(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
           Abruzzo n. 39 - Ordinario - del 5 ottobre 2016) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121  della  Costituzionecome  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli articoli 39 e 44 del vigente statuto regionale; 
  Visto il verbale n. 6 del 7 luglio 2016 del consiglio regionale - V
commissione consiliare permanente, in sede deliberante; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Modifiche all'art. 7 
                       del reg. n. 12 del 1995 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 7 (Prove finali e commissioni d'esame)  del
regolamento 7 novembre 1995,  n.  12/95  (Regolamento  di  attuazione
della legge regionale sulla formazione professionale  del  17  maggio
1995, n. 111) e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le prove si svolgono in forma decentrata  presso  le  strutture
formative interessate, oppure  in  forma  centralizzata  per  singole
tipologie di interventi formativi secondo le disposizioni del  piano,
dinanzi alla commissione esaminatrice nominata, tenendo  conto  degli
obiettivi di cui agli  articoli  5,  comma  7  e  19,  comma  3,  con
provvedimento del dirigente del servizio competente e composta, da: 
    a) un Presidente designato dalla Regione Abruzzo  tra  funzionari
regionali di categoria «D», in possesso di laurea, con almeno  cinque
anni di ruolo nella Pubblica amministrazione,  che  abbiano  prestato
servizio per almeno 12 (dodici) mesi alle dipendenze del dipartimento
competente  in  materia,  in  modo  da  garantire  il  presidio   del
procedimento      amministrativo      connesso      al       rilascio
dell'attestato/qualifica; all'assegnazione dell'incarico  procede  la
competente struttura dirigenziale tra gli  iscritti  in  un  apposito
elenco  regionale  alla  cui  istituzione  provvede   il   competente
servizio, tramite avviso pubblico in cui sono fissati i requisiti per
la partecipazione nel rispetto della presente disposizione.  L'elenco
e'  aggiornato  annualmente   e,   comunque,   all'inizio   di   ogni
legislatura; 
    b) un esperto designato dagli  organi  periferici  del  Ministero
della pubblica istruzione; 
    c) un esperto designato dagli organi periferici del Ministero del
lavoro; 
    d) un esperto scelto dal  dirigente  del  servizio  della  giunta
regionale competente  in  materia  di  formazione  professionale  tra
quelli designati dalle  organizzazioni  maggiormente  rappresentative
dei datori di lavoro; 
    e) un esperto scelto dal  dirigente  del  servizio  della  giunta
regionale competente  in  materia  di  formazione  professionale  tra
quelli  designati   dalle   organizzazioni   sindacali   maggiormente
rappresentative dei lavoratori dipendenti; 
    f) due insegnanti del corso,  designati  dal  responsabile  della
struttura formativa.». 
  2. Il comma 16  dell'art.  7  del  reg.  12/95  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «16.  Con  esclusione  degli  insegnanti  del  corso,   a   ciascun
componente  la  commissione  esaminatrice,  compreso  il  Presidente,
spetta, per ogni giorno di esame, un gettone di presenza. Il  gettone
di presenza, che e' a carico della struttura  formativa  interessata,
prevede un compenso di euro 110,00 a giornata per  il  Presidente  ed
euro 60,00  a  giornata  per  gli  altri  componenti  la  commissione
esaminatrice.  Gli  importi  sono  comprensivi  di  oneri  fiscali  e
previdenziali.». 
  3. Il comma 18  dell'art.  7  del  reg.  12/95  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «18.  E'  previsto,  sempre  a  carico  della  struttura  formativa
interessata, il solo rimborso delle spese di  viaggio  documentate  a
partire dai 10 chilometri. L'importo dei rimborsi del  carburante  e'
corrisposto secondo il  calcolo  dei  costi  chilometrici  pubblicato
dall'Automobile club d'Italia (ACI) sul  sito  www.aci.it.  Non  sono
ammessi altri rimborsi di spesa in quanto il compenso giornaliero  ha
natura forfettaria.». 
  4. Il comma 19  dell'art.  7  del  reg.  12/95  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «19. I dipendenti regionali di cui al comma 4, lettera a), svolgono
le attivita' di pertinenza, che hanno natura extralavorativa,  al  di
fuori dell'orario di servizio, nelle giornate pomeridiane di lunedi',
mercoledi' e venerdi'. Ai fini della partecipazione alla  commissione
d'esame, e' necessaria  la  preventiva  autorizzazione  del  servizio
competente in materia di personale, da rendersi nei modi di legge.». 
 
                              D'ALFONSO