(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2016) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata» 1. Dopo il numero 2) della lettera D) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' aggiunto il seguente numero: «3) interventi di emergenza per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprieta' di privati, esclusi gli edifici aziendali.». 2. Dopo la lettera R) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera: «S) La promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi di co-housing e co-working, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. I relativi criteri sono stabiliti dalla giunta provinciale.». 3. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' soppresso. 4. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «1-ter. Una situazione di emergenza e' anche costituita dalla presenza di amianto negli edifici ad uso abitativo in proprieta' di privati, esclusi gli edifici aziendali. Per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto e' concesso un contributo a fondo perduto. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalita' di concessione del contributo.». 5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera: «g) alla concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprieta' di privati, esclusi gli edifici aziendali.». 6. Dopo il comma 1 dell'art. 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' inserito il seguente comma: «1-bis. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell'acquisto dell'area o della costruzione.». 7. Alla fine del comma 1 dell'art. 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' aggiunto il seguente periodo: «Gli assegnatari di abitazioni popolari in locazione oppure in vendita, costruite o acquistate dalle societa' o dagli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di presentazione della domanda. Qualora l'acquisizione dell'area da parte delle societa' o degli enti summenzionati sia intervenuta prima della presentazione della domanda, gli assegnatari devono possedere i requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di acquisizione dell'area.». 8. Dopo il comma 1 dell'art. 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «1.1. La giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, puo' apportare i necessari adeguamenti al VSE previsto alla lettera d) del comma 1.». 9. Dopo l'art. 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 114-bis (Persone fiduciarie). - 1. L'IPES individua fra i propri inquilini delle persone fiduciarie di cui avvalersi per ottimizzare il rapporto con l'inquilinato e per la migliore salvaguardia, protezione e cura del suo patrimonio immobiliare; per questo compito alle persone fiduciarie e' riconosciuto un congruo compenso da stabilirsi con delibera del consiglio di amministrazione.». 10. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede con la legge di stabilita'.