(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 376 del 19 dicembre 2016) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000 1. Il comma 5-bis dell'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) e' sostituito dal seguente: «5-bis. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente Commissione assembleare, gli indirizzi e il programma di acquisto dei beni mobili e immobili nonche' i criteri di trasparenza di cui all'art. 15.». 2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000 sono aggiunti i seguenti: «5-ter. La Giunta regionale approva il piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari, previa informativa alla Commissione assembleare competente. Il piano viene allegato al bilancio di previsione. 5-quater. Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, dell'avvenuta approvazione del piano di alienazione e valorizzazione dei beni immobiliari viene data comunicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 5-quinquies. Degli indirizzi e del programma di cui al comma 5-bis e del piano di cui al comma 5-ter, viene data informazione all'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN). L'IBACN entro sessanta giorni puo' esprimere il proprio parere in merito ai beni culturali e ambientali; decorso invano tale termine, il parere si da' per acquisito.».