(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 10 marzo 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'); Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2 della legge regionale 5/2012, in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione all'estero presso organi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o universita', al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualita', le competenze e le abilita' individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini e collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitivita' e riducendo i rischi di obsolescenza professionale; Preso atto che l'art. 19, comma 3 della legge regionale 5/2012, dispone che entro novanta giorni dalla data di iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'art. 2229 del codice civile ovvero all'associazione non ordinistica di riferimento i professionisti iscritti all'albo o all'associazione professionale possono presentare domanda di contributo per le spese, di cui al punto precedente, sostenute nei ventiquattro mesi precedenti il conseguimento dell'abilitazione professionale; Visto il testo del «Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione all'estero finalizzata all'accresci-mento, in termini di eccellenza e qualita', delle competenze professionali, in attuazione dell'art. 19, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')»; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso); Vista la nota prot. n. 1078 del 31 gennaio 2017 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole espresso all'unanimita' dalla II e dalla VI Commissione consiliare permanente; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 3 febbraio 2017; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente i requisiti, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai giovani professionisti per la promozione della formazione all'estero finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza e qualita', delle competenze professionali, in attuazione dell' art. 19, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita')», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI