(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
          Siciliana - Parte I - n. 47 del 29 ottobre 2016) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli  enti  di
                             area vasta 
 
  1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche
ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 6, comma 2, le parole «tra il 1°  ottobre  ed  il  30
novembre 2016» sono sostituite dalle parole «tra il 1° dicembre  2016
ed il 26 febbraio 2017»; 
    b) all'art. 14-bis, comma 8, le parole «tra il 1° ottobre  ed  il
30 novembre 2016» sono sostituite dalle parole «tra  il  1°  dicembre
2016 ed il 26 febbraio 2017»; 
    c) all'art. 18, dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il seguente: 
      «4-quinquies. In via transitoria, per i comuni nei quali si  e'
proceduto al rinnovo  degli  organi  con  riduzione  del  numero  dei
consiglieri in applicazione delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,
comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015,  n.  11,  l'indice  di
ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente  e  del  Consiglio
del libero Consorzio comunale  nonche'  dell'elezione  del  Consiglio
metropolitano,   e'   incrementato,   utilizzando   un   coefficiente
correttivo stabilito con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  le
autonomie locali e la funzione pubblica, in misura tale da  garantire
parita' di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia
demografica all'interno dell'ente di area vasta  di  appartenenza  in
relazione al valore del voto ponderato.»; 
    d) all'art. 51, comma 1, le parole «e comunque non  oltre  il  30
novembre 2016» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre  il
26 febbraio 2017». 
  2. Il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica di cui al  comma  4-quinquies  dell'art.  18  della
legge regionale n. 15/2015, come introdotto dal comma 1,  e'  emanato
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge.