(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 del 16 febbraio 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2; Visto il regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-4656 del 13 febbraio 2017; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R 1. Il comma 3 dell'art. 10 del regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R e' sostituito dal seguente: «3. Per le attivita' dedicate al benessere generale, ossia ai trattamenti bio naturali del benessere, se non estese ad attivita' mediche e di estetista, l'imprenditore agricolo puo' avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) purche' le apparecchiature in uso siano dotate delle previste certificazioni di sicurezza e siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalita' di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato un responsabile con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto funzionamento della struttura nel suo complesso che puo' coincidere con la figura del titolare.»