(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Liguria  n.  2/I
                        del 15 febbraio 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 5 marzo  2012,  n.  7
  (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato  e
  mafioso e per la promozione della cultura della legalita') 
 
  1. L'art. 19 della l.r. 7/2012, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 19 (Costituzione di parte civile della Regione  nei  processi
di mafia). - 1. E' fatto obbligo alla Regione  di  costituirsi  parte
civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a  fatti  commessi
nel territorio della regione, in cui sia  stato  emesso  decreto  che
dispone il giudizio o decreto  di  citazione  a  giudizio  contenente
imputazioni per il delitto di cui all'art. 416  bis  e  416  ter  del
Codice penale o per delitti consumati o tentati commessi  avvalendosi
delle condizioni di cui all'art. 416 bis del Codice penale ovvero  al
fine di agevolare le  attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
stesso articolo. 
  2. La Regione, coerentemente alle finalita' previste dalla presente
legge,  ha  facolta'  di  costituirsi  parte  civile,   anche   prima
dell'emissione del decreto che dispone il  giudizio,  in  tutti  quei
procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel  territorio  della
regione,  in  cui,  nella  richiesta  di  rinvio  a  giudizio,  siano
contestate imputazioni per il delitto di cui all'art. 416 bis  e  416
ter del Codice penale o per  delitti  consumati  o  tentati  commessi
avvalendosi delle condizioni di  cui  all'art.  416  bis  del  Codice
penale ovvero al fine di agevolare le  attivita'  delle  associazioni
previste dallo stesso articolo. 
  3. La  Giunta  regionale  valuta  e  promuove  la  costituzione  in
giudizio dell'Ente negli altri procedimenti penali per  reati  legati
alla presenza della criminalita' organizzata e mafiosa sul territorio
ligure, al fine di tutelare i diritti  e  gli  interessi  lesi  della
comunita' regionale. 
  4. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a
seguito della costituzione di parte civile alle  iniziative  promosse
per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  generali  della   presente
legge.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della  Regione. E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 
    Genova, 8 febbraio 2017 
 
                                TOTI 
 
  (Omissis).