(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Liguria  n.  21
                    Parte I del 25 novembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                 Assemblea Legislativa della Liguria 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 
             (Riordino del Servizio sanitario regionale) 
 
  1.  L'art.  17  della  legge  regionale  n.  41/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Funzioni delle Aziende socio-sanitarie Liguri). -  1.  La
regione attraverso le Aziende socio-sanitarie Liguri  (ASL)  promuove
la tutela della salute degli assistiti di cui all'art. 2. 
  2.  Le  ASL  sono  dotate  di  personalita'  giuridica  pubblica  e
autonomia imprenditoriale. 
  3. Le ASL si articolano in due aree definite rispettivamente  «area
territoriale» e «area ospedaliera» che afferiscono direttamente  alla
direzione generale. Le aree di cui al  presente  comma  concorrono  a
realizzare e a favorire l'integrazione  delle  funzioni  sanitarie  e
sociosanitarie, tenuto conto delle peculiarita' del territorio in cui
ha sede l'ASL di riferimento. 
  4. L'area territoriale realizza e  favorisce  l'integrazione  delle
funzioni sanitarie e socio-sanitarie valutando il tessuto sociale e i
bisogni nel  territorio  dell'ASL  di  riferimento  in  un'ottica  di
valorizzazione, integrazione e collaborazione con gli enti locali  e,
in generale, con tutti i  soggetti  presenti  sul  territorio  tenuto
conto delle loro competenze. 
  5. L'area ospedaliera e' prevalentemente  dedicata  al  trattamento
del  paziente  in  fase  acuta  ed  e'  sede  di  offerta   sanitaria
specialistica. 
  6.  In  particolare,  le  ASL  provvedono,   tenuto   conto   della
ripartizione per materia e competenza delle due aree di cui ai  commi
3, 4 e 5 e nel rispetto degli indirizzi  e  delle  direttive  dettate
dalla Giunta  ai  sensi  dell'art.  8  e  delle  funzioni  attribuite
all'Azienda  Ligure  sanitaria  della  Regione   Liguria   (A.Li.Sa.)
dall'art. 3 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17  (Istituzione
dell'Azienda Ligure sanitaria  della  Regione  Liguria  (A.Li.Sa.)  e
indirizzi per il riordino delle  disposizioni  regionali  in  materia
sanitaria e socio-sanitaria), a: 
    a) erogare direttamente: 
      1. prestazioni e servizi previsti  dai  livelli  essenziali  di
assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 
      2. assistenza distrettuale; 
      3. assistenza ospedaliera; 
      4. prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione  sanitaria
di cui all'art.  3-septies,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni; 
      5. servizi di emergenza sanitaria sul territorio; 
    b) applicare gli accordi e i contratti stipulati con  i  soggetti
accreditati pubblici e privati ai sensi del  decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modificazioni  e  integrazioni  e  della  legge
regionale n. 17/2016; 
    c)  collaborare  con  A.Li.Sa.  al   monitoraggio   dei   bisogni
territoriali e della corrispondenza  dell'offerta  agli  stessi,  dei
volumi delle prestazioni, nonche' degli accordi attuati; 
    d)  integrare  la  risposta  sanitaria  e   socio-sanitaria   con
l'offerta delle prestazioni e  dei  servizi  sociali  assicurati  dai
comuni; 
    e) garantire l'appropriatezza e  la  qualita'  delle  prestazioni
erogate; 
    f)  perseguire  economicita'  ed  efficienza   produttiva   anche
ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote  di
riparto del Fondo sanitario regionale attribuite. 
  7. Il consiglio regionale assemblea legislativa della  Liguria,  su
proposta della giunta regionale, puo'  costituire  nuove  ASL  ovvero
sopprimere o modificare le ASL esistenti.». 
  2. I commi 1 e 1-bis dell'art. 19 della legge regionale n.  41/2006
e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «1. Nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  all'art.  3-bis  del
decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, nonche' del decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  171
(Attuazione della delega di cui all'art. 11,  comma  1,  lettera  p),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria)
la Giunta regionale nomina  il  direttore  generale  tra  i  soggetti
iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 della stesso decreto
legislativo n. 171/2016 in possesso dei requisiti ivi  stabiliti.  La
durata dell'incarico di direttore generale non puo' essere  inferiore
a tre anni e superiore a cinque anni. 
  1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 171/2016, la Regione  avvia  la  procedura  di  nomina
rendendo noto, con apposito avviso pubblico sul  sito  istituzionale,
l'incarico  che  intende  attribuire  ai  fini  della  manifestazione
d'interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco  nazionale  di
cui al comma  1.  La  Giunta  regionale  definisce  le  modalita'  di
costituzione  della  Commissione  preposta   alla   valutazione   dei
candidati, nonche' le modalita' e i criteri di selezione  della  rosa
di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.». 
  3. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell'art. 19 della  legge
regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni,  sono
aggiunte le parole: «nonche' il direttore  socio-sanitario  ai  sensi
della presente legge». 
  4. La lettera h) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale  n.
41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata. 
