(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
       Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 29 marzo 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale 12/2000 
 
  1. Dopo l'art. 5 della  legge  regionale  10  maggio  2000,  n.  12
(Disciplina della raccolta e  della  commercializzazione  dei  funghi
epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'art. 23 della legge
regionale 34/1981, in materia di vigilanza), e' inserito il seguente: 
  «Art.  5-bis  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Nelle  more  del
complessivo riordino  della  disciplina  della  raccolta  dei  funghi
epigei alla luce del mutato assetto organizzativo degli enti  locali,
nel 2017, la raccolta dei funghi puo' essere esercitata in  tutto  il
territorio regionale da parte di coloro che: 
    a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2,  comma
1, lettera b), e di cui all'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento per  la
raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi
dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12); 
    b)  hanno  versato  all'Amministrazione  regionale,  secondo   le
modalita' pubblicate sul relativo  sito  internet,  il  corrispettivo
annuale di 50 euro se residenti in regione  o  di  100  euro  se  non
residenti. 
  2. Nel 2017 la raccolta dei funghi puo' essere altresi'  esercitata
entro la perimetrazione di ciascuna Unione territoriale intercomunale
(UTI) da parte dei residenti nell'Unione medesima che: 
    a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2,  comma
1, lettera b), e di cui all'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Giunta regionale 436/2000; 
    b) hanno versato il corrispettivo annuale di  25  euro  a  favore
dell'UTI secondo le modalita' dalla stessa determinate. 
  3. In via eccezionale, nel 2017, e' altresi' consentita la raccolta
dei funghi: 
    a) in tutto il territorio  regionale:  a  chi  abbia  versato  il
corrispettivo annuale per una o piu' zone di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b), e  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  9,  del  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale   436/2000,   purche',   qualora
l'importo versato sia inferiore a quello stabilito dal  comma  1,  la
differenza venga  preventivamente  versata  a  favore  della  Regione
secondo le modalita' di cui al medesimo comma 1; 
    b) in una sola delle zone di cui all'art. 1, comma 2, lettera b):
a chi abbia versato il corrispettivo annuale ai  sensi  dell'art.  5,
comma 9, del decreto del Presidente della Giunta  regionale  436/2000
solo per la  stessa  zona  entro  l'entrata  in  vigore  della  legge
regionale 23 marzo 2017, n. 2  (Modifiche  alla  legge  regionale  10
maggio   2000,   n.   12   (Disciplina   della   raccolta   e   della
commercializzazione  dei  funghi  epigei  nel  territorio  regionale.
Integrazioni all'art. 23 della legge regionale 34/1981, in materia di
vigilanza)). 
  4. Durante l'attivita' di raccolta, il raccoglitore deve essere  in
possesso dell'autorizzazione alla raccolta, di documento di identita'
in corso di validita', di copia delle ricevute dei versamenti di  cui
ai commi da 1 a 3. 
  5. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo,  le  modalita'
della raccolta, i relativi limiti e i  divieti  continuano  a  essere
disciplinati dalla presente  legge  e  dal  relativo  regolamento  di
attuazione. 
  6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 e  al  comma
3, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al titolo n.
3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi
e  proventi  derivanti  dalla  gestione  dei  beni)  dello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.». 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
    Trieste, 23 marzo 2017 
 
                            SERRACCHIANI 
 
(Omissis).