(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
        Regione Siciliana - parte I - n. 9 del 3 marzo 2017) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Istituzione del Fondo regionale per la disabilita' 
 
  1. Al fine di garantire  l'attuazione  dei  livelli  di  assistenza
domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilita'  gravissima  di
cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di  riparto
del Fondo nazionale per  la  non  autosufficienza,  e'  istituito  il
«Fondo regionale  per  la  disabilita'»,  da  destinare  agli  aventi
diritto,  nei  limiti  dello  stanziamento  di   bilancio,   mediante
trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in  relazione  al
piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente. 
  2. L'intervento di cui al comma 1 e' da  considerarsi  anche  quale
cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse assegnate in favore
della Regione siciliana per  la  copertura  dei  costi  di  rilevanza
sociale dell'assistenza socio-assistenziale di cui al Fondo nazionale
per le non autosufficienze istituito dall'art. 1, comma  1264,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3. Per gli obblighi assistenziali di cui al comma  2  concorreranno
anche gli enti locali in  relazione  alle  specifiche  competenze  in
materia socio-assistenziale. 
  4. All'art. 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre  2016,  n.
24 e' aggiunto il seguente periodo:  «Le  Citta'  metropolitane  e  i
liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza
anche con fondi propri.». 
  5. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e'  autorizzata,  per
l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 36.000 migliaia di euro cui
si provvede, quanto a 16.000 migliaia  di  euro,  mediante  riduzione
della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950 e,  quanto  a  20.000
migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 1,  Programma  4,
capitolo 219205. 
  6. Le limitazioni per dodicesimi per l'assunzione degli  impegni  e
dell'effettuazione dei pagamenti non si applicano alle spese  di  cui
al presente articolo. 
  7. Con successivo decreto del Presidente della Regione, da emanarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta dell'Assessore regionale per la  famiglia,  le  politiche
sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute,  previo
parere della  VI  Commissione  legislativa  dell'Assemblea  regionale
siciliana «Servizi sociali e sanitari», sono definiti i criteri e  le
modalita'  di  erogazione  agli  aventi  diritto  dei   trasferimenti
monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1.