(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU5S1 del 2 febbraio 2017) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4; Visti i regolamenti regionali 2 marzo 2009, n. 3/R e 18 novembre 2014, n. 4/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4605 del 30 gennaio 2017; Emana il seguente regolamento: (Omissis). Art. 1 Costituzione del Fondo, dotazione finanziaria, modalita' di implementazione e gestione 1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), e' istituito il «Fondo di solidarieta' per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti». 2. La Regione, per la gestione dello stesso, puo', attraverso specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga le funzioni di gestore. 3. Il Fondo di cui al comma 1 e' alimentato: a) dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione della legge regionale 4/2016; b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno avuto accesso al Fondo; c) dalle somme che pervengono al Fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche.