascio,  in  contestualita'
alla concessione di  derivazione  di  cui  al  presente  capo,  della
autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili secondo quanto  previsto  dall'art.  14,  comma  3,
della legge regionale  24  febbraio  2005,  n.  39  (Disposizioni  in
materia di energia).