(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 5 ottobre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere fi nanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno 2016); Visto il parere istituzionale favorevole della prima commissione espresso nella seduta del 15 settembre 2016; Considerato quanto segue: 1. E' necessario procedere alla riqualificazione del sistema viario e di accesso al porto di Marina di Carrara; 2. E' opportuno sostenere finanziariamente la redazione di due studi di fattibilita' per la realizzazione di altrettanti progetti di paesaggio volti a dare attuazione al piano paesaggistico regionale al fine di valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, rurali ed ambientali dei territori interessati; 3. E' necessario intervenire a fianco dell'amministrazione comunale di Abetone per garantire un primo sostegno straordinario nello sforzo che tutto il territorio di quell'area deve fare per rilanciare la sua offerta turistica invernale, oltre che estiva; 4. L'immobile Comicent, sede del Mercato dei fiori di Pescia, trasferito alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' immobile di pregio che necessita di lavori di adeguamento e manutenzione anche per assicurare continuita' allo svolgimento del servizio pubblico dell'attivita' di mercato dei fiori all'ingrosso e quindi salvaguardare i livelli occupazionali; 5. E' necessario razionalizzare il procedimento di erogazione del trattamento economico spettante al personale assegnato agli uffici comuni istituiti dall'art. 28 della legge regionale n. 82/2015 tra province, Citta' metropolitana di Firenze e Regione per lo svolgimento delle attivita' connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro, nonche' al personale delle province e Citta' metropolitana di Firenze assegnato in comando alla Regione; 6. E' necessario prevedere la possibilita' che la Regione contribuisca, compatibilmente alle disponibilita' del bilancio e per i soli interventi che si siano verificati entro il 31 dicembre 2015, alle spese sostenute dai comuni per tutelare la pubblica incolumita', qualora per particolari condizioni non si sia potuto agire nell'ambito della dichiarazione di stato di emergenza locale e delle tempistiche previste dalla stessa. Gli interventi devono comunque avere le caratteristiche per la dichiarazione di stato di emergenza; 7. E' necessario prevedere lo scioglimento degli organi del Consorzio per la zona industriale Apuana e la contestuale nomina di un commissario, quale misura di efficienza gestionale, nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente la suddetta area, per consentire la piu' sollecita e congrua gestione della fase transitoria e il passaggio dall'attuale al nuovo regime. Tale intervento rinviene il proprio fondamento normativo nell'ambito delle competenze riconosciute alla Regione dall'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed e' conforme a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 288 del 9 luglio 2008; Approva la presente legge: Art. 1 Realizzazione di una nuova sede del liceo scientifico A.M. Enriques Agnoletti. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 82/2015. 1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 82/2015 le parole «€ 9.850.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «€ 6.958.382,00». 2. Al comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 82/2015 le parole «pari ad € 3.000.000,00 per l'anno 2016, € 3.850.000,00 per l'anno 2017 ed € 3.000.000,00 per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad € 3.000.000,00 per l'anno 2016, € 2.619.882,00 per l'anno 2017 ed € 1.338.500,00 per l'anno 2018».