(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
            Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 10 marzo 2017) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia
dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'); 
  Visto, in particolare, l'art. 19, comma  2  della  legge  regionale
5/2012, in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a
concedere contributi per promuovere la formazione  all'estero  presso
organi di  formazione  accreditati,  enti  o  strutture  pubbliche  e
private, ordini professionali, accademie, scuole  o  universita',  al
fine di rafforzare e di aggiornare, in termini  di  eccellenza  e  di
qualita', le competenze e le abilita' individuali dei professionisti,
sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'art.  2229  del
codice civile, sia  non  organizzati  in  ordini  e  collegi,  e  dei
diplomati  o  laureati  in  attesa   di   conseguire   l'abilitazione
professionale, promuovendo la competitivita' e riducendo i rischi  di
obsolescenza professionale; 
  Preso atto che l'art. 19, comma 3  della  legge  regionale  5/2012,
dispone che entro novanta giorni dalla data di iscrizione all'albo  o
all'elenco  ai  sensi  dell'art.  2229  del  codice   civile   ovvero
all'associazione non  ordinistica  di  riferimento  i  professionisti
iscritti all'albo o all'associazione professionale possono presentare
domanda di contributo per le  spese,  di  cui  al  punto  precedente,
sostenute  nei  ventiquattro   mesi   precedenti   il   conseguimento
dell'abilitazione professionale; 
  Visto il testo del «Regolamento concernente i requisiti, i  criteri
e  le  modalita'  per  la  concessione  di  contributi   ai   giovani
professionisti  per  la  promozione   della   formazione   all'estero
finalizzata all'accresci-mento, in termini di eccellenza e  qualita',
delle competenze professionali, in attuazione dell'art. 19, commi  2,
3 e 4 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge
per l'autonomia dei giovani e sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro
opportunita')»; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto   di
accesso); 
  Vista la nota prot.  n.  1078  del  31  gennaio  2017  con  cui  il
Consiglio  regionale   comunica   il   parere   favorevole   espresso
all'unanimita' dalla II e dalla VI Commissione consiliare permanente; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  n.  154  del  3
febbraio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente i requisiti, i criteri  e
le  modalita'  per  la   concessione   di   contributi   ai   giovani
professionisti  per  la  promozione   della   formazione   all'estero
finalizzata all'accrescimento, in termini di eccellenza  e  qualita',
delle competenze professionali, in attuazione dell' art. 19, commi 2,
3 e 4 e dell'art. 33 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge
per l'autonomia dei giovani e sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro
opportunita')», nel testo allegato  al  presente  decreto  del  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI