(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 13 - del 14 aprile
  2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
              Modifiche alla legge regionale n. 5/2012 
 
  1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 22 marzo 2012, n.  5  (Legge
per l'autonomia dei giovani e sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro
opportunita'), e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis. (Consulte comunali dei  giovani).  -  1.  Le  Consulte
comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti
con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne  hanno  disposto
l'attivazione. La composizione e le attivita' delle Consulte comunali
dei giovani si rivolgono precipuamente ai giovani  di  eta'  compresa
tra i 14 e i 35  anni.  Informano  le  loro  attivita'  ai  valori  e
principi  costituzionali  ed   europei,   nonche'   alla   disciplina
regionale, nazionale, comunitaria  e  internazionale  sui  diritti  e
doveri dei giovani. 
  2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti
ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e
svolgono in particolare le seguenti ulteriori funzioni: 
    a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica  e
amministrativa locale; 
    b)  facilitano  la  conoscenza,  da  parte  dei  giovani,   delle
attivita' e delle funzioni dell'ente locale; 
    c) elaborano progetti coordinati da realizzare in  collaborazione
con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; 
    d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi  rivolti
ai giovani in ambito locale; 
    e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di  riferimento
riguardanti le problematiche della condizione giovanile; 
    f) elaborano documenti  e  proposte  di  atti  da  sottoporre  ai
competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche
giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse; 
    g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni  e
le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere  iniziative
di orientamento e di cittadinanza attiva. 
  3.  All'interno  di  ciascuna   area   territoriale,   cosi'   come
individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'allegato  C
bis della legge regionale 12  dicembre  2014,  n.  26  (Riordino  del
sistema  Regione-Autonomie  locali   nel   Friuli   Venezia   Giulia.
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali  e  riallocazione
di funzioni amministrative), le Consulte comunali dei giovani possono
costituire un Coordinamento, al fine di poter esercitare le  funzioni
di cui al  comma  2  con  riferimento  all'intero  territorio,  e  in
particolare: 
    a) esprimere proposte e pareri sui Piani di zona di cui  all'art.
24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6  (Sistema  integrato  di
interventi e servizi per la promozione e la  tutela  dei  diritti  di
cittadinanza sociale); 
    b) esprimere proposte e pareri  ai  Tavoli  territoriali  per  le
politiche abitative di  cui  all'art.  8  della  legge  regionale  19
febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica  delle  politiche  abitative  e
riordino delle Ater); 
    c) esprimere proposte e pareri alle Assemblee dei  Sindaci  delle
Unioni territoriali intercomunali sulle  deliberazioni  di  interesse
per i giovani. 
  4. Ciascun comune puo' istituire una Consulta comunale dei  giovani
mediante   deliberazione   dell'organo   competente   e   contestuale
approvazione di uno Statuto, conforme al modello predisposto  di  cui
all'Allegato A della presente legge, che  dispone,  tra  l'altro,  in
merito  al  funzionamento  degli  organi,  alla  convocazione  almeno
annuale  di  un'assemblea  pubblica,   all'elezione   del   Consiglio
direttivo, all'eventuale riduzione del limite di eta' di cui ai commi
1 e  6,  alla  convocazione  delle  sedute  del  Consiglio  medesimo,
all'elezione e ai compiti del Presidente della Consulta. 
  5. E' possibile  modificare  l'Allegato  di  cui  al  comma  4,  in
conformita' con i principi contenuti nella presente  legge,  mediante
decreto del Presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della
Giunta regionale, acquisito il parere  della  Commissione  consiliare
competente in materia di politiche giovanili. 
  6. Alla Consulta possono aderire tutti i giovani di  eta'  compresa
tra i 14 e i 35 anni, in possesso di un valido documento d'identita',
residenti in un determinato Comune. 
  7. Sono organi della Consulta: 
    a) il Consiglio direttivo, eletto dalla Consulta, organo elettivo
con funzioni deliberative; 
    b) il Presidente, con funzioni di rappresentanza istituzionale  e
di conduzione delle sedute del  Consiglio  direttivo  della  Consulta
comunale dei Giovani. 
  8. Vi  e'  incompatibilita'  tra  le  funzioni  di  componente  del
Consiglio  direttivo  e  altre  cariche  politiche  elettive,  e   in
particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore  o  Sindaco
del Comune. 
  9. La Consulta comunale dei Giovani adotta,  tramite  deliberazione
del Consiglio direttivo,  un  proprio  Regolamento  interno,  che  in
armonia con i principi dello Statuto, disciplini in particolare: 
    a) la durata in carica degli organi e l'individuazione  eventuale
di ulteriori organi quali ad  esempio  l'ufficio  di  presidenza,  il
vicepresidente e le commissioni di lavoro; 
    b) le modalita' alternative di elezione dei membri del  Consiglio
direttivo, nonche' le modalita'  di  surroga  e  decadenza  dei  suoi
componenti; 
    c) le modalita' di convocazione,  svolgimento  e  verbalizzazione
delle sedute.». 
  2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale
5/2012 e' inserita la seguente: «a bis) quattro rappresentanti  delle
Consulte comunali dei giovani, designati  da  un'apposita  conferenza
dei Presidenti delle  medesime,  convocata  dall'Assessore  regionale
competente in  materia  di  politiche  giovanili,  e  presieduta  dal
Presidente della  Consulta  comunale  dei  giovani  del  comune  piu'
popoloso;». 
  3. Nella legge regionale n. 5/2012 e' aggiunto l'Allegato A di  cui
alla presente legge.