(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Toscana n. 51 del 16 novembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117 e l'art. 133 della Costituzione; 
  Visto l'art. 77, comma 2, dello statuto; 
  Visto l'art. 15 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
  Visti gli articoli da 58 a 67 della  legge  regionale  23  novembre
2007, n. 62  (Disciplina  dei  referendum  regionali  previsti  dalla
Costituzione e dallo statuto); 
  Visto l'art. 62 della legge regionale  27  dicembre  2011,  n.  68,
(Norme sul sistema delle autonomie locali); 
  Visto l'art. 1, commi da 116 a 133, della legge 7 aprile  2014,  n.
56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni); 
  Vista  la  richiesta  di  presentazione  della  proposta  di  legge
regionale per la fusione dei Comuni  di  Montalcino  e  San  Giovanni
d'Asso, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della  Giunta
regionale; 
  Vista la deliberazione 26 luglio  2016,  n.  60  con  la  quale  il
Consiglio regionale  ha  deliberato  lo  svolgimento  del  referendum
consultivo relativo all'istituzione  del  Comune  di  Montalcino  per
fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino; 
  Visto il risultato del referendum consultivo  sull'istituzione  del
Comune di Montalcino, tenutosi tra le  popolazioni  interessate  alla
fusione in data 16 e 17 ottobre 2016 con il seguente esito: 
    Comune di Montalcino: risposte affermative (SI)  voti  n.  1.661;
risposte negative (NO) voti n. 161; 
    Comune di San Giovanni d'Asso: risposte affermative (SI) voti  n.
347; risposte negative (NO) voti n. 76; 
    totale risposte affermative (SI) voti n. 2.008;  totale  risposte
negative (NO) voti n. 237; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Il progetto per il comune unico fra i Comuni di Montalcino e San
Giovanni  d'Asso  si  pone  nella  prospettiva  di  un  miglioramento
continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate  di
collaborazione tra i territori; 
  2. La fusione dei Comuni di Montalcino e  San  Giovanni  d'Asso  si
colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della
semplificazione dei livelli istituzionali; 
  3. I Comuni di Montalcino e  San  Giovanni  d'Asso  presentano  una
realta' socio-economica e territoriale integrata; 
  4. Al fine di pervenire nel 2017 alle  elezioni  degli  organi  del
nuovo Comune di Montalcino e' prevista l'istituzione dello  stesso  a
far data dal 1° gennaio 2017 e, a questo scopo, si dispone  l'entrata
in vigore anticipata della presente legge; 
  5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella  titolarita'
dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi  e  passivi
dei comuni estinti e si dispone il  trasferimento  del  personale  al
nuovo comune; 
  6.  Per  garantire  la  gestione   dell'ente   e   la   continuita'
amministrativa si prevede che fino alle  elezioni  amministrative  il
nuovo comune sia gestito da un commissario, e'  individuata  la  sede
provvisoria ed e' stabilita la vigenza degli  atti  in  vigore  prima
dell'istituzione del nuovo Comune di Montalcino; 
  7. Si  disciplinano  norme  di  salvaguardia  per  le  obbligazioni
assunte dai Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso; 
  8. Si chiarisce che restano inalterati i benefici per  i  territori
montani previsti dalla  legge  regionale  e  la  classificazione  del
territorio montano; 
  9. Restano ferme le altre disposizioni previste dall'art. 1,  commi
da 116 a 133, della legge n. 56/2014, e in particolare: 
    a) la  possibilita',  per  i  comuni  che  hanno  dato  avvio  al
procedimento di fusione, di definire anche prima dell'istituzione del
nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti
i  consigli  comunali,  lo  statuto  che  entrera'  in   vigore   con
l'istituzione del nuovo comune  e  che  rimarra'  vigente  fino  alle
modifiche dello  stesso  da  parte  degli  organi  del  nuovo  comune
istituito; 
    b) la costituzione di un comitato  consultivo,  che  coadiuva  il
commissario  nominato  per  la  gestione  del   nuovo   comune   fino
all'elezione dei nuovi organi, composto dai sindaci  in  carica  alla
data di estinzione dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso; 
    c) la previsione, nello statuto del nuovo comune, di disposizioni
volte  ad  assicurare  adeguate  forme   di   partecipazione   e   di
decentramento dei servizi; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Istituzione del Comune di Montalcino 
 
  1. E' istituito, dalla data del  1°  gennaio  2017,  il  Comune  di
Montalcino, mediante fusione dei Comuni di Montalcino e San  Giovanni
d'Asso, in provincia di Siena. Ai fini della presente legge: 
    a)  per  «Comune  di  Montalcino»  si  intende  il  nuovo  comune
derivante dalla fusione; 
    b) per «estinto Comune di Montalcino» si  intende  il  Comune  di
Montalcino antecedente alla fusione. 
  2. Il  territorio  del  Comune  di  Montalcino  e'  costituito  dai
territori gia' appartenenti agli estinti Comuni di Montalcino  e  San
Giovanni d'Asso, come  risultante  dalla  cartografia  allegata  alla
presente legge (Allegato A). 
  3. Alla data di cui al comma 1, i comuni oggetto della fusione sono
estinti. I sindaci, le giunte e i consigli  comunali  decadono  dalle
loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.