(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 del 9 gennaio 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 4 gennaio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili 1. La tabella di cui all'allegato A aggiunto alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), (riferito agli articoli 4, comma 2, 4-bis, comma 3, e 4-ter, comma 5), e' sostituita dalla seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 2. All'allegato A, aggiunto alla legge regionale n. 17/2009 (riferito agli articoli 4, comma 2, 4-bis, comma 3, e 4-ter, comma 5), dopo le parole «nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.» sono aggiunte le seguenti: «Il corrispettivo di vendita del bene sdemanializzato viene calcolato secondo il seguente criterio: a) superficie fino a 250 metri quadrati: prezzo intero di cui alle Tariffe unitarie; b) ulteriore superficie superiore a 250 e fino a 500 metri quadrati: riduzione del 20 per cento; c) ulteriore superficie superiore a 500 e fino a 1.000 metri quadrati: riduzione del 40 per cento; d) ulteriore superficie superiore a 1.000 metri quadrati: riduzione del 60 per cento.». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e' inserito il seguente: «1-bis. I proventi e le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 spettano integralmente al Comune a decorrere dall'1° gennaio 2017.». 4. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5-bis 1. dell'art. 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.»; b) dopo il comma 5 dell'art. 9-bis e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.»; c) dopo il comma 5-bis dell'art. 9-ter e' aggiunto il seguente: «5-ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.». 5. In via di interpretazione autentica i poteri che l'art. 28, comma 2-quater, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilita', telecomunicazioni e interventi contributivi), e l'art. 16, commi 11, 14 e 16, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), attribuiscono all'Assessore competente in materia di finanze si intendono riferiti, a decorrere dall'1° gennaio 2016, al Ragioniere generale della Regione. 6. Con proprio atto il Ragioniere generale: a) modifica la prenotazione delle risorse conseguenti alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato o alla sua variazione; b) revoca la prenotazione delle risorse relative ad autorizzazioni di spesa di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita' regionale), che non possono piu' costituire oggetto di atti di impegno. 7. Al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche' modifiche alle leggi regionali n. 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, n. 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, n. 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e n. n. 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), le parole «Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente,» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a), b) e d), sono trasmessi contestualmente». 8. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), le parole «nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di internal Audit» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza del direttore generale». 9. La Regione da' attuazione all'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, concernente la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone, anche a uso non esclusivo, tenuto conto di quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e del processo di superamento delle Province di cui alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 5/2012, n. 26/2014 e n. 18/2015), al fine di assicurare elevati livelli di servizio a presidio del territorio. 10. La lettera g) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione dei Garante regionale dei diritti della persona), e' abrogata.