(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 15 marzo 2017). IL PRESIDENTE Visto l'art. 2, commi 38-39-40-41-42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei proprietari e dei conduttori di campeggi in area montana di proprieta' pubblica e privata come definiti dall'art. 29, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale nonche' modifiche alle leggi regionali numeri 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), nei limiti del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il «Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprieta' pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della legge regionale n. 21/2016, in attuazione dell'art. 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017)»; Visto il proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 337; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprieta' pubblica e privata come definiti dall'art. 29 comma 3 della legge regionale n. 21/2016, in attuazione dell'art. 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. p. il Presidente Il Vicepresidente Bolzonello