(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
                     - n. 14 del 13 luglio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Inserimento di articolo della legge regionale 15 gennaio 1985,  n.  3
  (Adozione dello stemma e del  gonfalone  della  Regione,  ai  sensi
  dell'art. 1 dello Statuto) 
 
  1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 3/1985,  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 3-bis (Fascia). - 1. La fascia della Regione Liguria e' segno
distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del
Consiglio regionale Assemblea Legislativa  che  la  utilizzano  nelle
manifestazioni ufficiali come emblema dell'Ente di appartenenza. 
  2. La fascia, portata a tracolla della spalla destra, e'  larga  15
centimetri  ed  e'  costituita  da  tre  bande  verticali  di  uguali
dimensioni che riportano i colori del gonfalone  e  termina  con  una
frangia color oro. Nella parte  ricadente  sul  petto,  in  posizione
centrale, all'altezza del petto, e' posto  lo  stemma  della  Regione
Liguria, ai fini della immediata visibilita' nelle stesse proporzioni
indicate all'art. 3, comma 2. 
  3. In caso di contestuale presenza di  entrambi  i  Presidenti,  la
fascia e' indossata dal Presidente della Giunta. In caso  di  assenza
del Presidente del  Consiglio  regionale  Assemblea  Legislativa,  il
Presidente della Giunta puo' delegare il vice Presidente della Giunta
o un assessore. In loro assenza, il  Presidente  del  Consiglio  puo'
delegare il  vice  Presidente,  il  consigliere  segretario  o  altro
consigliere. 
  4. I consiglieri e gli assessori sono dotati di distintivo  con  lo
stemma dell'Ente. Il distintivo e' personale, non cedibile e  ad  uso
esclusivo dei consiglieri e degli assessori in carica.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 
    Genova, 5 luglio 2016 
 
                                TOTI 
 
(Omissis).