(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 31 gennaio 2017) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 gennaio 2017, n. 51; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'art. 11-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, i requisiti di idoneita' dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, le caratteristiche costruttive e le modalita' di gestione dei locali di pubblico spettacolo nonche' le norme di semplificazione amministrativa. 2. Sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento: a) i locali di cui all'art. 3 di nuova costruzione; b) i locali di cui all'art. 3 gia' esistenti e muniti di certificato di idoneita', nei quali si intendono realizzare ristrutturazioni sostanziali oppure significative variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli migliorativi della sicurezza; c) tutti i luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 3. Per quanto riguarda la prevenzione degli incendi trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione. 4. Resta ferma la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. 5. I termini relativi alle persone che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso maschile e femminile. Si e' rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell'identita' di genere per non compromettere la leggibilita' del testo.