(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 10 del 29 aprile 2017) (Omissis). Art. 1 Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato. 1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo - ricorrente ed a pluriennalita' determinata la cui quantificazione annua e' rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2017 - 2019 nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge. 2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per il triennio 2017-2019 nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge. 3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato e' stabilito per il triennio 2017/2019 nei limiti indicati nella tabella C allegata alla presente legge.