(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 55 al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 dicembre 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  con  la  presente
legge, disciplina, anche in relazione alla competenza di cui all'art.
4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31  gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia)  e
delle relative norme di attuazione,  in  particolare  l'art.  15  del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di  attuazione  dello
statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in  materia  di
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e  nel
rispetto dei principi fissati dall'art. 127 della legge  regionale  9
novembre  1998,  n.  13  (Disposizioni  in   materia   di   ambiente,
territorio, attivita' economiche e produttive, sanita'  e  assistenza
sociale,  istruzione  e   cultura,   pubblico   impiego,   patrimonio
immobiliare pubblico, societa' finanziarie  regionali,  interventi  a
supporto  dell'Iniziativa  centro  europea,  trattamento   dei   dati
personali e ricostruzione delle zone  terremotate),  e  dall'art.  5,
comma 1, della legge regionale n. 17/2007 e dall'art. 76 della  legge
regionale n. 18/1996  un  sistema  integrato  di  interventi  per  la
gestione di attivita' riguardanti  le  amministrazioni  del  Comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale,  di  seguito  Comparto
unico, istituito dal medesimo  art.  127  della  legge  regionale  n.
13/1998, in attuazione della legge costituzionale 23 settembre  1993,
n. 2 e dell'art. 1 della legge  regionale  12  febbraio  1998,  n.  3
(Legge finanziaria 1998). 
  2.   Nell'ottica   di   una   razionalizzazione   degli    apparati
amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza
degli apparati medesimi,  nonche'  al  fine  di  definire  discipline
omogenee in ordine allo stato giuridico,  il  sistema  integrato  del
Comparto unico persegue le seguenti finalita': 
    a) piena realizzazione delle finalita'  per  le  quali  e'  stato
costituito il Comparto unico; 
  b) razionalizzazione della gestione e contenimento della spesa  del
personale delle amministrazioni del Comparto unico; 
  c)  uniformita'  e  omogeneita'  nell'applicazione  degli  istituti
normativi regionali e nazionali e contrattuali regionali ai  rapporti
di lavoro del personale del Comparto unico; 
  d)  uniformita'  e  omogeneita'  dei  livelli  di  formazione   del
personale del Comparto unico, a tutela della costante qualificazione,
occupabilita' e produttivita' del personale stesso,  nonche'  per  le
ulteriori  esigenze  correlate  alla  formazione  nell'ambito   delle
procedure di reclutamento del personale del  Comparto  unico  e  alle
attivita' di studi, ricerche e innovazioni  collegate  alla  pubblica
amministrazione in ambito regionale; 
  e)  adeguatezza  e  uniformita'  nella  gestione  dei  procedimenti
disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del  Comparto
unico; 
  f) razionalizzazione e semplificazione nella gestione dei  rapporti
con gli altri  enti  e  istituzioni  in  relazione  a  comunicazioni,
monitoraggi,   rilevazioni   richieste   a   diverso   titolo    alle
amministrazioni del Comparto unico; 
  g) razionalizzazione e semplificazione al  fine  di  conseguire  un
miglioramento ed  efficientamento  dei  servizi  al  cittadino  e  un
contenimento della spesa pubblica in ogni ambito di  attivita'  delle
amministrazioni del Comparto unico.