(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 del 16  febbraio  2017  al
  Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7) 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2; 
  Visto il regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  16-4656  del  13
febbraio 2017; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 10 del regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1/R 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 10 del regolamento regionale 1° marzo 2016,
n. 1/R e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per le attivita'  dedicate  al  benessere  generale,  ossia  ai
trattamenti bio naturali del benessere, se non  estese  ad  attivita'
mediche e di estetista, l'imprenditore agricolo puo' avvalersi  delle
prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori  del
benessere ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in
materia di professioni non organizzate) purche' le apparecchiature in
uso siano dotate delle previste certificazioni di sicurezza  e  siano
fornite di complete  informazioni  sulle  controindicazioni  e  sulle
modalita'  di  corretta  fruizione  delle  stesse,   anche   mediante
l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato  un
responsabile con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto
funzionamento della struttura nel suo complesso che  puo'  coincidere
con la figura del titolare.»