(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -  Parte
                   I - n. 58 del 31 dicembre 2016) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Autorizzazione all'esercizio provvisorio 
        del bilancio della Regione. Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Governo della Regione e' autorizzato, ai sensi  dell'articolo
43 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive
modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto  8
dell'allegato 4/2 al medesimo decreto  legislativo  n.  118/2011,  ad
esercitare provvisoria mente, fino a quando non sara'  approvato  con
legge regio nale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo  schema
di bilancio annuale della Regione per l'esercizio  finanziario  2017,
secondo gli stati di previsione dell'entrata  e  della  spesa  ed  il
relativo disegno di legge approvato con delibe razione  della  Giunta
regionale n. 423 del 17 dicembri 2016  nonche'  secondo  le  note  di
variazioni di cui alla presente legge  e  alla  delibera  legislativa
«Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione
del personale precario». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale  gennaio  2015,
n. 3 le parole «Per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono  sostituite
dalle parole «A decorrere dall'anno 2015». 
  3. Le misure per il conseguimento di risparmi di spesi previste dai
commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n.
13 sono confermate  per  il  trienne  2017-2019,  ferme  restando  le
disposizioni previste da restanti commi del medesimo articolo. 
  4.  Al  fine  di  garantire  la  rilevazione  unitaria  dei   fatti
gestionali  sia   sotto   il   profilo   economico-patrimoniale,   in
applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo n. 118/2011 e successive modifiche  ed  integrazioni,  il
Ragioniere generale e' autorizzato ad  effettuare  le  variazioni  di
bilancio  occorrenti  per  iscrivere  su  differenti   capitoli   gli
stanziamenti prefissati con legge per adeguarli al  piano  dei  conti
integrato, ferma  restando  l'entrata  e  la  spesa  complessivamente
autorizzata rispettivamente per  Titoli  e  Tipologie  e  Missioni  e
Programmi.