(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 44 del 5 ottobre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere fi nanziario. Collegato alla legge di stabilita' per l'anno
2016); 
  Visto il parere istituzionale favorevole  della  prima  commissione
espresso nella seduta del 15 settembre 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' necessario  procedere  alla  riqualificazione  del  sistema
viario e di accesso al porto di Marina di Carrara; 
    2. E' opportuno sostenere finanziariamente la  redazione  di  due
studi di fattibilita' per la realizzazione di altrettanti progetti di
paesaggio volti a dare attuazione al piano paesaggistico regionale al
fine  di  valorizzare  e   coniugare   gli   aspetti   paesaggistici,
storico-culturali, rurali ed ambientali dei territori interessati; 
    3.  E'  necessario  intervenire  a  fianco   dell'amministrazione
comunale di Abetone per garantire  un  primo  sostegno  straordinario
nello sforzo che tutto il territorio  di  quell'area  deve  fare  per
rilanciare la sua offerta turistica invernale, oltre che estiva; 
    4. L'immobile Comicent, sede del Mercato  dei  fiori  di  Pescia,
trasferito alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 4,  comma  1,  del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' immobile di pregio  che
necessita  di  lavori  di  adeguamento  e  manutenzione   anche   per
assicurare  continuita'  allo  svolgimento  del   servizio   pubblico
dell'attivita'  di  mercato   dei   fiori   all'ingrosso   e   quindi
salvaguardare i livelli occupazionali; 
    5. E' necessario razionalizzare il procedimento di erogazione del
trattamento economico spettante al personale  assegnato  agli  uffici
comuni istituiti dall'art. 28 della legge regionale  n.  82/2015  tra
province,  Citta'  metropolitana  di  Firenze  e   Regione   per   lo
svolgimento delle attivita' connesse all'erogazione dei  servizi  per
l'impiego e delle misure di politica attiva del  lavoro,  nonche'  al
personale delle province e Citta' metropolitana di Firenze  assegnato
in comando alla Regione; 
    6.  E'  necessario  prevedere  la  possibilita'  che  la  Regione
contribuisca, compatibilmente alle disponibilita' del bilancio e  per
i soli interventi che si siano verificati entro il 31 dicembre  2015,
alle spese sostenute dai comuni per tutelare la pubblica incolumita',
qualora  per  particolari  condizioni  non  si   sia   potuto   agire
nell'ambito della dichiarazione di stato di emergenza locale e  delle
tempistiche previste dalla stessa.  Gli  interventi  devono  comunque
avere le caratteristiche per la dichiarazione di stato di emergenza; 
    7. E' necessario  prevedere  lo  scioglimento  degli  organi  del
Consorzio per la zona industriale Apuana e la contestuale  nomina  di
un commissario, quale misura di  efficienza  gestionale,  nelle  more
della definizione  di  un  nuovo  assetto  normativo  concernente  la
suddetta area, per consentire la piu' sollecita  e  congrua  gestione
della fase transitoria e il passaggio dall'attuale al nuovo regime. 
  Tale  intervento   rinviene   il   proprio   fondamento   normativo
nell'ambito delle competenze riconosciute alla Regione  dall'art.  26
del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59) ed e' conforme a quanto stabilito dalla Corte costituzionale  con
la sentenza n. 288 del 9 luglio 2008; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Realizzazione di una nuova sede del liceo scientifico  A.M.  Enriques
  Agnoletti. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 82/2015. 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 25 della  legge  regionale  n.  82/2015  le
parole  «€  9.850.000,00»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «€
6.958.382,00». 
  2. Al comma 3 dell'art. 25 della  legge  regionale  n.  82/2015  le
parole «pari ad € 3.000.000,00 per l'anno 2016,  €  3.850.000,00  per
l'anno 2017 ed € 3.000.000,00 per l'anno 2018» sono sostituite  dalle
seguenti: «pari ad € 3.000.000,00 per l'anno 2016, € 2.619.882,00 per
l'anno 2017 ed € 1.338.500,00 per l'anno 2018».