(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
               Regione Toscana n. 8 dell'8 marzo 2017) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
Governo del territorio) e in particolare l'art. 56; 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
24 novembre 2016; 
  Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 17, comma
4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio  2016,  n.
4; 
  Visto il parere favorevole con raccomandazione della IV Commissione
consiliare espresso ai sensi dell'art. 42,  comma  2  dello  statuto,
nella seduta dell'11 gennaio 2017; 
  Considerato che il parere della IV Commissione contiene la seguente
raccomandazione:  «valutare  la  possibilita'  di   individuare   nel
regolamento strumenti idonei a garantire una corretta rendicontazione
degli   eventuali   finanziamenti   concessi   dalla   Regione    per
l'implementazione del sistema informativo geografico regionale»"; 
  Ritenuto di recepire le  indicazioni  contenute  nel  parere  della
commissione consiliare e di apportare al  testo  del  regolamento  le
modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime,  inserendo  la
specificazione richiesta nel comma 8 dell'art. 4 del regolamento; 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
formulato ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello statuto  nella  seduta
del 16 gennaio 2017; 
  Vista la preliminare deliberazione del 5 dicembre  2016,  n.  1231,
con la quale e' stato adottato lo schema di regolamento; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017,  n.
123; 
  Considerato quanto segue: 
    1. la direttiva 28 gennaio  2003,  n.  2003/4/CE  (Direttiva  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sull'accesso   del   pubblico
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE  del
Consiglio)  sull'accesso  del  pubblico  all'informazione  ambientale
prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto  di
accedere  all'informazione  ambientale   detenuta   dalle   autorita'
pubbliche o per conto di  esse  senza  dover  dichiarare  il  proprio
interesse; 
    2. la direttiva 17 novembre 2003, n.  2003/98/CE  (Direttiva  del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   relativa   al   riutilizzo
dell'informazione  del  settore  pubblico)  relativa  al   riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico specifica che rendere pubblici
tutti i documenti generalmente disponibili in  possesso  del  settore
pubblico rappresenta  uno  strumento  fondamentale  per  ampliare  il
diritto alla conoscenza, che e' principio base della democrazia e che
e' attribuito agli enti pubblici il compito di favorire  il  riuso  e
rendere disponibili i propri documenti attraverso indici  on  line  e
licenze standard; 
    3. il decreto legislativo 24  gennaio  2006,  n.  36  (Attuazione
della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo  di  documenti  nel
settore pubblico) disciplina le modalita' di riutilizzo dei documenti
contenenti  dati  pubblici  nella  disponibilita'   delle   pubbliche
amministrazioni perseguendo la finalita' di rendere  utilizzabile  il
maggior numero di informazioni in base  a  modalita'  che  assicurino
condizioni eque, adeguate e non discriminatorie  e  richiede  che  il
titolare del dato predispone le licenze standard per il riutilizzo  e
le rende disponibili, ove possibile in forma elettronica, sui  propri
siti istituzionali; 
    4. gli articoli 2, 50 e 52 del decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82  (Codice  dell'amministrazione   digitale)   disciplinano   la
conservazione, la disponibilita', l'accesso, la pubblicazione  ed  il
riuso dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  la  loro
fruizione tramite formati aperti, prevedendo che al fine  di  rendere
possibile l'utilizzo in via  telematica  dei  dati  di  una  pubblica
amministrazione  da  parte   dei   sistemi   informatici   di   altre
amministrazioni  l'amministrazione  titolare  dei  dati   predispone,
gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari; 
    5. la direttiva  14  marzo  2007,  n.  2007/2/CE  (Direttiva  del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   europeo   che   istituisce
un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  Comunita'
europea «INSPIRE») istituisce  un'infrastruttura  per  l'informazione
territoriale  nell'Unione  europea  definendo  regole  per   favorire
interoperabilita' e riuso dei  dati  geocartografici  e  dei  servizi
informatici necessari a consentire l'utilizzo in via  telematica  dei
dati  di  una  pubblica   amministrazione   e   stabilendo   che   le
infrastrutture  per  l'informazione  territoriale  dovrebbero  essere
finalizzate a garantire che i  dati  territoriali  siano  archiviati,
resi disponibili e conservati al livello piu' idoneo,  consentire  di
combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da  fonti
diverse e di condividerli tra  vari  utilizzatori  e  applicazioni  e
permettere  di  condividere  i  dati  territoriali  raccolti  ad   un
determinato   livello   dell'amministrazione   pubblica   con   altre
amministrazioni pubbliche; 
    6. il decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  32  (Attuazione
della  direttiva  2007/2/CE,  che  istituisce  un'infrastruttura  per
l'informazione  territoriale  nella  Comunita'  europea   «INSPIRE»),
stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione,  l'accesso
e l'utilizzazione, in maniera integrata con le  realta'  regionali  e
locali, dei dati territoriali; 
    7. il decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (disposizioni  urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai
cittadini), convertito, con modificazioni,  con  la  legge  7  agosto
2012, n. 135 e, in particolare, l'art. 12-quaterdecies  dell'Allegato
1, prevede, per  sostenere  lo  sviluppo  delle  applicazioni  e  dei
servizi basati su dati geospaziali e  per  sviluppare  le  tecnologie
dell'osservazione della terra anche a fini di tutela  ambientale,  di
mitigazione dei rischi e per attivita'  di  ricerca  scientifica,  la
distribuzione, nei soli limiti imposti da  ragioni  di  tutela  della
sicurezza nazionale, di tutti i dati e le informazioni, acquisiti  al
suolo, da piattaforme aeree e satellitari, nell'ambito  di  attivita'
finanziate con risorse pubbliche; 
    8. la direttiva 26 giugno  2013,  n.  2013/37/UE  (Direttiva  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che  modifica  la   direttiva
2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
pubblico «Testo rilevante ai fini del SEE»)  relativa  al  riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico stabilisce che per  facilitare
il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero mettere i loro documenti a
disposizione, tramite  formati  aperti  e  leggibili  meccanicamente,
insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di
granularita', in un formato che garantisce  l'interoperabilita',  per
esempio elaborandoli secondo modalita' coerenti con  i  principi  che
disciplinano i requisiti di compatibilita'  e  fruibilita'  dei  dati
territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE; 
    9. il decreto  del  Ministro  della  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 10 novembre 2011 (Adozione del Sistema  di  riferimento
geodetico  nazionale);  il  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per
la definizione  del  contenuto  del  repertorio  nazionale  dei  dati
territoriali, nonche' delle modalita'  di  prima  costituzione  e  di
aggiornamento dello stesso); il decreto del Ministro  della  pubblica
amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per
la  definizione  delle   specifiche   di   contenuto   dei   database
geotopografici);   il   decreto   del   Ministro    della    pubblica
amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per
la formazione, la documentazione e lo scambio  di  ortofoto  digitali
alla scala nominale 1:10000), che  stabiliscono  specifiche  tecniche
per favorire la interoperabilita'  della  informazione  geografica  e
topografica a livello nazionale; 
    10. l'Agenda digitale europea, che e' una delle sette  iniziative
faro della strategia Europa 2020  ed  indica  azioni  promosse  dalla
Commissione  europea  con  l'obiettivo  di  sfruttare  al  meglio  il
potenziale delle tecnologie dell'informazione e  della  comunicazione
(TIC)  per  favorire  l'innovazione,  la  crescita  economica  e   il
progresso, in particolare l'azione 3: "Open up public data  resources
for re-use» che si  propone  di  rendere  disponibili  i  dati  della
pubblica amministrazione per creare opportunita' di riuso  anche  per
scopi commerciali e che a tale scopo richiama la direttiva 2003/98/CE
circa le condizioni di riutilizzo di documenti del settore pubblico; 
    11. l'art. 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita  del   Paese),   convertito,   con
modificazioni dalla legge dicembre  2012,  n.  221,  prevede  per  le
pubbliche amministrazioni la facolta' di rendere disponibili  i  dati
pubblici in formato aperto ed in modalita' telematica e che definisce
«dati  di  tipo  aperto,  i   dati   che   presentano   le   seguenti
caratteristiche: 
      1) sono disponibili secondo i termini di  una  licenza  che  ne
permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'
commerciali, in formato disaggregato; 
      2) sono accessibili attraverso le tecnologie  dell'informazione
e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche  pubbliche  e
private, in formati aperti, sono adatti  all'utilizzo  automatico  da
parte di programmi per elaboratori  e  sono  provvisti  dei  relativi
metadati; 
      3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti
telematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai
costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione»; 
    12. il Programma regionale di sviluppo 2011-2015,  approvato  con
la risoluzione  29  giugno  2011,  n.  49  del  Consiglio  regionale,
sottolinea l'importanza di banche dati  georeferenziate,  organizzate
in un sistema informativo territoriale ed  ambientale  condiviso  con
gli enti territoriali e reso disponibile, oltre che agli stessi enti,
a professionisti, imprese, cittadini  interessati  e  alla  comunita'
scientifica nello spirito della direttiva 2007/2/CE,  prendendo  atto
che una efficace strategia di organizzazione e messa  a  disposizione
della   conoscenza   ambientale   e   territoriale   e'    condizione
indispensabile  per  favorire  una   piu'   facile   coerenza   della
pianificazione di settore; 
    13. la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio  2013,  n.
