(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
         della Regione Toscana n. 50 dell'11 novembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere b), m), o) e q), e l'art. 11 dello
Statuto; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000,  n.  35  (Disciplina  degli
interventi  regionali  in   materia   di   attivita'   produttive   e
competitivita' delle imprese); 
  Vista la legge  regionale  7  febbraio  2005,  n.  28  (Codice  del
commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di  stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); 
  Vista  la  legge  regionale  5  febbraio  2008,  n.  4   (Autonomia
dell'assemblea legislativa regionale); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Vista la legge regionale 14 febbraio  2012,  n.  5  (Valorizzazione
delle  associazioni  e  delle  manifestazioni   di   rievocazione   e
ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla  legge  regionale
25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di
beni, istituti e attivita' culturali»); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  Il  Consiglio  regionale  intende  destinare  un   contributo
economico a favore di associazioni storiche, bande musicali  e  cori,
enti locali e associazioni  senza  scopo  di  lucro  che  organizzano
manifestazioni carnevalesche, e altre categorie di  soggetti  che  si
occupano stabilmente di valorizzare le tradizioni culturali toscane e
le identita' locali; 
    2. Il contributo economico e' erogato anche a favore  dei  centri
commerciali naturali, nonche' di comuni che, sulla base di esperienze
maturate  nel  corso  degli  anni,  organizzano   fiere   commerciali
finalizzate  in  particolare  alla  valorizzazione  della  produzione
locale; 
    3. I centri commerciali naturali sono definiti dall'art. 97 della
legge regionale n. 28/2005 come luoghi commerciali  complessi  e  non
omogenei che si sono sviluppati nel tempo anche senza  programmazione
unitaria,  concepiti  come  spazi  unici  in  cui  opera  un  insieme
organizzato di esercizi commerciali, strutture  recettive,  attivita'
artigianali e di servizio. Si tratta di importanti  vie  commerciali,
ma anche di centri storici e  reti  di  negozi  di  vicinato  dove  i
commercianti, al fine di  perpetuare  usi  e  tradizioni  locali,  si
uniscono per valorizzare il  territorio,  offrire  servizi  migliori,
salvaguardare l'occupazione ed abbattere i costi mettendo comunque in
primo piano la qualita' e la correttezza verso il cliente; 
    4. In attuazione del principio di semplificazione amministrativa,
i contributi sono concessi con procedura automatica dal  momento  che
non  risulta   necessaria,   per   l'attuazione   degli   interventi,
un'attivita'  istruttoria   di   carattere   tecnico,   economico   e
finanziario; 
    5. La ristrettezza dei tempi  tecnici  per  l'espletamento  delle
procedure, la cui conclusione e' prevista entro il 31 dicembre  2016,
rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  In  coerenza  con  le  politiche  regionali  finalizzate   alla
valorizzazione   delle   tradizioni   culturali   toscane   e    alla
qualificazione  e  valorizzazione  dei  luoghi  del   commercio,   il
Consiglio regionale, nella sua funzione di organo  di  rappresentanza
della comunita' toscana ai sensi dell'art. 11 dello Statuto,  dispone
interventi a sostegno del tessuto culturale  dell'identita'  toscana,
nonche' di attivita' che si svolgano in  contesti  caratterizzati  da
un'identita' socio-commerciale e storico-culturale  stratificata  nel
tempo.