(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 dell'8 marzo 2017) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello statuto; Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio) e in particolare l'art. 56; Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 24 novembre 2016; Visti i pareri della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4; Visto il parere favorevole con raccomandazione della IV Commissione consiliare espresso ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello statuto, nella seduta dell'11 gennaio 2017; Considerato che il parere della IV Commissione contiene la seguente raccomandazione: «valutare la possibilita' di individuare nel regolamento strumenti idonei a garantire una corretta rendicontazione degli eventuali finanziamenti concessi dalla Regione per l'implementazione del sistema informativo geografico regionale»"; Ritenuto di recepire le indicazioni contenute nel parere della commissione consiliare e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime, inserendo la specificazione richiesta nel comma 8 dell'art. 4 del regolamento; Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, formulato ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello statuto nella seduta del 16 gennaio 2017; Vista la preliminare deliberazione del 5 dicembre 2016, n. 1231, con la quale e' stato adottato lo schema di regolamento; Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 123; Considerato quanto segue: 1. la direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale prevede che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorita' pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse; 2. la direttiva 17 novembre 2003, n. 2003/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico) relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico specifica che rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che e' principio base della democrazia e che e' attribuito agli enti pubblici il compito di favorire il riuso e rendere disponibili i propri documenti attraverso indici on line e licenze standard; 3. il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) disciplina le modalita' di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilita' delle pubbliche amministrazioni perseguendo la finalita' di rendere utilizzabile il maggior numero di informazioni in base a modalita' che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie e richiede che il titolare del dato predispone le licenze standard per il riutilizzo e le rende disponibili, ove possibile in forma elettronica, sui propri siti istituzionali; 4. gli articoli 2, 50 e 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplinano la conservazione, la disponibilita', l'accesso, la pubblicazione ed il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni, nonche' la loro fruizione tramite formati aperti, prevedendo che al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari; 5. la direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea «INSPIRE») istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea definendo regole per favorire interoperabilita' e riuso dei dati geocartografici e dei servizi informatici necessari a consentire l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione e stabilendo che le infrastrutture per l'informazione territoriale dovrebbero essere finalizzate a garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello piu' idoneo, consentire di combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni e permettere di condividere i dati territoriali raccolti ad un determinato livello dell'amministrazione pubblica con altre amministrazioni pubbliche; 6. il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea «INSPIRE»), stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realta' regionali e locali, dei dati territoriali; 7. il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'art. 12-quaterdecies dell'Allegato 1, prevede, per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica, la distribuzione, nei soli limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale, di tutti i dati e le informazioni, acquisiti al suolo, da piattaforme aeree e satellitari, nell'ambito di attivita' finanziate con risorse pubbliche; 8. la direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/37/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico «Testo rilevante ai fini del SEE») relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico stabilisce che per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero mettere i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularita', in un formato che garantisce l'interoperabilita', per esempio elaborandoli secondo modalita' coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilita' e fruibilita' dei dati territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE; 9. il decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale); il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso); il decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici); il decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000), che stabiliscono specifiche tecniche per favorire la interoperabilita' della informazione geografica e topografica a livello nazionale; 10. l'Agenda digitale europea, che e' una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 ed indica azioni promosse dalla Commissione europea con l'obiettivo di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso, in particolare l'azione 3: "Open up public data resources for re-use» che si propone di rendere disponibili i dati della pubblica amministrazione per creare opportunita' di riuso anche per scopi commerciali e che a tale scopo richiama la direttiva 2003/98/CE circa le condizioni di riutilizzo di documenti del settore pubblico; 11. l'art. 9 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge dicembre 2012, n. 221, prevede per le pubbliche amministrazioni la facolta' di rendere disponibili i dati pubblici in formato aperto ed in modalita' telematica e che definisce «dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione»; 12. il Programma regionale di sviluppo 2011-2015, approvato con la risoluzione 29 giugno 2011, n. 49 del Consiglio regionale, sottolinea l'importanza di banche dati georeferenziate, organizzate in un sistema informativo territoriale ed ambientale condiviso con gli enti territoriali e reso disponibile, oltre che agli stessi enti, a professionisti, imprese, cittadini interessati e alla comunita' scientifica nello spirito della direttiva 2007/2/CE, prendendo atto che una efficace strategia di organizzazione e messa a disposizione della conoscenza ambientale e territoriale e' condizione indispensabile per favorire una piu' facile coerenza della pianificazione di settore; 13. la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2013, n. 23 (Realizzazione piattaforma open data e approvazione linee guida recanti criteri generali per gli open data in Regione Toscana) che disciplina il rilascio degli opendata (dati di tipo aperto) in Regione Toscana nonche' della tipologia di licenza che, nello specifico, prevede la possibilita' di riprodurre, distribuire, trasmettere e adattare liberamente i dati, anche a scopi commerciali, con il vincolo di citazione della fonte; 14. vi e' la necessita' di uniformarsi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di conservazione, disponibilita', accesso, pubblicazione e riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni; 15. l'atto di indirizzo 2013 della Regione, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2013, n. 291 (Approvazione del documento «Realizzazione della base informativa geografica regionale e dell'infrastruttura geografica - Atto di indirizzo 2013.), in cui si stabilisce che i dati geocartografici prodotti dalla Regione sono resi accessibili tramite servizi web standard di diffusione e condivisione nonche' ceduti in copia gratuita riutilizzabili e corredati di apposita licenza creative commons, delegando al settore la assegnazione a ciascuna banca dati della licenza piu' opportuna e la stesura di linee guida che diano indicazioni sulla diffusione e modalita' di cessione dei dati geocartografici; 16. l'art. 56, comma 6, della legge regionale 65/2014 prevede l'emanazione del regolamento diretto a definire e disciplinare: le modalita' di realizzazione e gestione della base informativa, le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione dell'informazione geografica, le modalita' tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione e dei dati di monitoraggio di cui all'art. 15 nel sistema informativo geografico regionale, ai sensi dell'art. 19; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell'art. 19 e dell'art. 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio), il presente regolamento disciplina le modalita' di realizzazione e di gestione della base informativa geografica regionale. 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione di quanto previsto al comma 1, sono approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale: a) l'elenco delle basi informative di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale 65/2014; b) le specifiche tecniche, gli standard informativi minimi e le regole comuni, con riferimento alla produzione ed alla diffusione dell'informazione geografica; c) le modalita' tecniche per il conferimento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica e dei dati del monitoraggio di cui all'art. 15, ai sensi dell'art. 19, commi 8 e 9 della legge regionale 65/2014.