(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 31 gennaio 2017) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione  della  Giunta  provinciale  del 17  gennaio
2017, n. 51; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento determina,  ai  sensi  dell'art.  11-bis
della legge provinciale  13  maggio  1992,  n.  13,  i  requisiti  di
idoneita'  dei  locali  e  dei  luoghi  di  pubblico   spettacolo   e
trattenimento, le  caratteristiche  costruttive  e  le  modalita'  di
gestione dei locali  di  pubblico  spettacolo  nonche'  le  norme  di
semplificazione amministrativa. 
  2. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento: 
    a) i locali di cui all'art. 3 di nuova costruzione; 
    b) i locali  di  cui  all'art.  3  gia'  esistenti  e  muniti  di
certificato  di  idoneita',  nei  quali   si   intendono   realizzare
ristrutturazioni   sostanziali   oppure   significative    variazioni
distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi  di  manutenzione
ordinaria e quelli migliorativi della sicurezza; 
    c) tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b). 
  3. Per quanto riguarda la prevenzione degli incendi trovano in ogni
caso applicazione le disposizioni di cui alla  legge  provinciale  16
giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, e al relativo regolamento
di esecuzione. 
  4.  Resta  ferma  la  normativa  in  materia  di   superamento   ed
eliminazione delle barriere architettoniche. 
  5. I termini relativi alle persone  che  nel  presente  regolamento
compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a  persone
di sesso  maschile  e  femminile.  Si  e'  rinunciato,  in  parte,  a
formulazioni   rispettose   dell'identita'   di   genere   per    non
compromettere la leggibilita' del testo.