(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Anno XLVI - n. 126 Speciale - 12 ottobre 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 5/2015 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorita' dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali nn. 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia sanitaria regionale) le parole ", che non puo' superare i duecentosettanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina. In presenza di motivate e documentate ragioni, la durata dell'incarico di commissario liquidatore puo' essere prorogata, per una sola volta, per un massimo di ulteriori duecentosettanta giorni, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) se in data precedente." sono sostituite dalle seguenti: «. La durata dell'incarico del Commissario e' fissata, con uno o piu' provvedimenti di cui al presente comma, nel limite di complessivi ventiquattro mesi decorrenti dalla data di notifica della nomina, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) se in data antecedente.».