(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 14 aprile 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunita' europea; Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni); Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo); Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione); Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario); Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Dispo-sizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; Vista la sentenza della Corte costituzionale 21 giugno 2013, n. 153, con cui e' stata dichiarata infondata la questione di legittimita' costituzionale promossa sulla legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana); Considerato quanto segue: 1. Investire in cultura e paesaggio significa investire nella crescita economico-sociale del Paese e contribuire alla competitivita' del territorio; 2. La Regione Toscana, gia' nel 2012, con la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana), ha attivato una specifica politica fiscale di agevolazione nei confronti dei privati che contribuiscano alla realizzazione di progetti culturali o di valorizzazione del paesaggio in Toscana, e cio' tenendo conto che dal 2013 avrebbe avuto piena applicazione il decreto legislativo n. 68/2011, con conseguente piena attuazione dell'autonomia di entrata delle regioni; 3. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 153/2013. ha confermato l'impostazione del legislatore toscano ribadendo che il decreto legislativo n. 68/2011, con riferimento all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), consente alle regioni a statuto ordinario di ridurre le aliquote del suddetto tributo e di disporre riduzioni della base imponibile, nel rispetto dei principi nella norma stessa richiamati; 4. Nel 2014 lo Stato ha formalizzato misure analoghe a quelle disposte dalla Regione Toscana con il decreto-legge n. 83/2014, il quale consente un credito di imposta, pari a una percentuale dell'importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano; 5. Alla luce delle analisi compiute sull'applicazione della legge regionale n. 45/2012, e' opportuno modificarne la disciplina, al fine di renderla maggiormente efficace e attrattiva di erogazioni liberali, confermando l'opportunita' di sinergia tra le risorse pubbliche e le risorse private destinate alla cultura e alla valorizzazione del paesaggio e permettendo di contribuire; 6. A tali fini, rispetto alla disciplina della legge regionale n. 45/2012, sono oggetto delle agevolazioni fiscali anche i finanziamenti per i progetti d'intervento previsti dal decreto legislativo n. 68/2011, con priorita' ai progetti presentati da enti locali in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale, paesaggistica o economica di livello sovracomunale, ed e' ampliato il novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali, disposte nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «de minimis»; 7. Si prevede che la Giunta regionale invii annualmente al Consiglio regionale una relazione che, sulla base degli elementi raccolti, dia conto dei risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge; Approva la presente legge: Art. 1 Oggetto 1. La Regione disciplina, con la presente legge, le agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attivita' culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del titolo IV, capo I, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio).