(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Piemonte BU5S1 del 2 febbraio 2017) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4; 
  Visti i regolamenti regionali 2 marzo 2009, n. 3/R  e  18  novembre
2014, n. 4/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  15-4605  del  30
gennaio 2017; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
           Costituzione del Fondo, dotazione finanziaria, 
               modalita' di implementazione e gestione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 24 febbraio 2016, n.
4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di  genere  e
per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli),  e'
istituito il «Fondo di solidarieta' per  il  patrocinio  legale  alle
donne vittime di violenza e maltrattamenti». 
  2. La Regione, per  la  gestione  dello  stesso,  puo',  attraverso
specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore  che  svolga
le funzioni di gestore. 
  3. Il Fondo di cui al comma 1 e' alimentato: 
    a) dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione
della legge regionale 4/2016; 
    b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di  rimborso  delle
spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne  che  hanno
avuto accesso al Fondo; 
    c) dalle somme che pervengono al Fondo da  lasciti,  donazioni  e
contributi da persone fisiche e giuridiche.