(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte Prima - n. 376 del 19 dicembre 2016) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 10 del 2000 
 
  1. Il comma 5-bis dell'art. 1 della  legge  regionale  25  febbraio
2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della  legge
regionale 10 aprile 1989, n. 11) e' sostituito dal seguente: 
    «5-bis. La Giunta regionale  stabilisce,  sentita  la  competente
Commissione assembleare, gli indirizzi e il programma di acquisto dei
beni mobili e immobili  nonche'  i  criteri  di  trasparenza  di  cui
all'art. 15.». 
  2. Dopo il comma 5-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 10  del
2000 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-ter. La Giunta regionale approva il  piano  di  alienazione  e
valorizzazione  dei  beni  immobiliari,   previa   informativa   alla
Commissione  assembleare  competente.  Il  piano  viene  allegato  al
bilancio di previsione. 
    5-quater.  Successivamente  all'approvazione  del   bilancio   di
previsione, dell'avvenuta approvazione del  piano  di  alienazione  e
valorizzazione dei beni  immobiliari  viene  data  comunicazione  nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 
    5-quinquies. Degli indirizzi e del  programma  di  cui  al  comma
5-bis e del piano di cui al  comma  5-ter,  viene  data  informazione
all'Istituto regionale per i beni  artistici,  culturali  e  naturali
(IBACN). L'IBACN entro sessanta  giorni  puo'  esprimere  il  proprio
parere in merito ai beni culturali e ambientali; decorso invano  tale
termine, il parere si da' per acquisito.».