(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 5 aprile 2017) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
   Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive); 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso) e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto in particolare l'art. 62, comma 1,  lettera  c)  della  legge
regionale 9 dicembre 2016, n.  21,  che  autorizza  l'Amministrazione
regionale a concedere ed erogare contributi,  per  il  consolidamento
dell'attrattivita' turistica di Grado e Lignano, in quanto  localita'
che realizzano i maggiori flussi turistici; 
  Visto l'art. 58, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21,  con
cui si stabilisce che i contributi sono concessi secondo le modalita'
e i criteri previsti nel  regolamento  di  attuazione,  da  adottarsi
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima; 
  Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalita' per  il
sostegno  del  consolidamento  dell'attrattivita'   turistica   delle
localita' di Grado e Lignano, di cui all'art. 62, comma 1, lettera c)
della legge regionale  9  dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di turismo e attivita' produttive)»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  451  del  17
marzo 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e  modalita'  per  il
sostegno  del  consolidamento  dell'attrattivita'   turistica   delle
localita' di Grado e Lignano, di cui all'art. 62, comma 1, lettera c)
della legge regionale  9  dicembre  2016,  n.  21  (Disciplina  delle
politiche regionali nel settore turistico  e  dell'attrattivita'  del
territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in  materia
di  turismo  e  attivita'  produttive)»,  nel  testo   allegato   che
costituisce   parte   integrante   e   sostanziale    del    presente
provvedimento. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI