(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia  Romagna  -
                  Parte I n. 152 del 31 maggio 2017 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
La seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1.  La  Regione  Emilia-Romagna,  in  coerenza   con   i   principi
dell'Unione  europea,  riconosce  il  valore  sociale  della  pratica
sportiva  in  ogni  sua  forma  espressiva  come  strumento  per   la
realizzazione del diritto alla salute  e  al  benessere  psico-fisico
delle persone, il miglioramento degli  stili  di  vita,  lo  sviluppo
delle   relazioni   e   dell'inclusione   sociale,   la    formazione
dell'individuo fin dalla  giovane  eta',  la  promozione  delle  pari
opportunita' e del rapporto  armonico  e  rispettoso  con  l'ambiente
nonche' per la valorizzazione sociale  ed  economica  dei  territori,
anche attraverso lo sviluppo della wellness valley, di  cui  all'art.
10, comma 4, lettera e) della legge regionale 25  marzo  2016,  n.  4
(Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e  politiche
di   sostegno   alla   valorizzazione   e   promo-commercializzazione
turistica. Abrogazione della legge  regionale  4  marzo  1998,  n.  7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione  e
la commercializzazione turistica)). 
  2. La Regione persegue gli obiettivi  della  politica  sportiva  di
promozione  del  diritto  allo  sport   per   tutti   attraverso   il
coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della
pratica sportiva, anche in  un'ottica  interculturale.  Ne  favorisce
l'integrazione  con  gli  interventi  di   politiche   della   salute
finalizzati al superamento  del  disagio  sociale,  anche  attraverso
l'attuazione delle strategie sull'attivita'  fisica  per  la  Regione
europea elaborate dall'Organizzazione mondiale della  sanita'  (OMS),
con  quelli  delle  politiche  educative,   formative,   di   genere,
culturali, turistiche e ambientali. 
  3. La Regione favorisce un'equilibrata distribuzione  e  congruita'
degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire  a  ciascuno
la possibilita' di partecipare ad attivita'  motorie  e  sportive  in
ambienti sani e sicuri. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione: 
    a) promuove l'attivita' degli enti locali e delle  organizzazioni
che operano in ambito  sportivo  senza  fini  di  lucro,  favorendone
l'aggregazione organizzativa; 
    b)  favorisce  lo  sviluppo,  la  piena   accessibilita'   e   la
fruibilita' da parte di atleti, praticanti e pubblico con disabilita'
e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, nonche' il
presidio della loro articolata  diffusione  su  tutto  il  territorio
regionale, privilegiando le forme piu'  adeguate  di  gestione  degli
stessi e persegue il contenimento del consumo del suolo in un  quadro
di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale; 
    c)  promuove   attivita'   e   iniziative   volte   al   sostegno
dell'associazionismo sportivo, favorendo l'equa  partecipazione  allo
sport anche da parte delle persone con disabilita' e contrastando gli
stereotipi di genere e l'abbandono sportivo, in particolare da  parte
dei minori e delle persone in condizione  di  svantaggio  sociale  ed
economico; 
    d) promuove le raccomandazioni della Carta  europea  dei  diritti
delle donne nello sport, le pari opportunita' nella pratica  sportiva
ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione
nell'organizzazione e gestione della pratica sportiva; 
  e) favorisce l'integrazione delle  politiche  sportive  con  quelle
sociali,  turistiche,  culturali,  economiche,   ambientali   e   del
benessere; 
  f) promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, nonche'  di
eventi di rilievo regionale o locale, idonei a  creare  occasioni  di
sviluppo  per  il  territorio  con  importanti  ricadute   culturali,
turistiche ed economiche anche avvalendosi delle proprie societa'  in
house; 
  g) promuove, in raccordo con  gli  enti  locali,  anche  attraverso
borse di studio,  la  valorizzazione  di  atleti  emergenti  e  delle
eccellenze sportive della regione Emilia-Romagna; 
  h) promuove la diffusione delle attivita'  sportive  nelle  scuole,
sostenendo la cultura dell'attivita' motoria e ricreativa in  accordo
con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche  incentivando
il  rapporto   con   le   associazioni   e   le   societa'   sportive
dilettantistiche del territorio. 
  5. Ai fini della presente legge per attivita' motoria e sportiva si
intende  qualsiasi  forma  di  attivita'  fisica  che,  mediante  una
partecipazione, sia essa organizzata o meno, abbia come obiettivo  il
miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle
relazioni sociali e ogni forma di attivita' fisica, svolta  anche  in
modo  sistematico  e  continuativo,  secondo  le  norme  previste  da
specifiche discipline. 
  6. Sono escluse dai benefici  della  presente  legge  le  attivita'
svolte in ambito professionistico.