(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 
          - Anno XLVI - n. 126 Speciale - 12 ottobre 2016) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge  e  ne  dispone  la  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 5/2015 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 5
(Soppressione  dell'Autorita'  dei  bacini   di   rilievo   regionale
abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro,  modifiche  alle  leggi
regionali nn. 9/2011, 39/2014,  2/2013,  77/1999,  9/2000,  5/2008  e
disposizioni urgenti  per  il  funzionamento  dell'Agenzia  sanitaria
regionale) le parole ", che  non  puo'  superare  i  duecentosettanta
giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina.  In  presenza
di  motivate  e  documentate  ragioni,  la  durata  dell'incarico  di
commissario liquidatore puo' essere prorogata, per  una  sola  volta,
per un massimo di ulteriori duecentosettanta giorni, ovvero sino alla
definizione delle  procedure  di  cui  all'art.  51  della  legge  28
dicembre  2015,  n.  221  (Disposizioni  in  materia  ambientale  per
promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento  dell'uso
eccessivo  di  risorse  naturali)  se  in  data   precedente."   sono
sostituite dalle seguenti: «. La durata dell'incarico del Commissario
e' fissata, con uno o piu' provvedimenti di cui  al  presente  comma,
nel limite di complessivi ventiquattro mesi decorrenti dalla data  di
notifica della nomina, ovvero sino alla definizione  delle  procedure
di cui all'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni
in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo  di  risorse  naturali)  se  in  data
antecedente.».