(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 44 del 5 ottobre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi
primo e secondo, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 31  luglio  1998,  n.  42  (Norme  per  il
trasporto pubblico locale); 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria
per l'anno 2012); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2013); 
  Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2014); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'anno 2015); 
  Vista la legge regionale 3 febbraio 2015, n. 13  (Disposizioni  per
il sostegno alle attivita' delle agenzie sociali per la casa); 
  Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n.  70  (Disposizioni  in
materia di riordino delle funzioni  provinciali.  Approvazione  degli
elenchi  del  personale  delle  province  soggetto  a  trasferimento.
Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011); 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  81  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2016); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Si rende necessario, anche in  previsione  della  stipula  del
contratto di concessione  per  la  gestione  del  trasporto  pubblico
locale  (TPL)  su  gomma  nell'ambito  territoriale  ottimale   (ATO)
regionale in corso di definizione e dei rinnovi dei contratti  per  i
servizi ferroviari, allargare la platea dei  soggetti  incaricati  ad
espletare l'attivita' di accertamento e contestazione degli  illeciti
amministrativi commessi dagli utenti fruitori del servizio di TPL, al
fine  di  potenziare  le  misure  per  il   contrasto   al   fenomeno
dell'utilizzazione  del  servizio  di  TPL  senza  idoneo  titolo  di
viaggio, e quindi alla dispersione dei ricavi,  e  di  migliorare  la
sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto; 
  2. Tenuto conto del principio contabile generale  della  competenza
finanziaria introdotta dal  d.lgs.  118/2011,  occorre  allineare  la
previsione  relativa  alla  restituzione  dell'anticipazione  di  cui
all'articolo 41 della l.r. 21/2010,  stabilendo  il  termine  del  31
dicembre dell'anno in cui l'anticipazione e' concessa; 
  3.  E'  necessario  procedere  per  gli  anni  2017  e  2018   allo
stanziamento delle somme necessarie al concorso finanziario regionale
per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca, gia'  previsto
dall'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 per il  2015,  per  il  quale
sono  gia'  state  impegnate  le  risorse  necessarie   al   concorso
finanziario regionale alla progettazione; 
  4. Con la legge regionale 27 marzo 2015,  n.  37  (Disposizioni  di
carattere  finanziario.  Modifiche  alle  leggi  regionali   42/1998,
6/2000,  40/2005,  38/2007,  66/2008,  73/2008,   59/2009,   77/2012,
45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015), la Regione era stata  autorizzata
ad erogare il contributo  di  autonoma  sistemazione  a  quei  nuclei
familiari che, a seguito dell'alluvione  dell'ottobre  2011,  avevano
avuto la propria abitazione inagibile ad Aulla e Mulazzo. Poiche' gli
interventi di  ricostruzione  di  tali  abitazioni  non  sono  ancora
completati,  si  rende  necessario  consentire  l'erogazione  per  un
ulteriore  anno  del  predetto  contributo,  al  fine  di   sostenere
finanziariamente ed almeno in parte, le famiglie evacuate; 
  5. L'articolo 70-novies della l.r. 77/2013 ha autorizzato la Giunta
regionale ad erogare  al  Consorzio  ambiente  versilia,  di  seguito
"Consorzio",  a  titolo  di   anticipazione,   la   somma   di   euro
5.000.000,00, da restituirsi entro ventiquattro mesi. Il Consorzio ha
richiesto alla Regione  una  proroga  del  termine  previsto  per  la
restituzione che la Regione ritiene di accogliere poiche' il  ritardo
nella restituzione non e' imputabile al Consorzio; 
  6. E' necessario che la polizza fideiussoria  rilasciata  a  favore
della Regione sia prorogata per ulteriori ventiquattro mesi; 
  7. E' necessario definire in modo piu' specifico  l'ampiezza  della
portata della disposizione relativa al sito di Gonfienti, inserendovi
l'acquisizione  al   patrimonio   pubblico   anche   degli   immobili
funzionalmente  ad  esso   collegati   in   quanto   strategici   per
l'attuazione delle attivita' di valorizzazione ed espositive previste
dall'accordo; 
  8. E' necessario calcolare il tetto delle  spese  di  funzionamento
regionali, fissato finora  ogni  anno  in  attuazione  esclusivamente
della normativa statale con una deliberazione della Giunta  regionale
secondo il disposto dell'articolo 1, comma 1, della  legge  regionale
29 dicembre 2010,  n.  65  (Legge  finanziaria  per  l'anno  2011)  e
dell'articolo 16 della l.r. 86/2014, con riguardo anche agli  effetti
che il riordino delle funzioni amministrative delle province  produce
sulle citate voci di spesa; 
  9. L'imposta regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione
e l'uso dei beni del demanio e  del  patrimonio  indisponibile  dello
Stato, limitatamente alle concessioni  del  demanio  idrico  e  delle
relative aree e alle concessioni di derivazione di acque pubbliche di
cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di
difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e
degli abitati costieri), cosi' come determinata ai sensi del comma  1
dell'articolo 15 della presente legge, si applica a decorrere dal  1°
gennaio 2016 per il pagamento  dei  canoni  di  concessione  riferiti
all'annualita' 2016; 
  10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 2,  della
legge regionale 22  marzo  2015,  n.  22,  (Riordino  delle  funzioni
provinciali  e  attuazione  della  legge  7  aprile   2014,   n.   56
"Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fu sioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002,
67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014),  ai  sensi  della  quale,   a
decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione,
spettano  alla  Regione  le  entrate  extratributarie  e  i  proventi
connessi allo svolgimento della funzione medesima  e  che,  pertanto,
nell'ipotesi in cui i canoni di concessione di cui alla l.r.  80/2015
riferiti all'annualita' 2016  siano  stati  riscossi  dalle  province
anticipatamente all'entrata in vigore alla l.r.  81/2015  (e  che  le
province dovranno provvedere a riversare alla Regione),  gli  importi
del canone e della relativa imposta  regionale  per  l'occupazione  e
l'uso del demanio idrico e del patrimonio indisponibile  dello  Stato
sono rideterminati rispettivamente ai sensi  delle  deliberazioni  di
cui agli articoli 6 e 13 della l.r. 80/2015, e ai sensi del  comma  1
dell'articolo 15 della presente legge. L'eventuale  differenza  degli
importi riscossi dalle province e' rimborsata  a  conguaglio  con  il
pagamento del canone relativo all'annualita' 2017; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
       Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico 
       e sanzioni. Modiche all'articolo 25 della l.r. 42/1998 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 25  della  legge  regionale  31  luglio
1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale),  e'  sostituito
dal seguente: 
    «6. Gli illeciti amministrativi commessi dagli utenti dei servizi
di trasporto,  ivi  compresi  quelli  concernenti  l'alterazione  dei
titoli di viaggio  e  l'uso  di  titoli  di  viaggio  contraffatti  o
alterati, sono accertati e contestati ai sensi della legge  regionale
28  dicembre  2000,  n.  81  (Disposizioni  in  materia  di  sanzioni
amministrative), dal  personale  delle  aziende  di  trasporto  o  da
soggetti a cio'  espressamente  incaricati  dalle  aziende  medesime,
muniti   di   apposito   documento   di   riconoscimento   rilasciato
dall'azienda. I nominativi dei dipendenti o dei  soggetti  incaricati
del controllo sono comunicati all'ente competente.».