(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU7S2 del
                          16 febbraio 2017) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  5-4645  del  13
febbraio 2017; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Costituzione  del  Fondo,   dotazione   finanziaria,   modalita'   di
                     implementazione e gestione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 23 marzo 2016, n.  5
(Norme di attuazione del divieto di ogni forma di  discriminazione  e
della parita' di trattamento nelle materie di competenza  regionale),
e' istituito il «Fondo di solidarieta' per la tutela  giurisdizionale
delle vittime di discriminazioni». 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' alimentato: 
    a) dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione
della legge regionale n. 5/2016; 
    b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di  rimborso  delle
spese  processuali,  ed  effettivamente  ricevute  dalle  vittime  di
discriminazione che hanno avuto accesso  al  Fondo  nella  misura  di
quanto riconosciuto dalla Regione o dall'ente gestore come  somma  da
liquidare; 
    c) dalle somme che pervengono al Fondo da  lasciti,  donazioni  e
contributi da persone fisiche e giuridiche. 
  3. La Regione, per  la  gestione  dello  stesso,  puo',  attraverso
specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore  che  svolga
le funzioni di gestore.