(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58  del
                          30 dicembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n.  2  (Istituzione  dei
tributi propri della Regione); 
  Vista la legge regionale 1°  settembre  1988,  n.  70  (Trattamento
economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali); 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia  di
polizia comunale e provinciale); 
  Vista la legge regionale 23 luglio  2012,  n.  40  (Disciplina  del
collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2013); 
  Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria
per l'anno 2014); 
  Vista la legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino.
Trasferimento della proprieta'. Disposizioni conseguenti); 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria
per l'anno 2015); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.
32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n.  70  (Disposizioni  in
materia di riordino delle funzioni  provinciali.  Approvazione  degli
elenchi  del  personale  delle  province  soggetto  a  trasferimento.
Modifiche alle leggi regionali nn. 22/2015, 39/2000 e 68/2011); 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di  difesa
del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e  degli
abitati costieri); 
  Vista la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  81  (Legge  di
stabilita' per l'anno 2016); 
  Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82  (Disposizioni  di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilita' per  l'anno
2016); 
  Vista la legge regionale 11  novembre  2016,  n.  77  (Disposizioni
urgenti in materia di concessioni del demanio idrico); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 16 dicembre 2016; 
  Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le  pari
opportunita', espresso nella seduta del 16 dicembre 2016; 
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  delle
autonomie sociali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' opportuno promuovere lo sviluppo competitivo di medio lungo
periodo  degli  impianti  produttivi   mediante   l'introduzione   di
un'agevolazione fiscale sull'addizionale regionale sul  gas  naturale
usato  come  combustibile  in   favore   dei   grandi   impianti   di
cogenerazione situati all'interno delle  aree  di  crisi  industriale
complessa; 
    2. E' necessario rimodulare i tempi di erogazione dei  contributi
con i  quali  la  Regione  Toscana  partecipa  finanziariamente  alla
realizzazione del sistema tangenziale di Lucca; 
    3. Tenuto conto dell'importanza della messa in sicurezza  sismica
degli edifici, e' necessario finanziare, per l'anno  2017,  la  parte
del fondo istituito dall'art. 28 della legge  regionale  n.  77/2013,
limitatamente agli interventi per la riqualificazione sismica; 
    4.  L'invaso  di  Bilancino  rappresenta  una  risorsa  regionale
strategica in quanto garantisce l'approvvigionamento  idrico-potabile
dell'area geografica di  Firenze,  Prato,  Pistoia  e  di  parte  del
Valdarno, la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno,  il
miglioramento della qualita' delle  acque  del  fiume  Arno  mediante
l'integrazione delle portate estive dello stesso; 
    5. E' necessario prevedere un concorso della Regione  alle  spese
di investimento dell'invaso,  per  garantire  il  corretto  grado  di
manutenzione delle strutture; 
    6. E' necessario rimodulare i tempi di erogazione dei  contributi
con i  quali  la  Regione  Toscana  partecipa  finanziariamente  alla
realizzazione della darsena  Europa  nel  porto  di  Livorno  e  agli
interventi in attuazione del piano regolatore portuale del  porto  di
Piombino, attraverso il concorso al pagamento delle  rate  dei  mutui
contratti dai soggetti competenti all'attuazione degli interventi; 
    7. E' necessario eliminare la previsione di una maggiorazione del
15 per cento per il rilascio della concessione in materia di  demanio
idrico di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n.  80/2015,
vista la difficolta' tecnica di individuare  lo  spazio  strettamente
necessario al posizionamento dell'opera di presa  e  conseguentemente
di applicare la maggiorazione suddetta. Tale previsione non  comporta
minori entrate in quanto la stima di entrata della legge regionale n.
80/2015 e' basata sul dato storico dell'applicazione  del  canone  da
parte delle province, su cui non era applicata la maggiorazione; 
    8. Nel corso del 2016 e' stato definito il modello di orto urbano
ed avviata la sperimentazione. Risulta necessario spostare una  parte
di risorse di investimento (pari ad euro 310.000) del 2016 al 2017; 
    9. E' opportuno rafforzare e supportare le capacita' di analisi e
di iniziativa della Conferenza delle  regioni  periferiche  marittime
d'Europa  (CRPM),  cui  la  Regione  Toscana  e'  associata,  con  un
contributo straordinario per l'anno  2017,  in  coerenza  con  quanto
previsto dallo statuto della CRPM; 
    10.  E'  opportuno  rafforzare  finanziariamente  la   previsione
dell'art.  21  della  legge  regionale  n.  82/2015,  in  materia  di
assistenza per gli obbligazionisti toscani  danneggiati  dalle  crisi
bancarie, in considerazione del positivo riscontro  ottenuto  e  alla
necessita' di dare soddisfazione a tutte le domande pervenute; 
    11.  A  seguito   dell'accordo   di   programma   inerente   alla
piantumazione della piana fiorentina, di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 18 aprile 2016, n. 319, si prevede la riassegnazione
delle risorse non impegnate nell'esercizio 2016; 
    12. E' necessario rimodulare le risorse previste per attivare  la
realizzazione,  nel  territorio  del  Comune  di  Sesto   Fiorentino,
all'interno   dell'area   del   Polo   scientifico   e    tecnologico
dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze,  di  un  nuovo  edificio
scolastico da adibire  a  sede  unica  del  liceo  scientifico  «A.M.
Enriques Agnoletti»; 
    13. E' opportuno, in considerazione dell'omogeneita' del contesto
territoriale in cui coesistono soggetti titolari di  concessioni  per
l'occupazione di demanio idrico con  soggetti  titolari  di  similari
concessioni di demanio marittimo, spesso situate a distanza di  poche
decine  di  metri,  un  intervento  normativo  volto   a   perseguire
l'obiettivo  di  un'armonizzazione  degli  impatti   finanziari   sui
soggetti concessionari di aree appartenenti al demanio idrico  con  i
soggetti occupanti aree  afferenti  al  demanio  marittimo,  mediante
l'omogeneizzazione dell'aliquota di imposta del 2017 e l'introduzione
della facolta' di rateizzare in forma straordinaria gli anni  2016  e
2017; 
    14. E' opportuno dirimere il contenzioso ancora in essere tra  la
Regione Toscana e i titolari di concessioni di demanio  marittimo  in
ambito portuale e di assicurare, a favore delle casse  regionali,  il
gettito delle somme  dovute  a  titolo  di  imposta  e  di  interessi
moratori, senza applicazione di sanzioni; 
    15. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino  Ufficiale  della
Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Commissioni provinciali e regionali  per  l'artigianato.  Abrogazione
                   dell'art. 3 della l.r. 70/1988 
 
  1. L'art.  3  della  legge  regionale  1°  settembre  1988,  n.  70
(Trattamento economico ai membri di  alcuni  comitati  e  commissioni
regionali), e' abrogato.