(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1  del  9  gennaio  2017  al
  Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
  n. 1 del 4 gennaio 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione  e   altre   norme
                     intersettoriali e contabili 
 
  1. La tabella di cui all'allegato A aggiunto alla  legge  regionale
15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni  e  conferimento
di funzioni in materia di demanio idrico regionale),  (riferito  agli
articoli 4, comma 2, 4-bis, comma 3, e 4-ter, comma 5), e' sostituita
dalla seguente: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2.  All'allegato  A,  aggiunto  alla  legge  regionale  n.  17/2009
(riferito agli articoli 4, comma 2, 4-bis, comma 3,  e  4-ter,  comma
5), dopo le parole «nella Gazzetta Ufficiale  n.  97  del  16  aprile
1968.» sono aggiunte le seguenti: «Il corrispettivo  di  vendita  del
bene sdemanializzato viene calcolato secondo il seguente criterio: 
    a) superficie fino a 250 metri quadrati:  prezzo  intero  di  cui
alle Tariffe unitarie; 
    b) ulteriore superficie superiore  a  250  e  fino  a  500  metri
quadrati: riduzione del 20 per cento; 
    c) ulteriore superficie superiore a 500  e  fino  a  1.000  metri
quadrati: riduzione del 40 per cento; 
    d)  ulteriore  superficie  superiore  a  1.000  metri   quadrati:
riduzione del 60 per cento.». 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge  regionale  13  novembre
2006, n. 22 (Norme in materia  di  demanio  marittimo  con  finalita'
turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale  n.  16/2002  in
materia di difesa del suolo e di  demanio  idrico),  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. I  proventi  e  le  spese  derivanti  dall'esercizio  delle
funzioni di cui  al  comma  1  spettano  integralmente  al  Comune  a
decorrere dall'1° gennaio 2017.». 
  4. Alla legge regionale  22  dicembre  1971,  n.  57  (Disposizioni
speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) dopo il comma 5-bis 1. dell'art. 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse
nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento  dell'Unione  europea  a  titolo  di  aiuti  di  de
minimis.»; 
    b) dopo il comma 5 dell'art. 9-bis e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo  sono  concesse
nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento  dell'Unione  europea  a  titolo  di  aiuti  di  de
minimis.»; 
    c) dopo il comma 5-bis dell'art. 9-ter e' aggiunto il seguente: 
  «5-ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo  sono  concesse
nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento  dell'Unione  europea  a  titolo  di  aiuti  di  de
minimis.». 
  5. In via di interpretazione autentica  i  poteri  che  l'art.  28,
comma 2-quater, della legge regionale 18 luglio 2014, n.  13  (Misure
di   semplificazione   dell'ordinamento    regionale    in    materia
urbanistico-edilizia,  lavori   pubblici,   edilizia   scolastica   e
residenziale  pubblica,  mobilita',  telecomunicazioni  e  interventi
contributivi), e l'art. 16, commi 11, 14 e 16, della legge  regionale
17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del  Friuli
Venezia  Giulia,  nonche'  modifiche  a  disposizioni   delle   leggi
regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n.  26/2014  concernenti  gli  enti
locali), attribuiscono all'Assessore competente in materia di finanze
si  intendono  riferiti,  a  decorrere  dall'1°  gennaio   2016,   al
Ragioniere generale della Regione. 
  6. Con proprio atto il Ragioniere generale: 
    a)  modifica  la  prenotazione  delle  risorse  conseguenti  alla
costituzione del Fondo pluriennale vincolato o alla sua variazione; 
    b)   revoca   la   prenotazione   delle   risorse   relative   ad
autorizzazioni di spesa di cui all'art.  11,  comma  1,  lettera  c),
della legge regionale 8 agosto 2007,  n.  21  (Norme  in  materia  di
programmazione finanziaria e  di  contabilita'  regionale),  che  non
possono piu' costituire oggetto di atti di impegno. 
  7. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 29  ottobre  2002,
n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi  di
bonifica, nonche'  modifiche  alle  leggi  regionali  n.  9/1999,  in
materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque,  n.
7/2000, in materia di restituzione degli incentivi,  n.  28/2001,  in
materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e  n.  n.
16/2002, in materia  di  gestione  del  demanio  idrico),  le  parole
«Direzione centrale competente in  materia  di  risorse  agricole  e,
contestualmente,» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale
competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui  al  comma
1, lettere a), b) e d), sono trasmessi contestualmente». 
  8. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 13 febbraio  2015,
n.  1  (Razionalizzazione,  semplificazione  ed   accelerazione   dei
procedimenti  amministrativi  di  spesa),  le   parole   «nell'ambito
dell'esercizio delle funzioni  di  internal  Audit»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «nell'ambito  dell'esercizio  delle   funzioni   di
sovrintendenza del direttore generale». 
  9. La Regione da' attuazione all'accordo tra  Governo,  Regioni  ed
Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata  il  17  dicembre
2015, concernente la riduzione  delle  autovetture  di  servizio  con
autista adibite al trasporto di persone, anche a uso  non  esclusivo,
tenuto conto di quanto previsto dalla  legge  regionale  12  dicembre
2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione  di  funzioni  amministrative),  e  del   processo   di
superamento delle Province di cui alla  legge  regionale  9  dicembre
2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia  e
modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 5/2012, n. 26/2014 e n.
18/2015), al  fine  di  assicurare  elevati  livelli  di  servizio  a
presidio del territorio. 
  10. La lettera g) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale  16
maggio 2014, n. 9 (Istituzione  dei  Garante  regionale  dei  diritti
della persona), e' abrogata.