(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 5 aprile 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive); Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni; Visto in particolare l'art. 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ed erogare contributi, per il consolidamento dell'attrattivita' turistica di Grado e Lignano, in quanto localita' che realizzano i maggiori flussi turistici; Visto l'art. 58, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, con cui si stabilisce che i contributi sono concessi secondo le modalita' e i criteri previsti nel regolamento di attuazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima; Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalita' per il sostegno del consolidamento dell'attrattivita' turistica delle localita' di Grado e Lignano, di cui all'art. 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive)»; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 17 marzo 2017; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per il sostegno del consolidamento dell'attrattivita' turistica delle localita' di Grado e Lignano, di cui all'art. 62, comma 1, lettera c) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale, nonche' modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attivita' produttive)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI