(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
               Regione Toscana n. 8 dell'8 marzo 2017) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R  (Regolamento  di  esecuzione
della legge regionale 26  luglio  2002,  n.  32  «Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro»); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Visto il parere del Comitato di direzione,  espresso  nella  seduta
del 22 dicembre 2016; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 10 gennaio 2017; 
  Visto il parere favorevole della  seconda  commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 7 febbraio 2017; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta dell'8 febbraio 2017; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017,  n.
129; 
  Considerato quanto segue: 
    1. a  seguito  della  modifica  della  legge  regionale  32/2002,
effettuata con legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2 (Riordino  delle
funzioni in materia di orientamento  e  formazione  professionale  in
attuazione  della  legge  regionale  22/2015.  Modifiche  alla  legge
regionale 32/2002),  la  Regione  e'  subentrata  nelle  funzioni  in
materia di orientamento e formazione professionale con decorrenza dal
1° gennaio 2016. Pertanto con il presente regolamento  si  modificano
le disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003  per  allinearle  al  riordino
istituzionale. 
 
                             Si approva 
 
 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Certificazione delle competenze. 
         Modifiche all'art. 66-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003 
 
  1. Nell'alinea del comma 3  dell'art.  66-nonies  del  decreto  del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento
di esecuzione della legge regionale 26  luglio  2002,  n.  32  «Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro»)  le
parole «da parte delle province, o della Regione,  nei  casi  di  cui
all'art. 28, comma 4 della legge regionale 32/2002,» sono  sostituite
dalle seguenti: «da parte della Regione».