(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  3  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2016) 
(Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 30  dicembre  2015,
  n. 21,  concernenti  agevolazioni  relative  all'imposta  regionale
  sulle attivita' produttive (IRAP), e altre disposizioni in materia 
 
  1. All'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 9 e' abrogata; 
    b) nella lettera c) del comma 9, dopo le parole:  «un  incremento
superiore al 5 per cento» sono inserite le seguenti: «e almeno pari a
un'unita' lavorativa annua (ULA)»; 
    c) alla fine della lettera  c)  del  comma  9  sono  inserite  le
parole: «Per le aziende che  assumono  lavoratori  con  contratto  di
lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera  b),  della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di  riforma  del
mercato del  lavoro  in  una  prospettiva  di  crescita),  le  unita'
lavorative di cui alla presente lettera non  sono  definite  su  base
annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta»; 
    d) nel comma  10  le  parole:  «Per  il  rispetto  dei  requisiti
stabiliti dal comma  9,  lettere  b)  e  c)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per il rispetto  dei  requisiti  stabiliti  dal  comma  9,
lettera c)»; 
    e) nel comma 13,  dopo  le  parole:  «Per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015»  sono  inserite  le
seguenti: «e per quello successivo». 
  2. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  il  31
dicembre  2016  e  per  il  successivo,  ai   soggetti   passivi   e'
riconosciuta una deduzione dalla  base  imponibile  dell'IRAP  di  un
importo  pari  a  tre  volte  gli  incrementi  salariali  erogati  ai
dipendenti del settore privato concretamente legati, negli  specifici
contesti   produttivi,   all'incremento   della   produttivita',   in
attuazione  di   accordi   o   contratti   collettivi   aziendali   o
territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle
erogazioni a titolo di  welfare  aziendale  fruite,  per  scelta  dei
lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di
produttivita', ai sensi  dell'art.  1,  comma  184,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208  (legge  di  stabilita'  2016).  Entro  novanta
giorni dall'entrata in vigore di questa legge la  Giunta  provinciale
con propria deliberazione  approva  le  disposizioni  necessarie  per
applicare  l'agevolazione,  comprese  le  condizioni  di  accesso  al
beneficio, tenendo conto della disciplina statale in materia. 
  3. Per il periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  il  31
dicembre 2016 e per il successivo e'  concessa  una  deduzione  dalla
base imponibile dell'IRAP, quantificata  dal  comma  4,  ai  soggetti
passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che  alla  chiusura  del
singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al  periodo  d'imposta
precedente, un incremento almeno pari a  un'unita'  lavorativa,  come
definita dalla  deliberazione  di  cui  al  comma  6,  di  lavoratori
dipendenti   a   tempo   indeterminato,   anche    derivante    dalla
stabilizzazione  di  rapporti   di   lavoro   a   tempo   determinato
preesistenti,  o  di  lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro
stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera b), della legge 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di  riforma  del  mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel  territorio
provinciale. 
  4. La deduzione prevista dal comma 3 e' pari a 18.000  euro  annui,
commisurati  ai  mesi  e  all'orario  di  lavoro,  per  ogni   unita'
lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 3  rispetto  a
quelle impiegate nel territorio  provinciale  nel  periodo  d'imposta
precedente. La deduzione e' incrementata  a  36.000  euro  annui  nei
seguenti casi: 
    a)   assunzione   a   tempo   indeterminato,   entro   sei   mesi
dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno  svolto
presso il medesimo datore di lavoro attivita' di alternanza scuola  -
lavoro pari almeno al 30 per  cento  del  monte  orario  obbligatorio
previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola
- lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica  e  il  diploma
professionale, il diploma  di  istruzione  secondaria  superiore,  il
certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  o  periodi  di
apprendistato in alta formazione; 
    b) assunzione a tempo indeterminato di  soggetti  registrati  nel
programma «Garanzia giovani» che hanno completato uno dei percorsi da
esso individuati. 
  5. Le deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 sono aggiuntive  rispetto
a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base  imponibile
del costo del lavoro previste dalla  normativa  nazionale.  La  somma
delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non puo' comunque  superare
il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia. 
  6. Con deliberazione di Giunta provinciale sono stabiliti i criteri
e le modalita' di attuazione di quest'articolo.