(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 49 del 9 novembre 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis); 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto; 
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento  per
l'esecuzione del  capo  IV  della  legge  16  luglio  1916,  n.  947,
contenente disposizioni  sulle  acque  minerali  e  gli  stabilimenti
termali, idroterapici e di cure fisiche e affini); 
  Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265  (Approvazione  del
testo unico delle leggi sanitarie); 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione  del  Servizio
sanitario nazionale); 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421); 
  Vista la legge 24  ottobre  2000,  n.  323  (Riordino  del  settore
termale); 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15; 
  Vista la legge regionale 25  febbraio  2000,  n.  16  (Riordino  in
materia di igiene  e  sanita'  pubblica,  veterinaria,  igiene  degli
alimenti, medicina legale e farmaceutica); 
  Vista la legge regionale 27  luglio  2004,  n.  38  (Norme  per  la
disciplina della ricerca,  della  coltivazione  e  dell'utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1.  Occorre  prevedere  i  requisiti   di   autorizzazione   e   di
accreditamento degli stabilimenti termali nella fonte normativa  piu'
idonea, ossia la legge regionale n. 38/2004 in  conformita'  all'art.
43 della legge n. 833/1978 e all'art. 7 del decreto-legge n. 150/2013
convertito dalla legge n. 15/2014. 
  2. La presente legge e' resa necessaria  dall'esigenza  di  colmare
una lacuna normativa relativa all'utilizzazione delle acque  termali,
nonche' alle procedure  di  autorizzazione  ed  accreditamento  degli
stabilimenti,  completando  cosi'  la  disciplina  igienico-sanitaria
delle acque contenuta nella legge  regionale  n.  38/2004,  che  gia'
prevede quella delle acque minerali e di sorgente. 
  3. La complessita' tecnica della materia impone di  demandare  alla
fonte regolamentare la  definizione  dettagliata  dei  requisiti  per
l'autorizzazione e l'accreditamento delle  strutture,  nonche'  delle
relative procedure, come del resto gia' avviene per le acque minerali
e di sorgente. 
  4. Per il motivo di cui al punto  3,  occorre  stabilire,  con  una
disposizione   transitoria,   un   termine   di   adeguamento   degli
stabilimenti termali in esercizio ai requisiti di autorizzazione e di
accreditamento. 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Definizioni. Modifiche all'art. 3 
                  della legge regionale n. 38/2004 
 
  1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale
27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della  ricerca,  della
coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e
termali), e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis)  piscina  termale:  un  complesso   attrezzato   per   la
balneazione costituito da uno o piu' bacini naturali,  artificiali  o
ibridi,  alimentato  con  acqua   termale,   che   ha   ottenuto   il
riconoscimento delle  proprieta'  terapeutiche  di  cui  all'art.  6,
lettera t), della legge 23 dicembre 1978,  n.  833  (Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale), e all'art. 119, comma 1,  lettera  d),
del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112  (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59), e che sia collocato  all'interno  di  uno  stabilimento  termale
cosi' come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge  24
ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);». 
  2. Dopo la lettera c-bis) del  comma  1  dell'art.  3  della  legge
regionale n. 38/2004 e' aggiunta la seguente: 
    «c-ter) balneoterapia in piscina  termale:  immersione  in  acqua
termale contenuta in una piscina termale,  effettuata  con  finalita'
terapeutiche o anche preventive  e  profilattiche  di  uno  stato  di
malattia, ancorche' in assenza di prescrizione medica.».