(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2016) (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, concernenti agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), e altre disposizioni in materia 1. All'art. 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) del comma 9 e' abrogata; b) nella lettera c) del comma 9, dopo le parole: «un incremento superiore al 5 per cento» sono inserite le seguenti: «e almeno pari a un'unita' lavorativa annua (ULA)»; c) alla fine della lettera c) del comma 9 sono inserite le parole: «Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unita' lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta»; d) nel comma 10 le parole: «Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c)»; e) nel comma 13, dopo le parole: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015» sono inserite le seguenti: «e per quello successivo». 2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per il successivo, ai soggetti passivi e' riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttivita', in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttivita', ai sensi dell'art. 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016). Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale con propria deliberazione approva le disposizioni necessarie per applicare l'agevolazione, comprese le condizioni di accesso al beneficio, tenendo conto della disciplina statale in materia. 3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per il successivo e' concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 4, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unita' lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'art. 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio provinciale. 4. La deduzione prevista dal comma 3 e' pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unita' lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 3 rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione e' incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi: a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attivita' di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione; b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma «Garanzia giovani» che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati. 5. Le deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. La somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non puo' comunque superare il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia. 6. Con deliberazione di Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione di quest'articolo.