23 (Realizzazione piattaforma open data e  approvazione  linee  guida
recanti criteri generali per gli open data in  Regione  Toscana)  che
disciplina il rilascio  degli  opendata  (dati  di  tipo  aperto)  in
Regione  Toscana  nonche'  della  tipologia  di  licenza  che,  nello
specifico,  prevede  la  possibilita'  di  riprodurre,   distribuire,
trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali,
con il vincolo di citazione della fonte; 
    14.  vi  e'  la  necessita'   di   uniformarsi   alla   normativa
comunitaria, nazionale  e  regionale  in  materia  di  conservazione,
disponibilita',  accesso,  pubblicazione  e  riuso  dei  dati   delle
pubbliche amministrazioni; 
    15.  l'atto  di  indirizzo  2013  della  Regione,  approvato  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  22  aprile  2013,   n.   291
(Approvazione del documento  «Realizzazione  della  base  informativa
geografica regionale  e  dell'infrastruttura  geografica  -  Atto  di
indirizzo 2013.), in cui si stabilisce  che  i  dati  geocartografici
prodotti dalla Regione sono  resi  accessibili  tramite  servizi  web
standard  di  diffusione  e  condivisione  nonche'  ceduti  in  copia
gratuita riutilizzabili e  corredati  di  apposita  licenza  creative
commons, delegando al settore la assegnazione a ciascuna  banca  dati
della licenza piu' opportuna e la stesura di linee  guida  che  diano
indicazioni  sulla  diffusione  e  modalita'  di  cessione  dei  dati
geocartografici; 
    16. l'art. 56, comma 6, della  legge  regionale  65/2014  prevede
l'emanazione del regolamento diretto a definire  e  disciplinare:  le
modalita' di realizzazione e  gestione  della  base  informativa,  le
specifiche tecniche, gli standard  informativi  minimi  e  le  regole
comuni,  con  riferimento  alla   produzione   ed   alla   diffusione
dell'informazione  geografica,   le   modalita'   tecniche   per   il
conferimento degli strumenti  della  pianificazione  e  dei  dati  di
monitoraggio di cui all'art. 15 nel  sistema  informativo  geografico
regionale, ai sensi dell'art. 19; 
 
                             Si approva 
 
 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. In attuazione dell'art. 19 e dell'art. 56 della legge  regionale
10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il  Governo  del  territorio),  il
presente regolamento disciplina le modalita' di  realizzazione  e  di
gestione della base informativa geografica regionale. 
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, in attuazione  di  quanto  previsto  al  comma  1,  sono
approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale: 
    a) l'elenco delle basi informative di cui all'art. 56,  comma  1,
della legge regionale 65/2014; 
    b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi  e  le
regole comuni, con riferimento alla  produzione  ed  alla  diffusione
dell'informazione geografica; 
    c) le modalita' tecniche  per  il  conferimento  degli  strumenti
della pianificazione  territoriale  e  urbanistica  e  dei  dati  del
monitoraggio di cui all'art. 15, ai sensi dell'art. 19, commi 8  e  9
della legge regionale 65/2014.