  5. Dopo la  lettera  c)  del  comma  4  dell'art.  21  della  legge
regionale n. 41/2006 e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'
inserita la seguente: 
  «c-bis) il direttore socio-sanitario;». 
  6.  L'art.  22  della  legge  regionale  n.  41/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal  seguente:  «Art.  22
(Direttore   amministrativo,   direttore   sanitario   e    direttore
socio-sanitario). - 1. Nel rispetto delle disposizioni  di  cui  agli
articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992  e  successive
modificazioni e integrazioni,  nonche'  del  decreto  legislativo  n.
171/2016 il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il
direttore sanitario e il direttore socio-sanitario che lo  coadiuvano
nell'esercizio   delle   proprie   funzioni.    I    requisiti,    le
incompatibilita' e le inconferibilita' alla carica e le funzioni  del
direttore sanitario e del direttore amministrativo sono  disciplinati
dagli articoli 3 e  3-bis  del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   nonche'   dal   decreto
legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  (Disposizioni  in  materia  di
inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le  pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in  controllo  pubblico,  a
norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge  6  novembre  2012,  n.
190) e successive modificazioni e integrazioni e dall'art.  5,  comma
9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti  per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario) convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Ai fini della nomina a direttore socio-sanitario
occorre essere in possesso di diploma di laurea magistrale o  diploma
di laurea ai sensi del  previgente  ordinamento  e  aver  svolto  per
almeno cinque  anni  attivita'  di  direzione  in  ambito  sanitario,
socio-sanitario o socio-assistenziale. Al  direttore  socio-sanitario
si   applica   la   disciplina   delle   incompatibilita'   e   delle
inconferibilita' alla carica previste per i direttori  amministrativo
e sanitario. 
  2.   L'incarico   di   direttore   amministrativo,   sanitario    e
socio-sanitario  non  puo'  avere  durata  inferiore  a  tre  anni  e
superiore a cinque anni. 
  3. Il rapporto di lavoro e' esclusivo, regolato da un contratto  di
diritto privato. In  caso  di  nomina  di  lavoratori  dipendenti  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  3-bis   del   decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. 
  4.  Il  direttore  amministrativo,  il  direttore  sanitario  e  il
direttore socio-sanitario sono preposti, per la parte  di  rispettiva
competenza,  all'organizzazione  dei  servizi   e   delle   aree   di
riferimento, garantendo, in raccordo  con  la  direzione  generale  e
sulla base degli indirizzi  emessi  dalla  stessa,  il  conseguimento
degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale. 
  5. Il direttore amministrativo sovraintende agli aspetti economici,
finanziari e amministrativi aziendali. 
  6. Il direttore sanitario presiede agli aspetti igienici e sanitari
aziendali. 
  7. Il direttore sanitario e il direttore socio-sanitario presiedono
alla qualita' e all'appropriatezza delle  prestazioni  rese  ciascuno
nell'ambito  della  propria   area   di   competenza   e   concorrono
all'integrazione dei  percorsi  assistenziali  tra  l'ospedale  e  il
territorio. 
  8.  Il  direttore  sanitario,  il  direttore  amministrativo  e  il
direttore socio-sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi  dalla
nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. 
  9. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo  o
sanitario oppure socio-sanitario le rispettive funzioni  sono  svolte
da un  dirigente  di  struttura  complessa  designato  dal  direttore
generale. 
  10. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre  sei  mesi
si procede alla sostituzione.». 
  7.  L'art.  23  della  legge  regionale  n.  41/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Elenco degli  aventi  titolo  alla  nomina  di  direttore
amministrativo, sanitario  e  socio-sanitario).  -  1.  Il  direttore
generale   nomina   il   direttore   amministrativo,   sanitario    e
socio-sanitario attingendo agli elenchi regionali di idonei, anche di
altre regioni, appositamente costituiti  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo n. 171/2016. 
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  decreto  legislativo
n.  171/2016,  la  Giunta  regionale  definisce   le   modalita'   di
costituzione  della  Commissione  preposta   alla   valutazione   dei
candidati.». 
  8. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25 della  legge  regionale
n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole:
«direttore sanitario,» sono  inserite  le  seguenti:  «del  direttore
socio-sanitario,». 
  9.  L'art.  32  della  legge  regionale  n.  41/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 32 (Articolazione dell'ASL e relative funzioni). -  1.  L'ASL
si articola in distretti, presidi ospedalieri, area dipartimentale di
prevenzione e, inoltre, si organizza in Dipartimenti  secondo  quanto
previsto dal Capo V. 
  2. I distretti provvedono a: 
    a) valutare, nel rispetto delle competenze di A.Li.Sa.  ai  sensi
della  legge  regionale  n.  17/2016,  i  bisogni  e  le  domande  di
prestazioni e servizi della popolazione di riferimento; 
    b) assicurare l'accesso integrato ai servizi e  alle  prestazioni
sanitarie, sociosanitarie e sociali; 
    c) erogare prestazioni e servizi di  base  secondo  le  modalita'
definite  dalla  programmazione  aziendale  e  dal  programma   delle
attivita' territoriali di cui all'art. 36. 
