(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Viste le  disposizioni  del  regolamento  (CE)  n.  436/2009  della
Commissione, del 26 maggio 2009, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento  (CE)  n.  479/2008  del  Consiglio  in  ordine  allo
schedario  viticolo,   alle   dichiarazioni   obbligatorie   e   alle
informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che  scortano
il trasporto dei prodotti e alla  tenuta  dei  registri  nel  settore
vitivinicolo, con particolare riferimento all'art.  3  relativo  alle
informazioni contenute nello schedario viticolo; 
  Richiamato il regolamento (CE) n. 607/2009 della  Commissione,  del
14 luglio 2009, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  denominazioni
di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche  protette,  le
menzioni  tradizionali,  l'etichettatura  e   la   presentazione   di
determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n.  1234/2007  del
Consiglio, e in particolare l'art. 81 al relativo  alle  varieta'  di
uve da vino; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/560  della  Commissione,
del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento  (UE)  n.  1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
di autorizzazioni per gli impianti viticoli e, in particolare, l'art.
1, paragrafo 2, ai sensi del quale, se si ritiene che  non  vi  siano
rischi di turbativa del mercato, gli Stati  membri  possono  decidere
che durante i periodi di coltura di  piante  madri  per  marze  l'uva
prodotta nelle relative superfici e i prodotti vitivinicoli  ottenuti
da tale uva possono essere commercializzati; 
  Richiamato l'accordo del 25 luglio 2002,  tra  il  Ministero  delle
politiche agricole e forestali, le regioni e le Province autonome  di
Trento e Bolzano, che definisce i criteri  di  classificazione  delle
varieta' di viti per uva da vino; 
  Richiamato il regolamento emanato con proprio decreto 3 marzo 2006,
n.  062/Pres.   (Regolamento   per   l'istituzione,   la   tenuta   e
l'aggiornamento degli Albi dei vigneti  a  Denominazione  di  origine
(DO) e degli elenchi delle vigne  ad  Indicazione  geografica  tipica
(IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art.
6, comma 4) che, all'art. 8, stabilisce i parametri produttivi  delle
produzioni dei vigneti giovani ovvero dei vigneti sovrainnestati  che
possono essere rivendicate  ai  fini  delle  produzioni  dei  vini  a
Denominazione di origine (DO) o Indicazione geografica tipica  (IGT),
come di seguito riportato: 
    l'entrata in piena produzione di un vigneto giovane decorre dalla
quarta campagna viticola successiva a quella nel corso della quale e'
avvenuto l'impianto; 
    il limite produttivo: 
  a) per la campagna viticola nel corso della  quale  viene  eseguito
l'impianto e per quella successiva e' pari a zero; 
  b) per la seconda campagna  viticola  successiva  all'impianto  non
puo' essere superiore al 60 per cento  del  massimale  di  produzione
previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui  territorio  insiste
il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste  dal  disciplinare
di produzione medesimo; 
  c) per la terza  campagna  viticola  successiva  all'impianto  puo'
essere pari al massimale  di  produzione  previsto  dal  disciplinare
della DO e IGT nel cui territorio insiste il  vigneto,  salvo  misure
piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo; 
  Richiamato il regolamento emanato con proprio decreto  12  febbraio
2016,  n.  023/Pres.  (Regolamento  di  disciplina  delle   modalita'
tecnico-procedurali  per  il  rilascio  delle   autorizzazioni   alla
variazione del potenziale produttivo  viticolo  aziendale  e  per  le
misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art.  6,  comma
1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) che, all'art. 2, comma
1, lettera n), definisce la resa di produzione  delle  uve  destinate
alla produzione di vini senza denominazione di origine o  indicazione
geografica, quale resa massima della IGP avente massimale  piu'  alto
tra quelli riconosciuti in regione; 
  Atteso  che  il  regolamento  emanato  con   proprio   decreto   n.
023/Pres./2016, all'art. 10, comma 3, dette  disposizioni  in  ordine
alla possibilita' per i produttori  di  piante  madri  per  marze  di
commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti  dalle  medesime  piante
purche' i vigneti  rientrino  tra  quelli  elencati  nel  regolamento
emanato con proprio decreto 9 settembre  2003,  n.  321  (Regolamento
recante la classificazione delle varieta' di viti  per  uve  da  vino
coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia); 
  Considerato che in data 26 ottobre 2016 si  e'  riunito  il  Tavolo
Verde della Regione Friuli-Venezia Giulia,  organismo  permanente  di
concertazione per la definizione delle politiche del settore agricolo
che, in tale occasione, ha unanimemente  convenuto  sull'opportunita'
di apportare una modifica alla normativa regionale vigente al fine di
consentire ai produttori di piante madri  per  marze  iscritte  nello
schedario viticolo, durante il periodo di produzione degli  impianti,
di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati
alla produzione di piante  madri  per  marze  di  tutte  le  varieta'
iscritte al registro nazionale delle  varieta'  di  viti  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 24  dicembre  1969,  n.  1164
(Norme  sulla  produzione  e   sul   commercio   dei   materiali   di
moltiplicazione vegetativa della vite), purche': 
    a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione
di origine o  indicazione  geografica,  nel  rispetto  dei  parametri
produttivi stabiliti dalla normativa vigente; 
    b) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la
possibilita' di commercializzazione nel caso di rischio di  turbativa
del mercato; 
  Ritenuto, in base all'entita' della superficie impiantata a  piante
madri per marze sul territorio regionale e la resa di uva per ettaro,
che non sussistano attualmente rischi di turbativa del mercato dovuti
all'immissione in commercio delle  uve  e  dei  prodotti  provenienti
dalle  medesime  piante,  nel  rispetto  dei   parametri   produttivi
stabiliti dall'art. 8 del regolamento emanato con proprio decreto  n.
062/ Pres./2006; 
  Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica  dell'art.  10  del
regolamento  emanato   con   proprio   decreto   n.   023/Pres./2016,
consentendo ai produttori di piante madri per marze,  iscritte  nello
schedario viticolo, di commercializzare l'uva e i  prodotti  ottenuti
dai vigneti destinati alla produzione di piante madri  per  marze  di
varieta' iscritte al registro nazionale delle varieta' di  viti  come
vino senza denominazione di origine o indicazione geografica; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016,  n.
2622; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  al  regolamento  di
disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio  delle
autorizzazioni alla variazione  del  potenziale  produttivo  viticolo
aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate  in  attuazione
dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8  agosto  2007,  n.  20,
emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n.
23»  nel  testo  allegato  al  presente   provvedimento   del   quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI