(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia - S.O. 54 - del 12 dicembre 2016) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme  regionali
in materia di beni culturali),  come  modificata,  da  ultimo,  dalla
legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia  di
cultura e sport); 
  Viste in particolare le disposizioni di cui agli articoli da  21  a
36, che hanno completamente ridefinito le azioni regionali in materia
di biblioteche, con contestuale abrogazione  della  previgente  legge
regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete  bibliotecaria
regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione
del patrimonio archivistico); 
  Viste inoltre le disposizioni recate: 
    dall'art. 39, che  demanda  a  successivo  regolamento  regionale
attuativo, da adottare sentita la Commissione consiliare  competente,
l'introduzione della disciplina di dettaglio delle norme  suindicate,
con specifico riferimento alle caratteristiche e  alle  modalita'  di
costituzione dei sistemi bibliotecari, ai requisiti delle biblioteche
centro sistema, ai requisiti ed alle modalita' per il  riconoscimento
delle biblioteche di interesse regionale e, infine, ai criteri e alle
procedure per la concessione dei contributi previsti a  sostegno  del
settore bibliotecario; 
    dall'art. 45, che prevede la cumulabilita', con altri  contributi
pubblici, di tutti i contributi concessi in base alla legge medesima,
e definisce inoltre l'oggetto della rendicontazione, consentendo che,
per i contributi previsti nel settore bibliotecario, essa ricomprenda
tutte  le  spese  ammissibili  sostenute  nel  corso  dell'esercizio,
incluse quelle effettuate prima della presentazione della domanda,  e
ponendo a carico dei beneficiari l'obbligo di rendicontare  le  spese
relative ai contributi medesimi solo fino all'ammontare  dell'importo
concesso, salvo quanto diversamente disposto con bando o regolamento; 
    dall'art.  48,  il  quale  definisce  la  disciplina  transitoria
necessaria per assicurare il graduale passaggio dal regime previgente
alla nuova normativa; 
  Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2105  dell'11
novembre 2016, con la quale e' stato approvato in via preliminare  il
«Regolamento  concernente  le  caratteristiche  e  le  modalita'   di
costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalita' per
il riconoscimento delle  biblioteche  di  interesse  regionale  ed  i
criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi nel  settore
bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre  2015,  n.
23 (Norme regionali in materia di beni culturali)»; 
  Preso atto che nella seduta del 29 novembre 2016 la  V  Commissione
consiliare permanente ha espresso parere  favorevole  sul  testo  del
regolamento approvato in via preliminare con la citata  deliberazione
della Giunta regionale,  concordando  peraltro  su  alcune  modifiche
presentate  alla  Commissione  stessa  dall'Assessore  competente  in
materia di cultura; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14, comma 1,  lettera  r)  della  legge  regionale  18
giugno 2007, n. 17  (Determinazione  della  forma  di  Governo  della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); 
  Vista la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2331  del  2
dicembre 2016; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente le caratteristiche  e  le
modalita' di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e  le
modalita'  per  il  riconoscimento  delle  biblioteche  di  interesse
regionale  ed  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'attuazione  degli
interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge  regionale
25 settembre  2015,  n.  23  (Norme  regionali  in  materia  di  beni
culturali)»,  nel  testo  allegato  al  presente   decreto   di   cui
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI