(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41  del
                          23 settembre 2016 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis); 
  Visti l'art. 2 e l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visti l'art. 3, comma 1, l'art. 4 e l'art. 11 dello Statuto; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione  del  servizio
nazionale della protezione civile); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67  (Ordinamento  del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita'); 
  Vista la legge regionale 28  dicembre  2015,  n.  83  (Bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018); 
  Vista la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n.
85 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il
triennio 2016-2017-2018); 
  Considerato quanto segue: 
    1. I territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia  e
L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016, alle  ore  3,36
circa, da un terremoto di magnitudo 6.0  della  scala  Richter  e  da
successive scosse di forte intensita', che hanno determinato un grave
pregiudizio per l'incolumita' delle persone e per  la  sicurezza  dei
beni pubblici e privati; 
    2. Tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita  di  numerose
vite umane, nonche' feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti
alle infrastrutture viarie, ad edifi ci pubblici e privati, alla rete
dei servizi essenziali ed alle attivita' economiche; 
    3.  La  Regione  Toscana,  nelle  ore  immediatamente  successive
all'evento sismico, ha attivato le proprie  strutture  di  protezione
civile, ivi compresa la colonna mobile regionale, al fine di  portare
soccorso alle popolazioni colpite; 
    4. La Regione Toscana ritiene  doveroso  manifestare  il  proprio
concreto  sostegno  alle  popolazioni  colpite   anche   tramite   lo
stanziamento di un contributo finanziario straordinario da  destinare
ad  interventi  a  favore  delle  popolazioni   colpite   dall'evento
calamitoso, nonche'  attraverso  uno  o  piu'  contributi  deliberati
dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sempre  in  favore
del  le  popolazioni  colpite,  finanziati  dal  fondo  iscritto  nel
bilancio del Consiglio regionale  ai  sensi  dell'art.  27-ter  della
legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo  unico  delle  norme  sui
consiglieri  e  sui  componenti  della   Giunta   regionale),   fondo
alimentato  dai  risparmi  conseguiti  mediante  l'applicazione   del
contributo di solidarieta' sugli assegni vitalizi in erogazione  agli
ex  consiglieri  regionali,  nonche'  dal  fondo  speciale   per   il
finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi  di  iniziativa  del
Consiglio del bilancio di  previsione  del  Consiglio  regionale  per
l'anno 2016; 
    5. In considerazione della gravita'  della  devastazione,  ed  al
fine di potenziare il sostegno complessivo della  comunita'  toscana,
appare altresi' opportuno che la Giunta regionale, d'intesa  con  gli
enti locali, promuova una raccolta di fondi sul territorio  regionale
e sensibilizzi soggetti pubblici e privati alla contribuzione; 
    6. Appare necessario incaricare la Giunta regionale  di  attivare
le opportune intese con le istituzioni locali e con  il  Dipartimento
della  Protezione  civile  per  la  concreta   individuazione   degli
interventi a cui destinare le somme raccolte,  nonche'  stabilire  le
relative modalita' di versamento e di rendicontazione; 
    7.  E'  infine  opportuno,  in  considerazione   dell'urgenza   a
disporre, provvedere l'entrata in  vigore  della  presente  legge  il
giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Iniziativa di solidarieta' a  favore  delle  popolazioni  del  Centro
             Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016 
 
  1. La Giunta regionale e'  autorizzata  ad  erogare  un  contributo
straordinario di euro 1.000.000,00 per interventi  di  sostegno  alle
popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' versato su un apposito  conto
corrente  bancario,  sul  quale  possono  confluire   le   erogazioni
effettuate da altri  soggetti  pubblici  e  privati  toscani  per  la
medesima finalita'. La Giunta regionale, tramite i  propri  strumenti
di comunicazione istituzionale, promuove la raccolta dei fondi. 
  3. La  Giunta  regionale,  definite  le  opportune  intese  con  le
istituzioni locali e con il  Dipartimento  della  Protezione  civile,
individua,  con  deliberazione,  gli  interventi  cui   destinare   i
contributi  complessivamente  raccolti  e  stabilisce   le   relative
modalita' di versamento e di rendicontazione.