(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -  Parte
                   I - n. 58 del 31 dicembre 2016) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Sistema di Certificazione regionale 
 
  1. La Regione  siciliana,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  16
gennaio  2013,   n.   13,   e'   'ente   pubblico   titolare'   della
regolamentazione  dei  servizi  di  individuazione,   validazione   e
certificazione  delle  competenze.  Tali   servizi,   nella   cornice
dell'apprendimento permanente,  sono  finalizzati  a  valorizzare  il
patrimonio  degli  apprendimenti  comunque  acquisiti  dai  cittadini
favorendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilita'  sul
mercato del lavoro. 
  2. In attuazione di quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  16
gennaio  2013,  n.  13  e  dalle  conseguenti  norme  secondarie   di
attuazione, e nell'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  di  cui
all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n.  10
e successive modifiche ed interazioni,  con  decreto  del  Presidente
della Regione, emanato su proposta dell'Assessore  regionale  per  la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale
per l'istruzione e la  formazione  professionale,  sono  definite  le
caratteristiche del Sistema di Certificazione  regionale  e  le  inee
guida per la sua implementazione. 
  3. Il Sistema di cui  alle  disposizioni  precedenti  disciplina  i
servizi  di  individuazione,  validazione  e   certificazione   delle
competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, di
titolarita' regionale,  in  coerenza  con  i  livelli  essenziali  di
prestazioni e standard minimi di servizio (processo,  attestazione  e
sistema) di cui al richiamato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.
13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione. Il  Sistema  di
certificazione    regionale    assume,    come    riferimento     per
l'individuazione,  validazione  e  certificazione  delle   competenze
acquisite in contesti formali, non formali e informali, il Repertorio
regionale delle qualificazioni adottato in applicazione dell'articolo
30 della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8. 
  4. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1,  l'Assessore
regionale per l'istruzione e la  formazione  professionale  individua
gli enti titolati e definisce  la  procedura  per  la  certificazione
delle competenze acquisite in ambito formale. 
  5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1,  l'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e  lavoro,  definisce
le  modalita'  di  attuazione   e   individua   gli   enti   titolati
all'erogazione  del  servizio  di   individuazione,   validazione   e
certificazione delle competenze acquisite in  ambito  non  formale  e
informale tra i quali saranno inclusi Centri per l'Impiego  regionali
che  rispondano  alle  caratteristiche   previste   dalla   normativa
nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni. 
  6. Gli enti titolati all'erogazione del servizio si avvarranno,  se
necessario, delle competenze tecniche e  delle  strutture  logistiche
dei soggetti della rete per  l'apprendimento  permanente  cosi'  come
descritti nelle intese istituzionali tra  Governo,  Regioni  ed  Enti
Locali in materia.