(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere m, v, z, e l'art. 69 dello statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'); Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016; Considerato quanto segue: 1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, e' necessario definire nel dettaglio le procedure di approvazione dell'atto di ricognizione riconducendole alla fattispecie delle varianti semplificate e, di conseguenza, integrarne i contenuti; 2. Per esigenze di parita' di trattamento, e' necessario assicurare a tutti i membri della commissione regionale per la valutazione della compatibilita' paesaggistica delle attivita' estrattive, il gettone di presenza ed il rimborso delle spese di missione, qualora esterni all'amministrazione regionale; 3. La legge regionale n. 24/2009, che ha carattere di straordinarieta' ed e' ormai da tempo in vigore, ha gia' prodotto i suoi effetti, ed e' necessario avviare il suo progressivo esaurimento, favorendo il conseguimento delle finalita' di incentivo al recupero del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito dell'ordinaria pianificazione urbanistico-edilizia dei comuni; 4. Al fine di favorire un graduale esaurimento della legge regionale n. 24/2009, e' opportuno stabilire la proroga al 31 dicembre 2018, non ulteriormente reiterabile, delle misure previste nella legge regionale n. 24/2009, stabilendo al contempo che, qualora i comuni definiscano ampliamenti volumetrici a titolo di premialita' nell'ambito della disciplina per il recupero del patrimonio edilizio esistente dei propri strumenti urbanistici, tali comuni possono escludere, dandone espressamente atto, l'applicazione della legge regionale n. 24/2009 nel proprio territorio; 5. E' necessario realizzare il programma di opere ed interventi oggetto dell'accordo approvato con la deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2014, n. 510 (Attivita' propedeutiche alla formazione del progetto di territorio - Sistema fluviale dell'Arno) e stipulato con le Province di Arezzo, Firenze e Pisa in data 10 ottobre 2014; 6. L'attuazione del programma per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di cui al punto 6, e' stata avviata solo dalla Provincia di Pisa, mentre con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Citta' metropolitana di Firenze non e' stata data attuazione, anche in ragione del riordino istituzionale a cui ha dato luogo la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014») e del relativo trasferimento del personale ad altri enti territoriali; 7. Con riferimento alle Provincia di Arezzo e alla Citta' metropolitana di Firenze, la Regione mantiene l'interesse all'attuazione del programma medesimo, di cui all'accordo stipulato in data 10 ottobre 2014; 8. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo stipulato in data 10 ottobre 2014, con riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Citta' metropolitana di Firenze, e' necessario prevedere il subentro dei comuni territorialmente interessati alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, qualora tali comuni intendano rispettare gli stessi obblighi inizialmente previsti per le rispettive province che hanno sottoscritto, provvedendo alla sottoscrizione di un nuovo accordo avente ad oggetto gli stessi interventi; 9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Interventi di rigenerazione urbana. Modifiche all'art. 125 della legge regionale n. 65/2014 1. Il comma 2 dell'art. 125 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), e' sostituito dal seguente: «2. I comuni, ancorche' dotati solo di piano strutturale approvato, in coerenza con i suoi contenuti, possono provvedere all'individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto da approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente strumento di pianificazione urbanistica cui all'art. 32 e nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica.». 2. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 3 dell'art. 125 della legge regionale n. 65/2014 sono inseriti i seguenti: «3-bis) un quadro complessivo delle opere pubbliche che l'amministrazione comunale intende realizzare; 3-ter) le aree oggetto della perequazione urbanistica o della compensazione urbanistica di cui agli articoli 100 e 101; 3-quater) le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione del piano di intervento di cui all'art. 126.». 3. Dopo il comma 4 dell'art. 125 della legge regionale n. 65/2014 e' aggiunto il seguente: «4-bis. L'approvazione dell'atto di ricognizione di cui al comma 2, costituisce, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio.».