(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16  del
                           14 aprile 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera v), dello Statuto; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta del 16 gennaio 2017; 
  Considerato quanto segue: 
  1.   In   seguito   alla   nuova   ripartizione   delle    funzioni
amministrative, il modello dei distretti rurali delineato dalla legge
regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), che
attribuiva  alle  amministrazioni  provinciali  un   ruolo   primario
nell'organizzazione degli stessi, necessita di un adeguamento,  ferme
restando le finalita' dell'istituto, di sviluppo e valorizzazione del
territorio rurale  e  di  integrazione  tra  politiche  economiche  e
politiche del territorio; 
  2. L'intervento ha quindi lo scopo di rivedere  le  norme  relative
all'organizzazione del distretto in modo da renderle piu'  funzionali
e adeguate al nuovo contesto istituzionale, nonche' all'attuale  fase
socio-economica che vede nel mondo agricolo e rurale una opportunita'
sempre piu'  rilevante  di  sviluppo  del  territorio  della  Regione
Toscana; 
  3.  Non  e'  stata  riproposta  una  norma  specifica  relativa  al
finanziamento prevedendo piuttosto che la Regione indirizzi i  propri
strumenti  di  programmazione  a  sostegno  dei  progetti   economici
territoriali dei distretti; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  La  Regione,  in  coerenza  con  gli  strumenti  della  propria
programmazione,  promuove  lo  sviluppo  del  territorio   rurale   e
l'integrazione tra politiche economiche e  politiche  del  territorio
secondo  criteri  e  obiettivi   di   sostenibilita',   mediante   il
riconoscimento dei distretti rurali. 
  2. La presente legge definisce i criteri per la costituzione e  per
il riconoscimento dei distretti rurali.