  3.  I  presidi  ospedalieri,  comprendenti  una  o  piu'  strutture
ospedaliere, provvedono ad erogare prestazioni di  emergenza-urgenza,
di ricovero e specialistiche ambulatoriali integrate nella  rete  dei
servizi territoriali, in conformita' alla programmazione regionale. 
  4. L'area dipartimentale di prevenzione provvede in particolare a: 
    a) erogare prestazioni e servizi: 
      1. di profilassi e prevenzione; 
      2. di tutela della salute e della sicurezza degli  ambienti  di
vita e di lavoro; 
      3. di sanita' pubblica e di  tutela  igienico  sanitaria  degli
alimenti, di igiene veterinaria; 
    b)  svolgere  attivita'  epidemiologiche  e  di   supporto   alle
elaborazioni dei piani attuativi locali. 
  5. Le articolazioni territoriali ed organizzative di cui al comma 1
sono dotate di autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria,
soggette  a  rendicontazione  analitica  con  contabilita'   separata
all'interno del bilancio aziendale.». 
  10. Il comma 4 dell'art. 37 della  legge  regionale  n.  41/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «4. Al presidio  ospedaliero  puo'  essere  preposto  il  direttore
sanitario  dell'Azienda  socio-sanitaria,  purche'  in  possesso  dei
requisiti previsti dalla normativa  vigente  in  materia,  ovvero  un
dirigente medico responsabile di struttura complessa, in possesso dei
medesimi requisiti, a tal fine nominato dal direttore generale.». 
  11. Il comma 5 dell'art. 37 della  legge  regionale  n.  41/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il direttore sanitario o il dirigente medico di cui al comma  4
ha la responsabilita'  complessiva  della  gestione  del  presidio  e
svolge, altresi', funzioni di: 
    a) direttore sanitario del presidio in quanto responsabile  delle
funzioni igienico-organizzative; 
    b) controllo e valutazione dell'attivita'  sanitaria  svolta  nel
presidio   anche   in   termini   di   accessibilita',   qualita'   e
appropriatezza; 
    c) definizione di percorsi assistenziali integrati.». 
  12. Il comma 6 dell'art. 37 della  legge  regionale  n.  41/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «6. Nei presidi derivanti dall'accorpamento di  piu'  stabilimenti,
il direttore sanitario o il  dirigente  medico  di  cui  al  comma  4
coordina la rete ospedaliera. Tale  coordinamento,  per  i  dirigenti
medici che sono gia' dirigenti di struttura  complessa,  determina  a
tutti gli effetti l'equiparazione a  un  direttore  di  dipartimento,
fatto salvo quanto disposto dai  contratti  collettivi  nazionali  in
materia.». 
  13. Dopo l'art. 40 della legge regionale n.  41/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art.  40-bis  (Dipartimento  interaziendale).  -  1.  Al  fine  di
realizzare un coerente  governo  clinico  in  grado  di  favorire  il
coordinamento  tra  unita'  organizzative  appartenenti  ad   aziende
diverse  sono  costituiti  dipartimenti   interaziendali   ai   sensi
dell'art. 38, comma 2. 
  2. Il dipartimento interaziendale provvede, in particolare: 
    a) al governo clinico perseguendo, in  una  logica  di  rete,  il
coordinamento delle attivita' e il miglioramento della  qualita'  dei
servizi erogati; 
    b) al coordinamento organizzativo dei servizi e  delle  attivita'
al fine di gestire percorsi integrati di diagnosi e cura; 
    c) alla programmazione dell'attivita' di equipe; 
    d) alla costituzione di equipe itineranti; 
    e)  alla  valutazione  delle   performance   qualitative   e   di
efficienza; 
    f) alla  condivisione  di  linee  guida  e  protocolli  e  prassi
operative; 
    g) all'audit clinico ed infermieristico; 
    h) alla formazione professionale del personale. 
  3. Le funzioni del dipartimento interaziendale di cui  al  presente
articolo sono specificate nel regolamento di  dipartimento  approvato
dalla direzione delle aziende interessate nel rispetto della presente
legge e della legge regionale n. 17/2016. 
  4. Al dipartimento  sono  assegnati  obiettivi  annuali  e  risorse
idonee per raggiungere i risultati programmati. Per ciascun  anno  e'
pubblicato un rendiconto dei costi sostenuti e  dei  ricavi,  nonche'
delle  attivita'  svolte  e  del  livello  di  raggiungimento   degli
obiettivi programmati assegnati. 
  5. Il dipartimento interaziendale ha un direttore e un comitato  di
dipartimento  e  il  personale  afferente  opera  nell'ambito   delle
direttive del direttore del dipartimento. 
  6.  La  regione  con  un  proprio  atto  individua  i  dipartimenti
interaziendali da costituire.». 
  14. Il comma 3 dell'art. 41 e il comma 5 dell'art. 48  della  legge
regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni,  sono
abrogati. 
  15. Al comma 1 dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  41/2006  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «commi  2  e  3»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 2». 
  16. Nella legge regionale n. 41/2006 e successive  modificazioni  e
integrazioni e ove ogni qualvolta in una legge regionale compaiono le
parole:  «Azienda  sanitaria  locale»  si  deve  intendere:  «Azienda
socio-sanitaria Ligure».