(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 37 del 23 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. In applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico), e al fine di armonizzare i principi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con le specificita' dell'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta, la presente legge detta disposizioni per: a) dare piena attuazione al processo di autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche); b) affermare il ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; c) valorizzare le specificita' e l'unicita' del modello pedagogico delle scuole dell'infanzia in quanto funzionale all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini; d) contrastare le disuguaglianze socio-culturali; e) prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo e professionale dei diversi gradi di istruzione; f) assicurare i necessari supporti organizzativi e didattici ai soggetti con bisogni educativi speciali, in funzione del diritto all'istruzione e del raggiungimento del successo formativo; g) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva; h) garantire il diritto allo studio e le pari opportunita' di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano la programmazione triennale dell'offerta formativa, anche attraverso il potenziamento del tempo scolastico, oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica assegnata, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. 3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi formativi, la valorizzazione delle potenzialita' e degli stili di apprendimento, nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di insegnamento, la collaborazione, la progettazione, l'interazione con le famiglie e con il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilita' dell'autonomia didattica e organizzativa di cui all'art. 9 della l.r. 19/2000.