(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 1° febbraio 2017) IL PRESIDENTE Viste le disposizioni del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, con particolare riferimento all'art. 3 relativo alle informazioni contenute nello schedario viticolo; Richiamato il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 81 al relativo alle varieta' di uve da vino; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, ai sensi del quale, se si ritiene che non vi siano rischi di turbativa del mercato, gli Stati membri possono decidere che durante i periodi di coltura di piante madri per marze l'uva prodotta nelle relative superfici e i prodotti vitivinicoli ottenuti da tale uva possono essere commercializzati; Richiamato l'accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che definisce i criteri di classificazione delle varieta' di viti per uva da vino; Richiamato il regolamento emanato con proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres. (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a Denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad Indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4) che, all'art. 8, stabilisce i parametri produttivi delle produzioni dei vigneti giovani ovvero dei vigneti sovrainnestati che possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a Denominazione di origine (DO) o Indicazione geografica tipica (IGT), come di seguito riportato: l'entrata in piena produzione di un vigneto giovane decorre dalla quarta campagna viticola successiva a quella nel corso della quale e' avvenuto l'impianto; il limite produttivo: a) per la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e per quella successiva e' pari a zero; b) per la seconda campagna viticola successiva all'impianto non puo' essere superiore al 60 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo; c) per la terza campagna viticola successiva all'impianto puo' essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo; Richiamato il regolamento emanato con proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 023/Pres. (Regolamento di disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20) che, all'art. 2, comma 1, lettera n), definisce la resa di produzione delle uve destinate alla produzione di vini senza denominazione di origine o indicazione geografica, quale resa massima della IGP avente massimale piu' alto tra quelli riconosciuti in regione; Atteso che il regolamento emanato con proprio decreto n. 023/Pres./2016, all'art. 10, comma 3, dette disposizioni in ordine alla possibilita' per i produttori di piante madri per marze di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dalle medesime piante purche' i vigneti rientrino tra quelli elencati nel regolamento emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varieta' di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia); Considerato che in data 26 ottobre 2016 si e' riunito il Tavolo Verde della Regione Friuli-Venezia Giulia, organismo permanente di concertazione per la definizione delle politiche del settore agricolo che, in tale occasione, ha unanimemente convenuto sull'opportunita' di apportare una modifica alla normativa regionale vigente al fine di consentire ai produttori di piante madri per marze iscritte nello schedario viticolo, durante il periodo di produzione degli impianti, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di tutte le varieta' iscritte al registro nazionale delle varieta' di viti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), purche': a) il prodotto sia commercializzato come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dalla normativa vigente; b) la Giunta regionale non escluda, con proprio provvedimento, la possibilita' di commercializzazione nel caso di rischio di turbativa del mercato; Ritenuto, in base all'entita' della superficie impiantata a piante madri per marze sul territorio regionale e la resa di uva per ettaro, che non sussistano attualmente rischi di turbativa del mercato dovuti all'immissione in commercio delle uve e dei prodotti provenienti dalle medesime piante, nel rispetto dei parametri produttivi stabiliti dall'art. 8 del regolamento emanato con proprio decreto n. 062/ Pres./2006; Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica dell'art. 10 del regolamento emanato con proprio decreto n. 023/Pres./2016, consentendo ai produttori di piante madri per marze, iscritte nello schedario viticolo, di commercializzare l'uva e i prodotti ottenuti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze di varieta' iscritte al registro nazionale delle varieta' di viti come vino senza denominazione di origine o indicazione geografica; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2622; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di disciplina delle modalita' tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI