(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58  del
                          30 dicembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, e l'art. 119, commi primo e
secondo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di garantire la  continuita'  territoriale  dell'Isola
d'Elba con il territorio regionale,  e'  necessario  che  la  Regione
concorra  finanziariamente  al  pagamento  degli  oneri  di  servizio
pubblico per l'effettuazione, nell'aeroporto di Marina di  Campo,  di
collegamenti aerei regolari, continuativi ed adeguati  al  flusso  di
passeggeri; 
    2. E' opportuno che le risorse derivanti dalla  collocazione  sul
mercato dei titoli di efficienza energetica (TEE) di cui alla legge 9
gennaio 1991, n. 10 (Norme  per  l'attuazione  del  Piano  energetico
nazionale in materia di  uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio
energetico  e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di  energia),
ottenuti con l'attuazione del progetto generale di  rinnovamento  del
parco  rotabile  regionale  attraverso  l'acquisto  e  la  messa   in
esercizio commerciale di nuovi treni regionali di ultima  generazione
che garantiscono prestazioni energetiche efficienti, siano  destinate
all'attuazione di interventi per la mobilita' sostenibile; 
    3. Constatata l'efficacia delle azioni poste  in  essere  per  la
salvaguardia della Laguna di Orbetello,  in  attuazione  dell'accordo
sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.  241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi), negli anni 2013, 2014,  2015
e sino al dicembre 2016 (data di scadenza dell'accordo), e' opportuno
proseguire tale esperienza e, conseguentemente, sostenere  le  azioni
di salvaguardia anche per gli anni 2017 - 2019 previa stipula  di  un
nuovo accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990; 
    4.  L'invaso  di  Bilancino  rappresenta  una  risorsa  regionale
strategica in quanto garantisce l'approvvigionamento  idrico-potabile
dell'area geografica di Firenze, Prato  e  Pistoia  e  di  parte  del
Valdarno, la riduzione del rischio di esondazione del fiume Arno,  il
miglioramento della qualita' delle acque  del  fiume  Arno,  mediante
l'integrazione delle  portate  estive  dello  stesso.  E'  necessario
prevedere l'assunzione di un onere di natura straordinaria da erogare
nell'arco  del  triennio  e  da  destinare  ad   investimenti   sulle
infrastrutture e alle manutenzioni straordinarie  del  complesso  per
riportare l'invaso ad una condizione ottimale per la sua gestione; 
    5. Si ritiene opportuno finanziare l'osservatorio  del  paesaggio
per le  finalita'  per  le  quali  e'  stato  istituito  e  per  dare
diffusione alle attivita' legate al  piano  paesaggistico  regionale,
anche in rapporto all'osservatorio nazionale  nel  quale  la  Regione
Toscana e' rappresentante per le regioni; 
    6. E' necessario finanziare gli interventi  di  somma  urgenza  e
ripristino eseguiti dal  Comune  di  Castagneto  Carducci  a  seguito
dell'evento calamitoso del 5 marzo 2015; 
    7. Il Consiglio regionale, con l'ordine del giorno  27  settembre
2016, n. 628, ha impegnato la Giunta regionale allo «stanziamento  di
un contributo di solidarieta'  puntuale  e  biennale  in  favore  del
brigadiere Giuseppe Giangrande e  del  signor  Gianmichele  Gangale»,
residenti in Toscana, vittime di atti di criminalita' a  seguito  dei
quali hanno riportato lesioni personali gravissime. E'  necessario  e
opportuno intervenire a titolo di  solidarieta'  per  sovvenire  alle
gravi esigenze materiali delle vittime, che hanno riportato anche  la
totale incapacita' lavorativa; 
    8. A  seguito  dei  buoni  risultati  ottenuti  e'  opportuna  la
proroga, per un ulteriore triennio, dell'operativita' del  fondo  per
la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi
alle famiglie, costituito dalla Regione  unitamente  alla  Fondazione
toscana per la lotta all'usura; 
    9.  Ritenuto  di  introdurre  una  norma  volta   a   consentire,
nell'ambito  delle  diverse  politiche   settoriali   regionali,   la
concessione di finanziamenti finalizzati a sostenere  l'attivita'  di
progettazione preliminare e definitiva di  opere  pubbliche  di  enti
locali e altri soggetti pubblici, coerenti  con  le  finalita'  della
programmazione regionale; 
    10. Ritenuto  di  stabilire  che  l'ammontare  delle  risorse  da
destinare annualmente al sostegno di cui  al  punto  9  debba  essere
definito annualmente con deliberazione della Giunta  regionale;  cio'
al fine di evitare  che  il  finanziamento  della  progettazione  sia
incompatibile con la complessiva  capacita'  di  finanziamento  degli
investimenti espressa dal bilancio regionale, situazione  questa  che
determinerebbe il rischio  di  disperdere  risorse  in  progetti  con
scarsa probabilita' di tradursi in effettive opere; 
    11. La norma di cui sopra non comporta maggiori  oneri  a  carico
del bilancio regionale in quanto e' destinata ad operare  nell'ambito
dei complessivi stanziamenti disponibili per gli investimenti  e  che
opera nell'ambito delle procedure di concessione di  contributi  agli
investimenti gia' previste dalle diverse politiche settoriali; 
    12. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni per la continuita' territoriale 
                          dell'Isola d'Elba 
 
  1.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  erogare  contributi
straordinari all'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)  fino
all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore
triennio rispetto al periodo considerato  nell'art.  43  della  legge
regionale 27 dicembre 2012,  n.  77  (Legge  finanziaria  per  l'anno
2013), a seguito della sottoscrizione di specifico accordo,  al  fine
di concorrere al pagamento  degli  oneri  di  servizio  pubblico  per
l'effettuazione  di  collegamenti  aerei  volti  ad   assicurare   la
continuita' territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto
di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti. 
  2. All'onere di spesa di cui al  comma  1  si  fa  fronte  con  gli
stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla  mobilita'»,
Programma  04  «Altre  modalita'  di  trasporto»,  Titolo  1   «Spese
correnti» del bilancio di previsione 2017-2019  secondo  la  seguente
articolazione per anno: 
    a) euro 277.203,62 per l'anno 2017; 
    b) euro 350.000,00 per l'anno 2018; 
    c) euro 350.000,00 per l'anno 2019. 
  3. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7  gennaio
2015, n. 1 (Disposizioni in materia  di  programmazione  economica  e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche  alla
legge regionale n.20/2008) agli  oneri  per  l'esercizio  2020,  fino
all'importo massimo di 72.796,38, si provvede con legge di bilancio.