(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  44
                         del 5 ottobre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 28  dicembre  2015,  n.  83  (Bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018); 
  Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei  revisori  dei
conti della  Regione  Toscana  in  data  29  agosto  2016,  ai  sensi
dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n.  40  (Disciplina
del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); 
  Visti i pareri secondari, favorevoli con condizioni, della  Seconda
e Quarta commissione, espressi nelle sedute 21 settembre 2016; 
  Considerato quanto segue: 
      1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di  spesa  del
bilancio di previsione per  l'anno  finanziario  2016  e  pluriennale
2016-2018 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente e  in
conto  capitale  intervenute  successivamente  all'approvazione   del
bilancio  stesso  con  l.r.  83/2015,  da   realizzarsi   nel   corso
dell'esercizio di riferimento; 
      2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove  o
maggiori  spese  alla  cui  copertura  si  provvede   attraverso   la
previsione di maggiori entrate e  attraverso  l'utilizzo  di  risorse
finanziarie  gia'  stanziate  in   bilancio   (storni   compensativi,
riduzioni di spesa e riduzione della dotazione finanziaria dei  Fondi
di riserva); 
      3. Di accogliere i pareri  secondari  della  Seconda  e  Quarta
commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo  della
presente legge; 
      4.   Per   consentire   l'immediata   adozione    degli    atti
amministrativi  conseguenti,  e'  necessario  disporre  l'entrata  in
vigore  della  presente  legge  il  giorno  della  pubblicazione  sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
Variazioni alle previsioni di entrata e  di  spesa  del  bilancio  di
   previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 
 
  1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 sono apportate le
variazioni  indicate  nell'allegato  A  «Variazioni  al  bilancio  di
previsione 2016-2018.  Entrata»  e  nell'allegato  B  «Variazioni  al
bilancio di previsione 2016-2018. Spesa»; 
  2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di
entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno  finanziario
2016  e  pluriennale  2016  -  2018  sono  modificate  nella   misura
complessivamente indicata dalle seguenti risultanze: 
    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico