(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 20 dicembre 2016) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Ai gruppi consiliari, che rappresentano una necessaria articolazione del Consiglio provinciale, devono essere garantite le dotazioni basilari per la loro esistenza e il loro funzionamento. 2. Il personale, assegnato ai singoli gruppi consiliari, scelto in virtu' di un rapporto di natura fiduciaria con gli stessi, puo' essere individuato tra persone estranee alla pubblica amministrazione, tra i dipendenti del Consiglio provinciale oppure comandato al Consiglio provinciale. 3. Per assicurare il buon funzionamento dell'attivita' istituzionale, di studio e legislativa dei consiglieri provinciali riferita all'attivita' del Consiglio provinciale, la presente legge disciplina l'assunzione di personale a supporto dei gruppi consiliari, costituitisi ai sensi dell'art. 20 del regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 1993, n. 4, e successive modifiche. Il personale cosi' assunto e' in regime di rapporto di lavoro privatistico a tempo definito.