(Pubblicata nel  Supplemento  n.  4  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2016) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 «Ordinamento
  dell'edilizia abitativa agevolata» 
  1. Dopo il numero 2) della lettera D) del comma 1 dell'art. 2 della
legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e'  aggiunto  il  seguente
numero: 
    «3) interventi di emergenza per la rimozione e lo smaltimento  di
amianto dagli edifici esistenti ad uso  abitativo  in  proprieta'  di
privati, esclusi gli edifici aziendali.». 
  2. Dopo  la  lettera  R)  del  comma  1  dell'art.  2  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
  «S)  La  promozione  e  la  realizzazione  di   modelli   abitativi
innovativi di co-housing e co-working, anche  in  collaborazione  con
soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. I relativi  criteri
sono stabiliti dalla giunta provinciale.». 
  3. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, e' soppresso. 
  4. Dopo il comma 1-bis dell'art.  30  della  legge  provinciale  17
dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente
comma: 
  «1-ter. Una situazione  di  emergenza  e'  anche  costituita  dalla
presenza di amianto negli edifici ad uso abitativo in  proprieta'  di
privati, esclusi  gli  edifici  aziendali.  Per  la  rimozione  e  lo
smaltimento dell'amianto e' concesso un contributo a  fondo  perduto.
La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i  criteri
e le modalita' di concessione del contributo.». 
  5. Dopo la  lettera  f)  del  comma  2  dell'art.  30  della  legge
provinciale 17 dicembre 1998,  n.  13,  e  successive  modifiche,  e'
aggiunta la seguente lettera: 
    «g)  alla  concessione  di  contributi  per  la  rimozione  e  lo
smaltimento dell'amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo  in
proprieta' di privati, esclusi gli edifici aziendali.». 
  6. Dopo il comma 1 dell'art. 88 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis. I richiedenti devono essere in possesso  dei  requisiti  di
cui  al  comma  1  al  momento  dell'acquisto   dell'area   o   della
costruzione.». 
  7. Alla fine del comma 1 dell'art. 90 della  legge  provinciale  17
dicembre  1998,  n.  13,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:   «Gli
assegnatari di abitazioni popolari in locazione  oppure  in  vendita,
costruite o acquistate dalle societa' o dagli enti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera l), devono essere in possesso dei requisiti generali
e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data  di  presentazione
della  domanda.  Qualora  l'acquisizione  dell'area  da  parte  delle
societa' o degli  enti  summenzionati  sia  intervenuta  prima  della
presentazione della  domanda,  gli  assegnatari  devono  possedere  i
requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data
di acquisizione dell'area.». 
  8. Dopo il comma 1 dell'art. 97 della legge provinciale 17 dicembre
1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: 
  «1.1. La giunta provinciale, per particolari  e  motivate  ragioni,
puo' apportare i necessari adeguamenti al VSE previsto  alla  lettera
d) del comma 1.». 
  9. Dopo l'art. 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 114-bis (Persone fiduciarie). - 1.  L'IPES  individua  fra  i
propri inquilini  delle  persone  fiduciarie  di  cui  avvalersi  per
ottimizzare  il  rapporto  con  l'inquilinato  e  per   la   migliore
salvaguardia, protezione e cura del suo patrimonio  immobiliare;  per
questo compito alle persone fiduciarie  e'  riconosciuto  un  congruo
compenso   da   stabilirsi   con   delibera    del    consiglio    di
amministrazione.». 
  10. Alla copertura degli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
quantificati in 500.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede con
la legge di stabilita'.