(Pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 15 marzo 2017). 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 2, commi  38-39-40-41-42,  della  legge  regionale  29
dicembre 2016,  n.  25  (Legge  di  stabilita'  2017)  che  autorizza
l'Amministrazione regionale  a  concedere  contributi  a  favore  dei
proprietari  e  dei  conduttori  di  campeggi  in  area  montana   di
proprieta' pubblica e privata come definiti dall'art.  29,  comma  3,
della legge regionale  9  dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale nonche' modifiche alle  leggi  regionali  numeri
2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo),  nei  limiti
del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il «Regolamento recante i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in
area montana di proprieta' pubblica e privata come definiti dall'art.
29 comma 3 della legge regionale n. 21/2016, in attuazione  dell'art.
2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre  2016,  n.  25
(Legge di stabilita' 2017)»; 
  Visto il proprio decreto  n.  0277/Pres.  del  27  agosto  2004,  e
successive modifiche ed integrazioni, concernente il  Regolamento  di
organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n.
17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 3 marzo  2017,  n.
337; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalita'  per
la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi
in area montana  di  proprieta'  pubblica  e  privata  come  definiti
dall'art. 29 comma 3 della legge regionale n. 21/2016, in  attuazione
dell'art. 2, commi da 38 a 42,  della  legge  regionale  29  dicembre
2016, n. 25 (Legge di  stabilita'  2017)»,  nel  testo  allegato  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                                                    p.  il Presidente 
                                                    Il Vicepresidente 
                                                        Bolzonello