(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
                 della Regione Siciliana - Parte I - 
                     n. 39 del 9 settembre 2016) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto lo statuto della Regione; 
  Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978,
n. 2, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979,  n.
70, che approva il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione regionale; 
  Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19,  recante  «Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio  2013,  n.
6, con il quale e' stato approvato il «Regolamento di attuazione  del
titolo  II  della  legge  regionale  16   dicembre   2008,   n.   19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti  regionali
di cui al decreto del Presidente della Regione 5  dicembre  2009,  n.
12,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I,  n.  10  del  28
febbraio 2013; 
  Vista la legge regionale  30  aprile  1991,  n.  10,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per  i  procedimenti
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti  amministrativi  e
la  migliore  funzionalita'  dell'attivita'   amministrativa»   quale
risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in  ultimo
dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; 
  Visto, in particolare, il comma  2-bis  dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n.  10,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, il quale dispone che: «con decreto del Presidente della
Regione  su  proposta   dell'Assessore   regionale   competente,   le
amministrazioni regionali individuano  i  termini,  non  superiori  a
sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»; 
  Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge
regionale  30  aprile  1991,  n.  10,  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, il quale dispone che: "nei casi in  cui,  tenuto  conto
della sostenibilita' dei tempi sotto il  profilo  dell'organizzazione
amministrativa, della natura  degli  interessi  pubblici  tutelati  e
della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili
termini  maggiori  di  quelli  indicati  nel  comma  2-bis   per   la
conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto
del Presidente della Regione, su  proposta  dell'Assessore  regionale
competente di concerto con l'Assessore  regionale  per  le  autonomie
locali e  la  funzione  pubblica.  I  termini  previsti  non  possono
comunque superare i centocinquanta giorni»; 
  Vista la circolare n. 1/Gab del  10  maggio  2011,  recante  «Linee
guida per l'attuazione dell'art. 2 della  legge  regionale  5  aprile
2011, n. 5», ed il successivo «Atto esplicativo» del 7  giugno  2011,
prot. n. 89636/Gab, dell'Assessore regionale per le autonomie  locali
e la funzione pubblica; 
  Visto l'ulteriore atto esplicativo dell'Assessore regionale per  le
autonomie locali e  la  funzione  pubblica  del  7  luglio  2011,  n.
105623/Gab, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge  regionale  5
aprile 2011, n. 5 - Aspetti procedurali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2013,  n.
6, che, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n.  487
del   18   dicembre   2012,    ha    approvato    la    rimodulazione
endodipartimentale  dell'assetto   organizzativo   del   Dipartimento
regionale delle infrastrutture,  della  mobilita'  e  dei  trasporti,
modificando, pertanto, la struttura dell'Assessorato regionale  delle
infrastrutture  e  della  mobilita',  attraverso  l'istituzione   del
Dipartimento regionale tecnico nel quale sono transitate parte  delle
competenze istituzionali proprie; 
  Considerato che si rende, pertanto, necessaria l'adozione, ex novo,
del regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come  modificati  dalla  legge
regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l'individuazione  dei  termini  di
conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  di   competenza   del
Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato delle  infrastrutture
e della mobilita'; 
  Preso  atto  dell'avvenuta   ricognizione   dei   procedimenti   di
competenza delle  strutture  intermedie  del  Dipartimento  regionale
tecnico; 
  Vista la tabella A con la quale si procede,  ai  sensi  del  citato
comma 2-bis, all'individuazione dei  procedimenti  amministrativi  di
competenza del Dipartimento regionale tecnico, con  relativi  termini
di conclusione superiori a trenta giorni e non maggiori  di  sessanta
giorni; 
  Vista la tabella B con la quale si procede,  ai  sensi  del  citato
comma 2-ter, all'individuazione dei  procedimenti  amministrativi  di
competenza del Dipartimento regionale tecnico, con  relativi  termini
di  conclusione  superiori  a  sessanta  giorni  e  non  maggiori  di
centocinquanta giorni; 
  Vista la relazione con  cui  si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo in merito  alle  ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a sessanta giorni; 
  Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma
2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30  aprile  1991,  n.  10,  e
successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del  quale  i  termini
per la conclusione dei  procedimenti  amministrativi  possono  essere
determinati in misura superiore a sessanta giorni; 
  Visto  il  concerto  espresso  dall'Assessore  regionale   per   le
autonomie locali e la funzione pubblica in relazione ai  procedimenti
per i quali sono stati fissati termini superiori a sessanta giorni di
cui all'allegato B); 
  Visto il parere n. 1/2015 del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione Siciliana, sezione consultiva, reso nell'adunanza  del
2 settembre 2015; 
  Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 107 del  6  aprile
2016 e n. 179 dell'11 maggio 2016; 
  Su proposta dell'Assessore regionale per  le  infrastrutture  e  la
mobilita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico,  sia
che conseguano obbligatoriamente ad  iniziativa  di  parte,  sia  che
debbano essere promossi d'ufficio. 
  2. I procedimenti di cui al  comma  1  devono  concludersi  con  un
provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento
nelle  tabelle  allegate  che  costituiscono  parte  integrante   del
presente  regolamento  e  che  contengono,  altresi',   l'indicazione
dell'organo competente e della relativa fonte normativa. In  caso  di
mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso
si concludera' nel termine previsto  da  altra  fonte  legislativa  o
regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.