(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 39 del 9 settembre 2016) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»; Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale e' stato approvato il «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa» quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»; Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011, recante «Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5», ed il successivo «Atto esplicativo» del 7 giugno 2011, prot. n. 89636/Gab, dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica; Visto l'ulteriore atto esplicativo dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica del 7 luglio 2011, n. 105623/Gab, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 - Aspetti procedurali»; Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2013, n. 6, che, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18 dicembre 2012, ha approvato la rimodulazione endodipartimentale dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilita' e dei trasporti, modificando, pertanto, la struttura dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita', attraverso l'istituzione del Dipartimento regionale tecnico nel quale sono transitate parte delle competenze istituzionali proprie; Considerato che si rende, pertanto, necessaria l'adozione, ex novo, del regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificati dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilita'; Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture intermedie del Dipartimento regionale tecnico; Vista la tabella A con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, con relativi termini di conclusione superiori a trenta giorni e non maggiori di sessanta giorni; Vista la tabella B con la quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, con relativi termini di conclusione superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni; Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a sessanta giorni; Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a sessanta giorni; Visto il concerto espresso dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a sessanta giorni di cui all'allegato B); Visto il parere n. 1/2015 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione consultiva, reso nell'adunanza del 2 settembre 2015; Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 107 del 6 aprile 2016 e n. 179 dell'11 maggio 2016; Su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita'; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo competente e della relativa fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.