(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 58 del 31 dicembre 2016) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sistema di Certificazione regionale 1. La Regione siciliana, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e' 'ente pubblico titolare' della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilita' sul mercato del lavoro. 2. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle conseguenti norme secondarie di attuazione, e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed interazioni, con decreto del Presidente della Regione, emanato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sono definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le inee guida per la sua implementazione. 3. Il Sistema di cui alle disposizioni precedenti disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, di titolarita' regionale, in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al richiamato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione. Il Sistema di certificazione regionale assume, come riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8. 4. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale individua gli enti titolati e definisce la procedura per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale. 5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e lavoro, definisce le modalita' di attuazione e individua gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale tra i quali saranno inclusi Centri per l'Impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni. 6. Gli enti titolati all'erogazione del servizio si avvarranno, se necessario, delle competenze tecniche e delle strutture logistiche dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente cosi' come descritti nelle intese istituzionali tra Governo, Regioni ed Enti Locali in materia.