(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata  n.  10
                         del 29 aprile 2017) 
 
  (Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi  regionali  di  spesa
  permanente e di sostegno all'economia  e  di  interventi  sostenuti
  finanziariamente dallo Stato. 
 
  1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi  regionali
di spesa a carattere continuativo - ricorrente  ed  a  pluriennalita'
determinata la cui quantificazione annua e' rinviata  alla  legge  di
bilancio, sono fissate  per  il  triennio  2017  -  2019  nei  limiti
indicati nella tabella A allegata alla presente legge. 
  2. Gli stanziamenti  di  spesa  per  il  rifinanziamento  di  leggi
regionali che prevedono interventi finalizzati  allo  sviluppo  e  di
sostegno all'economia, classificati tra le spese  in  conto  capitale
sono determinati per il triennio 2017-2019 nei limiti indicati  nella
tabella B allegata alla presente legge. 
  3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre  forme
di intervento promossi e sostenuti  dal  contributo  dello  Stato  e'
stabilito per il triennio 2017/2019 nei limiti indicati nella tabella
C allegata alla presente legge.