(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58  del
                          30 dicembre 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1,  lettere  m,  v,  z,  e  l'art.  69  dello
statuto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di espropriazione per pubblica utilita'); 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137); 
  Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30  (Disposizioni  in
materia di espropriazione per pubblica utilita'); 
  Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n.  24  (Misure  urgenti  e
straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
Governo del territorio); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 16 dicembre 2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di  favorire  la  realizzazione  degli  interventi  di
rigenerazione  urbana,  e'  necessario  definire  nel  dettaglio   le
procedure di approvazione dell'atto  di  ricognizione  riconducendole
alla fattispecie  delle  varianti  semplificate  e,  di  conseguenza,
integrarne i contenuti; 
    2.  Per  esigenze  di  parita'  di  trattamento,  e'   necessario
assicurare a tutti  i  membri  della  commissione  regionale  per  la
valutazione  della  compatibilita'  paesaggistica   delle   attivita'
estrattive, il gettone di presenza ed  il  rimborso  delle  spese  di
missione, qualora esterni all'amministrazione regionale; 
    3.  La  legge  regionale  n.  24/2009,  che   ha   carattere   di
straordinarieta' ed e' ormai da tempo in vigore, ha gia'  prodotto  i
suoi  effetti,  ed  e'  necessario   avviare   il   suo   progressivo
esaurimento, favorendo il conseguimento delle finalita' di  incentivo
al  recupero   del   patrimonio   edilizio   esistente,   nell'ambito
dell'ordinaria pianificazione urbanistico-edilizia dei comuni; 
    4. Al fine  di  favorire  un  graduale  esaurimento  della  legge
regionale n.  24/2009,  e'  opportuno  stabilire  la  proroga  al  31
dicembre 2018, non ulteriormente reiterabile, delle  misure  previste
nella legge regionale n. 24/2009, stabilendo al contempo che, qualora
i comuni definiscano ampliamenti volumetrici a titolo di  premialita'
nell'ambito della disciplina per il recupero del patrimonio  edilizio
esistente dei  propri  strumenti  urbanistici,  tali  comuni  possono
escludere, dandone espressamente  atto,  l'applicazione  della  legge
regionale n. 24/2009 nel proprio territorio; 
    5. E' necessario realizzare il programma di opere  ed  interventi
oggetto dell'accordo approvato  con  la  deliberazione  della  Giunta
regionale 16  giugno  2014,  n.  510  (Attivita'  propedeutiche  alla
formazione del progetto di territorio - Sistema fluviale dell'Arno) e
stipulato con le Province di  Arezzo,  Firenze  e  Pisa  in  data  10
ottobre 2014; 
    6.  L'attuazione  del  programma  per  la   realizzazione   degli
interventi previsti nell'accordo di cui al punto 6, e' stata  avviata
solo dalla Provincia di Pisa, mentre con riferimento  alla  Provincia
di Arezzo e alla Citta' metropolitana di Firenze non  e'  stata  data
attuazione, anche in ragione del riordino istituzionale a cui ha dato
luogo la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni
provinciali  e  attuazione  della  legge  7  aprile   2014,   n.   56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.
32/2002,  67/2003,  41/2005,  68/2011,  65/2014»)  e   del   relativo
trasferimento del personale ad altri enti territoriali; 
    7. Con  riferimento  alle  Provincia  di  Arezzo  e  alla  Citta'
metropolitana   di   Firenze,   la   Regione   mantiene   l'interesse
all'attuazione del programma medesimo, di cui  all'accordo  stipulato
in data 10 ottobre 2014; 
    8. Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi
previsti  nell'accordo  stipulato  in  data  10  ottobre  2014,   con
riferimento alla Provincia di Arezzo e alla Citta'  metropolitana  di
Firenze,   e'   necessario   prevedere   il   subentro   dei   comuni
territorialmente  interessati  alla  realizzazione  degli  interventi
oggetto dell'accordo, qualora tali comuni  intendano  rispettare  gli
stessi obblighi inizialmente previsti per le rispettive province  che
hanno sottoscritto,  provvedendo  alla  sottoscrizione  di  un  nuovo
accordo avente ad oggetto gli stessi interventi; 
    9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interventi di rigenerazione  urbana.  Modifiche  all'art.  125  della
                     legge regionale n. 65/2014 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 125 della legge regionale 10 novembre 2014,
n. 65 (Norme per  il  Governo  del  territorio),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. I comuni, ancorche' dotati solo di piano strutturale approvato,
in   coerenza   con   i   suoi    contenuti,    possono    provvedere
all'individuazione delle aree e degli edifici  di  cui  al  comma  1,
tramite  una  ricognizione  da  effettuare  con  apposito   atto   da
approvarsi con il procedimento della variante semplificata al vigente
strumento  di  pianificazione  urbanistica  cui  all'art.  32  e  nel
rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
urbanistica.». 
  2. Dopo il numero 3) della lettera b) del  comma  3  dell'art.  125
della legge regionale n. 65/2014 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis)  un  quadro   complessivo   delle   opere   pubbliche   che
l'amministrazione comunale intende realizzare; 
  3-ter) le aree  oggetto  della  perequazione  urbanistica  o  della
compensazione urbanistica di cui agli articoli 100 e 101; 
  3-quater) le misure di salvaguardia relative agli ambiti oggetto di
rigenerazione urbana da rispettare fino alla approvazione  del  piano
di intervento di cui all'art. 126.». 
  3. Dopo il comma 4 dell'art. 125 della legge regionale  n.  65/2014
e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. L'approvazione dell'atto di ricognizione di cui al comma 2,
costituisce, ove occorra, vincolo preordinato all'esproprio.».