(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 15 dicembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel titolo dopo le parole «Disposizioni in materia di» sono inserite le parole: «diritto di accesso civico,»; b) all'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1.1 nell'alinea le parole «In adeguamento agli obblighi di pubblicita'» sono sostituite dalle parole: «In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita'», le parole «della presente legge» sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97», le parole «dell'art. 24» sono sostituite dalle parole: «dell'art. 15» e le parole «degli articoli da 34» sono sostituite dalle parole: «degli articoli da 35»; 1.2 prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione; 1.3 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'art. 9-bis del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;»; 1.4 nella lettera b) le parole «dal comma 8, lettere c) e d)» sono sostituite dalle parole: «dal comma 8, lettere a) e c)» e il secondo periodo e' soppresso; 1.5 nella lettera c) sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio;»; 1.6 nella lettera d) il primo periodo e' soppresso; 1.7 la lettera h) e' abrogata; 1.8 nella lettera l) le parole «il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia» sono sostituite dalle parole: «l'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia»; 1.9 la lettera m) e' sostituita dalla seguente: «m) il Responsabile per la trasparenza e' nominato dall'organo esecutivo ed e' individuato, di norma, in armonia con quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'art. 43 del decreto, nel responsabile per la prevenzione della corruzione;»; c) all'art. 1 il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle aziende e alle societa' in controllo della Regione, nonche' a quelle in controllo degli enti a ordinamento regionale si applicano, in quanto compatibili le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia. Per societa' in controllo pubblico si intendono le societa' come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le societa' quotate come definite dallo stesso decreto legislativo. Le disposizioni della presente legge trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, degli enti pubblici a ordinamento regionale, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dai suddetti enti pubblici e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da enti pubblici a ordinamento regionale.»; d) all'art. 1, comma 3, le parole «dell'art. 4» sono sostituite dalle parole: «dell'art. 7-bis».