(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  1  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 15 dicembre 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2014, 
                  n. 10 e successive modificazioni 
 
  1. Alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a) nel titolo dopo le parole  «Disposizioni  in  materia  di»  sono
inserite le parole: «diritto di accesso civico,»; 
  b) all'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1.1 nell'alinea le parole  «In  adeguamento  agli  obblighi  di
pubblicita'» sono  sostituite  dalle  parole:  «In  adeguamento  alla
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita'», le parole «della presente legge» sono sostituite  dalle
parole: «del decreto legislativo 25 maggio 2016, n.  97»,  le  parole
«dell'art. 24» sono sostituite dalle  parole:  «dell'art.  15»  e  le
parole «degli articoli da 34» sono sostituite  dalle  parole:  «degli
articoli da 35»; 
      1.2 prima della lettera a) e' inserita la seguente: 
        «0a) allo scopo di favorire forme diffuse  di  controllo  sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito
pubblico, nel rispetto  del  razionale  ed  efficiente  funzionamento
dell'azione amministrativa, l'accesso civico  disciplinato  dall'art.
5,  comma  2  del  decreto  ha  ad  oggetto  i   documenti   detenuti
dall'amministrazione,  ulteriori  rispetto  a   quelli   oggetto   di
pubblicazione; 
      1.3 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
        «a) l'art. 9-bis del decreto si  applica  limitatamente  alle
banche dati di cui all'allegato B del decreto medesimo per  le  quali
sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo
di trasmissione dei dati stessi;»; 
      1.4 nella lettera b) le parole «dal comma 8, lettere c)  e  d)»
sono sostituite dalle parole: «dal comma 8, lettere a)  e  c)»  e  il
secondo periodo e' soppresso; 
  1.5 nella lettera c)  sono  aggiunti  infine  i  seguenti  periodi:
«Trovano  applicazione  le  disposizioni  dell'art.  14  del  decreto
relative  ai  titolari  di  incarichi  dirigenziali  e  di  posizioni
organizzative. Per la Regione e le Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, per posizioni organizzative  si  intendono
gli incarichi di direzione d'ufficio;»; 
  1.6 nella lettera d) il primo periodo e' soppresso; 
  1.7 la lettera h) e' abrogata; 
  1.8 nella lettera l) le parole «il decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, tenuto conto della normativa  provinciale  in  materia»
sono sostituite dalle parole: «l'art. 29 del decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50,  fatto  salvo  quanto  disposto  dalla  normativa
provinciale in materia»; 
  1.9 la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
        «m)  il  Responsabile  per   la   trasparenza   e'   nominato
dall'organo esecutivo ed e' individuato, di  norma,  in  armonia  con
quanto disposto dal primo  periodo  del  comma  1  dell'art.  43  del
decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;»; 
      c) all'art. 1 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Alle aziende  e  alle  societa'  in  controllo  della  Regione,
nonche' a quelle in controllo degli enti a ordinamento  regionale  si
applicano, in  quanto  compatibili  le  disposizioni  della  presente
legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le  medesime  devono
fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per societa'  in
controllo pubblico si intendono le societa' come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge  7  agosto
2015, n. 124. Sono escluse dall'applicazione della presente legge  le
societa' quotate come definite dallo stesso decreto  legislativo.  Le
disposizioni della presente legge trovano  inoltre  applicazione,  in
quanto compatibili, nei confronti delle associazioni,  fondazioni  ed
enti  di  diritto  privato  comunque  denominati,  anche   privi   di
personalita' giuridica, degli enti pubblici a ordinamento  regionale,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui  attivita'  sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in  cui
la   totalita'   dei   titolari   o   dei   componenti    dell'organo
d'amministrazione o di indirizzo sia designata  da  enti  pubblici  a
ordinamento regionale.»; 
      d) all'art. 1, comma 3, le parole «dell'art. 4» sono sostituite
dalle parole: «dell'art. 7-bis».