(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16  del
                           14 aprile 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; 
  Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della  Comunita'
europea; 
  Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione,  del  6  agosto
2008, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato comune in applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle  imposte
sui redditi); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); 
  Visto il decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede   di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni); 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446  (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina dei tributi locali); 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  (Riforma
dell'organizzazione del Governo); 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
di  federalismo  fiscale,  in  attuazione  dell'articolo  119   della
Costituzione); 
  Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario  e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario); 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Dispo-sizioni urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura  ed
il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla  legge
29 luglio 2014, n. 106; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale  21  giugno  2013,  n.
153,  con  cui  e'  stata  dichiarata  infondata  la   questione   di
legittimita' costituzionale promossa sulla legge regionale 31  luglio
2012,  n.  45  (Agevolazioni  fiscali  per  favorire,   sostenere   e
valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
  1. Investire in  cultura  e  paesaggio  significa  investire  nella
crescita   economico-sociale   del   Paese   e    contribuire    alla
competitivita' del territorio; 
  2. La Regione Toscana, gia' nel 2012, con  la  legge  regionale  31
luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per  favorire,  sostenere  e
valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), ha  attivato  una
specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei  privati
che contribuiscano alla realizzazione  di  progetti  culturali  o  di
valorizzazione del paesaggio in Toscana, e cio' tenendo conto che dal
2013 avrebbe avuto  piena  applicazione  il  decreto  legislativo  n.
68/2011, con conseguente piena attuazione dell'autonomia  di  entrata
delle regioni; 
  3. La  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.  153/2013.  ha
confermato l'impostazione del legislatore toscano  ribadendo  che  il
decreto legislativo n. 68/2011, con riferimento all'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP), consente alle  regioni  a  statuto
ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e  di  disporre
riduzioni della base imponibile,  nel  rispetto  dei  principi  nella
norma stessa richiamati; 
  4. Nel 2014 lo Stato  ha  formalizzato  misure  analoghe  a  quelle
disposte dalla Regione Toscana con il decreto-legge  n.  83/2014,  il
quale  consente  un  credito  di  imposta,  pari  a  una  percentuale
dell'importo donato, a chi effettua erogazioni  liberali  a  sostegno
del patrimonio culturale pubblico italiano; 
  5. Alla luce delle analisi compiute sull'applicazione  della  legge
regionale n. 45/2012, e' opportuno modificarne la disciplina, al fine
di  renderla  maggiormente  efficace  e  attrattiva   di   erogazioni
liberali, confermando  l'opportunita'  di  sinergia  tra  le  risorse
pubbliche  e  le  risorse  private  destinate  alla  cultura  e  alla
valorizzazione del paesaggio e permettendo di contribuire; 
  6. A tali fini, rispetto alla disciplina della legge  regionale  n.
45/2012,  sono   oggetto   delle   agevolazioni   fiscali   anche   i
finanziamenti  per  i  progetti  d'intervento  previsti  dal  decreto
legislativo n. 68/2011, con priorita' ai progetti presentati da  enti
locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale,
paesaggistica o economica di livello sovracomunale, ed e' ampliato il
novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali,  disposte
nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
«de minimis»; 
  7.  Si  prevede  che  la  Giunta  regionale  invii  annualmente  al
Consiglio regionale una relazione  che,  sulla  base  degli  elementi
raccolti, dia conto dei risultati  ottenuti  dall'applicazione  della
presente legge; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La Regione disciplina, con la presente  legge,  le  agevolazioni
fiscali a favore dei  soggetti  che  effettuano  erogazioni  liberali
relative a progetti  di  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
culturali  e  di  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  e   del
paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del titolo  IV,  capo  I,  della
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme  per  il  Governo  del
territorio).