(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU7S2 del 16 febbraio 2017) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5-4645 del 13 febbraio 2017; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Costituzione del Fondo, dotazione finanziaria, modalita' di implementazione e gestione 1. Ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parita' di trattamento nelle materie di competenza regionale), e' istituito il «Fondo di solidarieta' per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni». 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' alimentato: a) dalle risorse stanziate dalla Regione Piemonte in applicazione della legge regionale n. 5/2016; b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle vittime di discriminazione che hanno avuto accesso al Fondo nella misura di quanto riconosciuto dalla Regione o dall'ente gestore come somma da liquidare; c) dalle somme che pervengono al Fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche. 3. La Regione, per la gestione dello stesso, puo', attraverso specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga le funzioni di gestore.