(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 13 - del 14 aprile 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale n. 5/2012 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), e' inserito il seguente: «Art. 6-bis. (Consulte comunali dei giovani). - 1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne hanno disposto l'attivazione. La composizione e le attivita' delle Consulte comunali dei giovani si rivolgono precipuamente ai giovani di eta' compresa tra i 14 e i 35 anni. Informano le loro attivita' ai valori e principi costituzionali ed europei, nonche' alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani. 2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono in particolare le seguenti ulteriori funzioni: a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale; b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attivita' e delle funzioni dell'ente locale; c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni; d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale; e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile; f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse; g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva. 3. All'interno di ciascuna area territoriale, cosi' come individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le Consulte comunali dei giovani possono costituire un Coordinamento, al fine di poter esercitare le funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'intero territorio, e in particolare: a) esprimere proposte e pareri sui Piani di zona di cui all'art. 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); b) esprimere proposte e pareri ai Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'art. 8 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater); c) esprimere proposte e pareri alle Assemblee dei Sindaci delle Unioni territoriali intercomunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani. 4. Ciascun comune puo' istituire una Consulta comunale dei giovani mediante deliberazione dell'organo competente e contestuale approvazione di uno Statuto, conforme al modello predisposto di cui all'Allegato A della presente legge, che dispone, tra l'altro, in merito al funzionamento degli organi, alla convocazione almeno annuale di un'assemblea pubblica, all'elezione del Consiglio direttivo, all'eventuale riduzione del limite di eta' di cui ai commi 1 e 6, alla convocazione delle sedute del Consiglio medesimo, all'elezione e ai compiti del Presidente della Consulta. 5. E' possibile modificare l'Allegato di cui al comma 4, in conformita' con i principi contenuti nella presente legge, mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili. 6. Alla Consulta possono aderire tutti i giovani di eta' compresa tra i 14 e i 35 anni, in possesso di un valido documento d'identita', residenti in un determinato Comune. 7. Sono organi della Consulta: a) il Consiglio direttivo, eletto dalla Consulta, organo elettivo con funzioni deliberative; b) il Presidente, con funzioni di rappresentanza istituzionale e di conduzione delle sedute del Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani. 8. Vi e' incompatibilita' tra le funzioni di componente del Consiglio direttivo e altre cariche politiche elettive, e in particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco del Comune. 9. La Consulta comunale dei Giovani adotta, tramite deliberazione del Consiglio direttivo, un proprio Regolamento interno, che in armonia con i principi dello Statuto, disciplini in particolare: a) la durata in carica degli organi e l'individuazione eventuale di ulteriori organi quali ad esempio l'ufficio di presidenza, il vicepresidente e le commissioni di lavoro; b) le modalita' alternative di elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonche' le modalita' di surroga e decadenza dei suoi componenti; c) le modalita' di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute.». 2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 5/2012 e' inserita la seguente: «a bis) quattro rappresentanti delle Consulte comunali dei giovani, designati da un'apposita conferenza dei Presidenti delle medesime, convocata dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, e presieduta dal Presidente della Consulta comunale dei giovani del comune piu' popoloso;». 3. Nella legge regionale n. 5/2012 e' aggiunto l'Allegato A di cui alla presente legge.