(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I - n. 9 del 3 marzo 2017) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione del Fondo regionale per la disabilita' 1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilita' gravissima di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, e' istituito il «Fondo regionale per la disabilita'», da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente. 2. L'intervento di cui al comma 1 e' da considerarsi anche quale cofinanziamento regionale aggiuntivo alle risorse assegnate in favore della Regione siciliana per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-assistenziale di cui al Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Per gli obblighi assistenziali di cui al comma 2 concorreranno anche gli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale. 4. All'art. 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e' aggiunto il seguente periodo: «Le Citta' metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri.». 5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 36.000 migliaia di euro cui si provvede, quanto a 16.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950 e, quanto a 20.000 migliaia di euro, mediante riduzione della Missione 1, Programma 4, capitolo 219205. 6. Le limitazioni per dodicesimi per l'assunzione degli impegni e dell'effettuazione dei pagamenti non si applicano alle spese di cui al presente articolo. 7. Con successivo decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana «Servizi sociali e sanitari», sono definiti i criteri e le modalita' di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1.