(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 12 dicembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; Vista la legge regionale 1° agosto 2016, n. 46 (Citta' murate della Toscana); Considerato quanto segue: 1. L'ampia platea di comuni del territorio toscano caratterizzati dalla presenza di cinte murarie, edifici ad esse inglobati o connessi, di torri e castelli, rispetto ai quali si configura molto rilevante l'esigenza di un recupero dell'accessibilita' e fruibilita' pubblica in adeguate condizioni di sicurezza e di una valorizzazione, anche attraverso articolati percorsi di carattere culturale, come previsti dalla legge regionale n. 46/2016. 2. E' stata verificata la disponibilita' di ulteriori fondi per il finanziamento delle leggi regionali d'iniziativa consiliare a valere sul bilancio del Consiglio regionale tale da consentire l'integrazione dello stanziamento di spesa effettuato all'atto dell'approvazione della legge regionale n. 46/2016. 3. La ristrettezza dei tempi tecnici rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la seguente legge: Art. 1 Integrazione del finanziamento. Modifiche dell'art. 9 della legge regionale n. 46/2016 1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 46/2016 le parole: «euro 800.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 990.000,00». 2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 46/2016 le parole: «euro 800.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 990.000,00».