(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione; Visto l'art. 4 dello statuto; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Considerato quanto segue: 1. Al fine di garantire la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba con il territorio regionale, e' necessario che la Regione concorra finanziariamente al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione, nell'aeroporto di Marina di Campo, di collegamenti aerei regolari, continuativi ed adeguati al flusso di passeggeri; 2. E' opportuno che le risorse derivanti dalla collocazione sul mercato dei titoli di efficienza energetica (TEE) di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), ottenuti con l'attuazione del progetto generale di rinnovamento del parco rotabile regionale attraverso l'acquisto e la messa in esercizio commerciale di nuovi treni regionali di ultima generazione che garantiscono prestazioni energetiche efficienti, siano destinate all'attuazione di interventi per la mobilita' sostenibile; 3. Constatata l'efficacia delle azioni poste in essere per la salvaguardia della Laguna di Orbetello, in attuazione dell'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), negli anni 2013, 2014, 2015 e sino al dicembre 2016 (data di scadenza dell'accordo), e' opportuno proseguire tale esperienza e, conseguentemente, sostenere le azioni di salvaguardia anche per gli anni 2017 - 2019 previa stipula di un nuovo accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990; 4. L'invaso di Bilancino rappresenta una risorsa regionale strategica in quanto garantisce l'approvvigionamento idrico-potabile dell'area geografica di Firenze, Prato e Pistoia e di parte del Valdarno, la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno, il miglioramento della qualita' delle acque del fiume Arno, mediante l'integrazione delle portate estive dello stesso. E' necessario prevedere l'assunzione di un onere di natura straordinaria da erogare nell'arco del triennio e da destinare ad investimenti sulle infrastrutture e alle manutenzioni straordinarie del complesso per riportare l'invaso ad una condizione ottimale per la sua gestione; 5. Si ritiene opportuno finanziare l'osservatorio del paesaggio per le finalita' per le quali e' stato istituito e per dare diffusione alle attivita' legate al piano paesaggistico regionale, anche in rapporto all'osservatorio nazionale nel quale la Regione Toscana e' rappresentante per le regioni; 6. E' necessario finanziare gli interventi di somma urgenza e ripristino eseguiti dal Comune di Castagneto Carducci a seguito dell'evento calamitoso del 5 marzo 2015; 7. Il Consiglio regionale, con l'ordine del giorno 27 settembre 2016, n. 628, ha impegnato la Giunta regionale allo «stanziamento di un contributo di solidarieta' puntuale e biennale in favore del brigadiere Giuseppe Giangrande e del signor Gianmichele Gangale», residenti in Toscana, vittime di atti di criminalita' a seguito dei quali hanno riportato lesioni personali gravissime. E' necessario e opportuno intervenire a titolo di solidarieta' per sovvenire alle gravi esigenze materiali delle vittime, che hanno riportato anche la totale incapacita' lavorativa; 8. A seguito dei buoni risultati ottenuti e' opportuna la proroga, per un ulteriore triennio, dell'operativita' del fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie, costituito dalla Regione unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura; 9. Ritenuto di introdurre una norma volta a consentire, nell'ambito delle diverse politiche settoriali regionali, la concessione di finanziamenti finalizzati a sostenere l'attivita' di progettazione preliminare e definitiva di opere pubbliche di enti locali e altri soggetti pubblici, coerenti con le finalita' della programmazione regionale; 10. Ritenuto di stabilire che l'ammontare delle risorse da destinare annualmente al sostegno di cui al punto 9 debba essere definito annualmente con deliberazione della Giunta regionale; cio' al fine di evitare che il finanziamento della progettazione sia incompatibile con la complessiva capacita' di finanziamento degli investimenti espressa dal bilancio regionale, situazione questa che determinerebbe il rischio di disperdere risorse in progetti con scarsa probabilita' di tradursi in effettive opere; 11. La norma di cui sopra non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto e' destinata ad operare nell'ambito dei complessivi stanziamenti disponibili per gli investimenti e che opera nell'ambito delle procedure di concessione di contributi agli investimenti gia' previste dalle diverse politiche settoriali; 12. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti. 2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilita'», Programma 04 «Altre modalita' di trasporto», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017-2019 secondo la seguente articolazione per anno: a) euro 277.203,62 per l'anno 2017; b) euro 350.000,00 per l'anno 2018; c) euro 350.000,00 per l'anno 2019. 3. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n.20/2008) agli oneri per l'esercizio 2020, fino all'importo massimo di 72.796,38, si provvede con legge di bilancio.