(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 9 novembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini); Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie); Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale); Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale); Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15; Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica); Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali); Considerato quanto segue: 1. Occorre prevedere i requisiti di autorizzazione e di accreditamento degli stabilimenti termali nella fonte normativa piu' idonea, ossia la legge regionale n. 38/2004 in conformita' all'art. 43 della legge n. 833/1978 e all'art. 7 del decreto-legge n. 150/2013 convertito dalla legge n. 15/2014. 2. La presente legge e' resa necessaria dall'esigenza di colmare una lacuna normativa relativa all'utilizzazione delle acque termali, nonche' alle procedure di autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti, completando cosi' la disciplina igienico-sanitaria delle acque contenuta nella legge regionale n. 38/2004, che gia' prevede quella delle acque minerali e di sorgente. 3. La complessita' tecnica della materia impone di demandare alla fonte regolamentare la definizione dettagliata dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture, nonche' delle relative procedure, come del resto gia' avviene per le acque minerali e di sorgente. 4. Per il motivo di cui al punto 3, occorre stabilire, con una disposizione transitoria, un termine di adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio ai requisiti di autorizzazione e di accreditamento. Approva la presente legge: Art. 1 Definizioni. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 38/2004 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), e' aggiunta la seguente: «c-bis) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o piu' bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, che ha ottenuto il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche di cui all'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), e all'art. 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e che sia collocato all'interno di uno stabilimento termale cosi' come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);». 2. Dopo la lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 38/2004 e' aggiunta la seguente: «c-ter) balneoterapia in piscina termale: immersione in acqua termale contenuta in una piscina termale, effettuata con finalita' terapeutiche o anche preventive e profilattiche di uno stato di malattia, ancorche' in assenza di prescrizione medica.».