(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 14 aprile 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera v), dello Statuto; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 gennaio 2017; Considerato quanto segue: 1. In seguito alla nuova ripartizione delle funzioni amministrative, il modello dei distretti rurali delineato dalla legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), che attribuiva alle amministrazioni provinciali un ruolo primario nell'organizzazione degli stessi, necessita di un adeguamento, ferme restando le finalita' dell'istituto, di sviluppo e valorizzazione del territorio rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio; 2. L'intervento ha quindi lo scopo di rivedere le norme relative all'organizzazione del distretto in modo da renderle piu' funzionali e adeguate al nuovo contesto istituzionale, nonche' all'attuale fase socio-economica che vede nel mondo agricolo e rurale una opportunita' sempre piu' rilevante di sviluppo del territorio della Regione Toscana; 3. Non e' stata riproposta una norma specifica relativa al finanziamento prevedendo piuttosto che la Regione indirizzi i propri strumenti di programmazione a sostegno dei progetti economici territoriali dei distretti; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione, in coerenza con gli strumenti della propria programmazione, promuove lo sviluppo del territorio rurale e l'integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilita', mediante il riconoscimento dei distretti rurali. 2. La presente legge definisce i criteri per la costituzione e per il riconoscimento dei distretti rurali.