(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 23 settembre 2016 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); Visti l'art. 2 e l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; Visti l'art. 3, comma 1, l'art. 4 e l'art. 11 dello Statuto; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile); Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita'); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018); Vista la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n. 85 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018); Considerato quanto segue: 1. I territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016, alle ore 3,36 circa, da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensita', che hanno determinato un grave pregiudizio per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati; 2. Tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di numerose vite umane, nonche' feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifi ci pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attivita' economiche; 3. La Regione Toscana, nelle ore immediatamente successive all'evento sismico, ha attivato le proprie strutture di protezione civile, ivi compresa la colonna mobile regionale, al fine di portare soccorso alle popolazioni colpite; 4. La Regione Toscana ritiene doveroso manifestare il proprio concreto sostegno alle popolazioni colpite anche tramite lo stanziamento di un contributo finanziario straordinario da destinare ad interventi a favore delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso, nonche' attraverso uno o piu' contributi deliberati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sempre in favore del le popolazioni colpite, finanziati dal fondo iscritto nel bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27-ter della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), fondo alimentato dai risparmi conseguiti mediante l'applicazione del contributo di solidarieta' sugli assegni vitalizi in erogazione agli ex consiglieri regionali, nonche' dal fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2016; 5. In considerazione della gravita' della devastazione, ed al fine di potenziare il sostegno complessivo della comunita' toscana, appare altresi' opportuno che la Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, promuova una raccolta di fondi sul territorio regionale e sensibilizzi soggetti pubblici e privati alla contribuzione; 6. Appare necessario incaricare la Giunta regionale di attivare le opportune intese con le istituzioni locali e con il Dipartimento della Protezione civile per la concreta individuazione degli interventi a cui destinare le somme raccolte, nonche' stabilire le relative modalita' di versamento e di rendicontazione; 7. E' infine opportuno, in considerazione dell'urgenza a disporre, provvedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Iniziativa di solidarieta' a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 per interventi di sostegno alle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' versato su un apposito conto corrente bancario, sul quale possono confluire le erogazioni effettuate da altri soggetti pubblici e privati toscani per la medesima finalita'. La Giunta regionale, tramite i propri strumenti di comunicazione istituzionale, promuove la raccolta dei fondi. 3. La Giunta regionale, definite le opportune intese con le istituzioni locali e con il Dipartimento della Protezione civile, individua, con deliberazione, gli interventi cui destinare i contributi complessivamente raccolti e stabilisce le relative modalita' di versamento e di rendicontazione.