(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 dell'11 novembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere b), m), o) e q), e l'art. 11 dello Statuto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese); Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali»); Considerato quanto segue: 1. Il Consiglio regionale intende destinare un contributo economico a favore di associazioni storiche, bande musicali e cori, enti locali e associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni carnevalesche, e altre categorie di soggetti che si occupano stabilmente di valorizzare le tradizioni culturali toscane e le identita' locali; 2. Il contributo economico e' erogato anche a favore dei centri commerciali naturali, nonche' di comuni che, sulla base di esperienze maturate nel corso degli anni, organizzano fiere commerciali finalizzate in particolare alla valorizzazione della produzione locale; 3. I centri commerciali naturali sono definiti dall'art. 97 della legge regionale n. 28/2005 come luoghi commerciali complessi e non omogenei che si sono sviluppati nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici in cui opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, strutture recettive, attivita' artigianali e di servizio. Si tratta di importanti vie commerciali, ma anche di centri storici e reti di negozi di vicinato dove i commercianti, al fine di perpetuare usi e tradizioni locali, si uniscono per valorizzare il territorio, offrire servizi migliori, salvaguardare l'occupazione ed abbattere i costi mettendo comunque in primo piano la qualita' e la correttezza verso il cliente; 4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa, i contributi sono concessi con procedura automatica dal momento che non risulta necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attivita' istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario; 5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l'espletamento delle procedure, la cui conclusione e' prevista entro il 31 dicembre 2016, rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Finalita' 1. In coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali toscane e alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunita' toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, dispone interventi a sostegno del tessuto culturale dell'identita' toscana, nonche' di attivita' che si svolgano in contesti caratterizzati da un'identita' socio-commerciale e storico-culturale stratificata nel tempo.